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Provvedimento

Deliberazione n. 389 del 20/06/2024

Provvedimento del 20 giugno 2024

Garante Privacy389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di segnalazioni relative a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale e, in caso di acquisizione in chiaro da parte della piattaforma, a garantirne la conservazione per fini probatori per 12 mesi con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso rientra nell’ambito delle misure contro la diffusione non consensuale di contenuti intimi destinati a rimanere privati.

Origine della vicenda e base normativa

La persona interessata ha presentato al Garante due segnalazioni, chiedendo l’intervento dell’Autorità perché riteneva sussistente una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica da parte del Garante.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 274 del 13 giugno 2024. Con tale atto ha:

  • ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il provvedimento del 20 giugno 2024 dà atto della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 13 giugno 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Esito e rilievi operativi

Il testo non contiene una contestazione sanzionatoria né l’irrogazione di una multa; l’intervento è finalizzato esclusivamente a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi probatori. Per i gestori di piattaforme digitali, il provvedimento evidenzia l’obbligo di attivare rapidamente misure di contenimento quando ricevono segnalazioni riconducibili all’art. 144-bis del Codice privacy, nonché di organizzare eventuali conservazioni temporanee nel rispetto delle garanzie di riservatezza e minimizzazione dell’identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante, tramite due segnalazioni protocollate, una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il procedimento riguarda quindi il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 274 del 13 giugno 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

La determinazione ha inoltre prescritto alla medesima società di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 20 giugno 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 274/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica l’adozione di sanzioni, ma solo la conferma delle misure urgenti volte a prevenire la diffusione del contenuto segnalato.

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