Cassazione Civile, Ordinanza n. 18219/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di sospensione per definizione agevolata della lite fiscale, della prova del pagamento e della mancata emissione di diniego da parte dell'Ufficio. Ne ha tratto la dichiarazione di estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società contro la decisione di primo grado sfavorevole. In Cassazione la società ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, deducendo di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia e di avere versato quanto dovuto per la definizione. Dalla mancata opposizione di diniego da parte dell'Ufficio ai sensi del comma 12 è stata trattenuta la conseguenza estintiva del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell'istanza di definizione della controversia e la prova del versamento di quanto dovuto consentono di chiedere la sospensione del giudizio in attesa degli effetti della definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La mancata opposizione di un diniego da parte dell'Ufficio impedisce ostacoli alla definizione agevolata e conduce, nel caso esaminato, alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della lite fiscale e di avere effettuato i pagamenti dovuti, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto se l'Ufficio non ha formalizzato il diniego previsto dalla disciplina speciale.
- La definizione della controversia tributaria ai sensi della normativa di pace fiscale produce un effetto estintivo del processo, senza necessità di una decisione sul merito dell'accertamento impugnato.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha sostenute, secondo quanto disposto nel provvedimento.
Come è indicizzato
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