Prescrizioni del Garante n. 376 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dal Comune di Torri del Benaco, per il tramite del Sindaco, consistente nella comunicazione a una giornalista di ulteriori dati riferiti alla reclamante in relazione a sanzioni per violazioni al codice della strada. L’Autorità ha escluso che la circostanza che alcune informazioni fossero già circolate sulla stampa o fossero state in parte rese note dalla stessa interessata potesse giustificare la comunicazione di dati aggiuntivi. Ha quindi dichiarato l’illiceità della condotta e ha adottato un ammonimento, valorizzando la natura di violazione minore, la buona fede, la collaborazione del titolare e l’assenza di precedenti.
Comune di Torri del Benaco: ammonimento per comunicazione illecita di dati personali della reclamante a un giornale
Comune di Torri del Benaco: ammonimento per comunicazione illecita di dati personali alla stampa
Il provvedimento riguarda il Comune di Torri del Benaco, in relazione alla comunicazione di ulteriori dati personali della reclamante, effettuata dal Sindaco a una giornalista nell’ambito di una vicenda pubblicamente dibattuta su sanzioni per violazioni del codice della strada. Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento e ha adottato un ammonimento, ritenendo il caso una violazione minore.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’interessata, la quale lamentava la divulgazione dei propri dati personali tramite articoli di stampa e nel corso di un convegno pubblico. La vicenda riguardava alcune sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e il dibattito pubblico sorto sulla regolarità di un autovelox installato nel territorio comunale.
Nel corso dell’istruttoria, il Sindaco ha sostenuto che le informazioni erano già state rese note dall’interessata e che la propria risposta ai giornalisti era intervenuta in un contesto di replica a un dibattito politico e mediatico. Il Comune ha inoltre dichiarato che l’acquisizione originaria di alcune informazioni era avvenuta in occasione di un colloquio in municipio, su richiesta della stessa interessata, alla presenza del Sindaco e della Polizia locale.
Ricostruzione del trattamento effettuata dal Garante
Sulla base degli atti, il Garante ha distinto tra:
- la diffusione a mezzo stampa, che non è stata imputata al Sindaco ma alle testate giornalistiche;
- la pretesa diffusione durante un convegno pubblico, che non è risultata provata;
- la comunicazione di ulteriori precisazioni alla giornalista del Corriere di Verona, ritenuta invece effettivamente posta in essere dal Sindaco in qualità di rappresentante del Comune.
L’Autorità ha chiarito che tale comunicazione ha riguardato informazioni aggiuntive, tra cui il numero esatto delle sanzioni, i punti patente decurtati e la velocità contestata. Ha quindi ritenuto che il trattamento fosse imputabile al Comune e non alla sola persona fisica del Sindaco, poiché posto in essere nell’esercizio di funzioni istituzionali e non per fini personali.
Base giuridica e principi violati
Il Garante ha richiamato il quadro normativo applicabile ai soggetti pubblici:
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, per la liceità del trattamento da parte di soggetti pubblici;
- art. 2-ter del Codice privacy, secondo cui la base giuridica deve essere una norma di legge, di regolamento o un atto amministrativo generale;
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in tema di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
L’Autorità ha ribadito che la comunicazione di dati personali da parte di un ente pubblico è ammessa solo se espressamente prevista dal quadro normativo di riferimento. Non è sufficiente che i dati siano già circolati nell’ambiente locale o siano stati riportati dalla stampa, poiché la precedente notorietà del dato non costituisce di per sé titolo legittimante per ulteriori comunicazioni da parte del titolare pubblico.
Valutazione del Garante sull’illiceità
Il Garante ha ritenuto che le informazioni aggiuntive comunicate dal Sindaco fossero state diffuse in assenza di una base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Le argomentazioni difensive del Comune, fondate sulla buona fede, sulla presunta già avvenuta pubblicazione dei dati e sul contesto di difesa dell’operato dell’amministrazione, non sono state considerate idonee a superare i rilievi dell’Ufficio.
L’Autorità ha quindi dichiarato illecita la condotta del Comune di Torri del Benaco ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
Motivazione dell'ammonimento e assenza di ulteriori misure
Pur in presenza dell’illiceità, il Garante ha escluso l’adozione di misure ulteriori, osservando che la condotta si era già esaurita e che non vi erano elementi per interventi correttivi diversi dall’ammonimento. La scelta è stata giustificata sulla base di diversi fattori attenuanti:
- la vicenda riguardava un solo interessato;
- la comunicazione era avvenuta in un contesto di forte conflitto pubblico sull’operato dell’ente;
- il Sindaco aveva agito in buona fede;
- il Comune aveva collaborato pienamente nel procedimento;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti né precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Il Garante ha inoltre richiamato il considerando 148 GDPR e le linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, qualificando il caso come "violazione minore".
Dispositivo
Il provvedimento conclude:
- dichiarando illecita la condotta del Comune di Torri del Benaco per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR;
- ammonendo il Comune ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- rilevando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni per i residenti all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e vicenda fattuale
La reclamante ha lamentato la comunicazione dei propri dati personali a mezzo stampa e durante un convegno pubblico da parte del Sindaco del Comune di Torri del Benaco, in relazione a sanzioni per violazioni del codice della strada. Nel corso dell’istruttoria è emerso che alcune informazioni erano già circolate pubblicamente, anche per iniziativa della stessa reclamante, ma il Comune ha poi fornito alla stampa ulteriori precisazioni sul numero delle multe, sui punti patente decurtati e sulla velocità contestata.
Esiti dell'istruttoria e ricostruzione del trattamento
L’Autorità ha ricostruito il trattamento come una comunicazione di dati effettuata dal Sindaco in risposta a una telefonata di una giornalista del Corriere di Verona, nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune e per difendere l’operato dell’amministrazione. Non ha invece ritenuto provato che vi fosse stata una diffusione da parte del Sindaco a mezzo stampa o durante un convegno pubblico. La banca dati comunale non risultava consultata, ma ciò non escludeva la riconducibilità dell’attività al Comune.
Norme applicate e illiceità del trattamento
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy, ribadendo che i trattamenti svolti da soggetti pubblici, inclusa la comunicazione di dati personali, sono leciti solo se previsti da una base normativa idonea. Ha escluso che fosse sufficiente il fatto che i dati fossero già noti o pubblicati altrove, affermando che la loro eventuale circolazione precedente non legittima ulteriori comunicazioni da parte del soggetto pubblico. Le informazioni aggiuntive diffuse alla stampa sono state quindi considerate prive di base giuridica e non rispettose dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Valutazione sanzionatoria e scelta dell'ammonimento
Pur accertando l’illiceità, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Ha valorizzato il fatto che la condotta riguardasse un solo interessato, che il contesto fosse di forte contestazione dell’operato dell’ente, che la comunicazione fosse avvenuta in buona fede, che vi fosse stata piena collaborazione dell’ente e che non risultassero precedenti pertinenti. In ragione di ciò ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare una sanzione pecuniaria.
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