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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 15 luglio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A04750Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto proroga l’operatività della garanzia statale GACS per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza fino al 14 giugno 2022. Per le richieste presentate nel periodo prorogato aggiorna i Panieri CDS e fissa il tasso di sconto all’1,5%, con fattori aggiuntivi di 2,67 per il quarto e quinto anno e di 8,81 per il sesto e settimo anno. Le modifiche economiche non si applicano alle operazioni già in essere.

Proroga e aggiornamento della garanzia GACS

Proroga e aggiornamento della garanzia GACS

Il decreto estende e aggiorna, in conformità alla decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021, lo schema di garanzia statale sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), disciplinato dal decreto-legge n. 18/2016. Le disposizioni riguardano il periodo prorogato e, per le modifiche ai parametri economici, le richieste di garanzia presentate in tale periodo.

Durata dell’operatività

Il periodo di autorizzazione alla concessione della GACS è esteso fino al 14 giugno 2022.

Panieri CDS

È aggiornata la composizione dei Panieri CDS utilizzati per determinare il corrispettivo della garanzia statale. La nuova composizione è riportata nell’allegato al decreto e resta invariata per l’intero periodo di proroga, fino al 14 giugno 2022.

Tasso di sconto e componente aggiuntiva

Per le richieste di garanzia presentate nel periodo prorogato, il tasso di sconto previsto dalla formula di prezzo del decreto-legge n. 18/2016 è fissato all’1,5%. Per la maggiorazione del corrispettivo annuo della garanzia, i fattori della componente aggiuntiva sono stabiliti nei seguenti valori:

  • 2,67 per il quarto e il quinto anno;
  • 8,81 per il sesto e il settimo anno.

Queste modifiche non producono effetti sulle operazioni già in essere.

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