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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 160 del 12/03/2026

Provvedimento del 12 marzo 2026

Garante Privacy160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un liceo romano ha consentito la circolazione, durante un’assemblea d’istituto, di fogli di carta da riciclo recanti il nome di una studentessa e l’indicazione di DSA, con conseguente comunicazione illecita di dati personali relativi alla salute. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza, trasparenza, integrità e riservatezza, oltre agli artt. 6, 9 e 32 GDPR e agli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. È stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Liceo Scientifico Morgagni di Roma: comunicazione illecita di dati sulla salute di una studentessa e carenze di sicurezza nella circolazione di fogli di riciclo

Liceo Scientifico Morgagni di Roma: comunicazione illecita di dati sulla salute di una studentessa e carenze di sicurezza

Il provvedimento riguarda un istituto scolastico pubblico destinatario di un reclamo per la circolazione, durante un’assemblea d’istituto, di fogli di carta da riciclo recanti dati identificativi di una studentessa e un riferimento ai suoi DSA. Il Garante ha ritenuto che la vicenda integrasse una comunicazione illecita di dati personali, anche relativi alla salute, e un trattamento non conforme ai principi e agli obblighi di sicurezza del GDPR.

Origine del procedimento e fatti contestati

La procedura origina dal reclamo della genitrice dell’interessata, che ha segnalato la distribuzione, nel corso di un incontro di educazione sessuo-affettiva svolto durante l’assemblea di istituto, di fogli originariamente in formato A4 e poi tagliati a metà per essere usati come carta da riciclo. Su tali fogli comparivano l’intestazione e il logo dell’istituto, la dicitura "Riepilogo alunni con disabilità per l'Anno Scolastico XX" e, in corrispondenza di una studentessa, nome e cognome con indicazione di "Disturbi specifici Apprendimento (DSA)".

L’istituto, nelle proprie difese, ha riferito di avere avviato verifiche interne, di avere convocato i genitori e vari soggetti interni alla scuola, ma di non essere riuscito a chiarire l’origine del documento. Ha anche rappresentato di aver introdotto controlli sulle stampe, codici personali per la stampa e il divieto di riutilizzo della carta. In audizione ha aggiunto che la circolazione del foglio sarebbe stata limitata a pochissimi soggetti e interrotta immediatamente alla scoperta del contenuto.

Qualificazione del dato e base giuridica

Il Garante ha innanzitutto ribadito che i minori meritano una protezione rafforzata, in ragione della loro vulnerabilità. Ha quindi ritenuto che il riferimento ai DSA costituisca, di per sé, un’informazione relativa alla salute ai sensi dell’art. 4, punti 1 e 15, GDPR.

Pur escludendo che vi sia stata una diffusione in senso tecnico, l’Autorità ha qualificato la conoscibilità dei dati da parte di un numero determinato di studenti come comunicazione di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice privacy. Tale comunicazione è stata giudicata illecita perché priva di un idoneo presupposto normativo: per i trattamenti dei soggetti pubblici la base giuridica deve rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e nell’art. 2-ter del Codice, mentre per le categorie particolari di dati occorre il presupposto dell’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice.

Violazioni accertate e valutazione del Garante

L’Autorità ha accertato che la circolazione incontrollata dei fogli all’interno dell’istituto ha comportato:

  • violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • violazione del principio di integrità e riservatezza, ex art. 5, par. 1, lett. f), GDPR;
  • violazione degli artt. 6 e 9 GDPR e 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, per assenza di base giuridica adeguata;
  • violazione dell’art. 32 GDPR, per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.

Il Garante ha escluso che fosse rilevante il fatto che i soggetti che avrebbero visionato il foglio fossero già a conoscenza della situazione della studentessa, richiamando la necessità di valutare la comunicazione del dato in sé e la sua circolazione incontrollata in ambito scolastico. Ha inoltre osservato che le dichiarazioni del titolare non erano sufficienti a giustificare l’archiviazione del procedimento.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Poiché la violazione discendeva da un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, assumendo come limite massimo quello previsto per la violazione più grave, ricondotta all’art. 83, par. 5, GDPR, fino a 20 milioni di euro.

Nella quantificazione concreta della sanzione, l’Autorità ha considerato:

  • la limitata platea dei destinatari effettivi della comunicazione;
  • il carattere colposo della violazione;
  • la natura particolare dei dati trattati;
  • la collaborazione del titolare e gli accertamenti svolti;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • le ridotte dimensioni e risorse economiche dell’istituto.

Alla luce di tali elementi, la sanzione è stata determinata in euro 2.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.

Dispositivo e ulteriori effetti

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal liceo e ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web dell’Autorità e l’annotazione del provvedimento nel registro interno.

È stato precisato che il contravventore può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione comminata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy. Contro il provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Fatto oggetto del reclamo

La reclamante ha segnalato che, durante un incontro di educazione sessuo-affettiva tenutosi nell’assemblea di istituto, erano stati distribuiti fogli di carta da riciclo contenenti l’intestazione del liceo e una dicitura riferita a un elenco di alunni con disabilità, con il nome e cognome della figlia e l’indicazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Esiti dell’istruttoria

L’istituto ha ricostruito l’accaduto senza riuscire a individuare con certezza l’origine dei fogli. Ha riferito che la distribuzione è stata interrotta appena due studentesse si sono accorte del contenuto e che i documenti sarebbero stati subito distrutti. Ha inoltre rappresentato di aver adottato controlli sulle stampe e il divieto di riuso del materiale cartaceo, ma tali misure non sono state considerate sufficienti a escludere la violazione.

Qualificazione giuridica del dato e della condotta

Il Garante ha qualificato l’indicazione relativa ai DSA come dato relativo alla salute. Pur trattandosi di un contesto scolastico limitato, la conoscibilità del dato da parte di un numero determinato di studenti integra una comunicazione di dati personali, non una diffusione, e risulta illecita in assenza di una base normativa idonea.

Violazioni accertate

Sono stati ritenuti violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR, nonché gli artt. 6 e 9 GDPR e 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. Il Garante ha inoltre rilevato l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi del trattamento, in violazione dell’art. 32 GDPR.

Sanzione e pubblicazione

Considerata l’unicità della condotta, la limitata platea di soggetti coinvolti, la colpa, la natura particolare del dato e le circostanze attenuanti valorizzate dall’Autorità, la sanzione è stata determinata in 2.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdati sanitaripubblica amministrazionemisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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