Risposta n. 544 del 3/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePartecipazione di una societa non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - art. 73, comma 3, D.P.R. 633/1972; D.M. 13/12/1979
Il quesito
La societa ALFA (di diritto lussemburghese, fiscalmente residente in Italia ai sensi del TUIR) chiede se: (i) il luogo di stabilimento ai fini IVA debba essere individuato nella sede effettiva (prevalente sulla sede legale) e quindi se sia considerata stabilita in Italia; (ii) pur essendo una societa lussemburghese possa esercitare l'opzione come controllante per la liquidazione IVA di gruppo dal 1/1/2022; (iv) la tardiva identificazione e la presentazione della dichiarazione IVA 2022 possano compromettere la validita dell'opzione e, in subordine, se sia possibile utilizzare la remissione in bonis per sanare il ritardo.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, secondo la giurisprudenza comunitaria, prevale la sede effettiva rispetto alla sede legale, per cui e stabilita in Italia; argomenta che una societa lussemburghese equivalente a SRL puo esercitare l'opzione come controllante in virtu di interpretazioni evolutive adottate dall'Amministrazione (cfr. ris. 22/E/2005 e principio di diritto 24/2019) e che l'opzione per il 2022 e valida tramite il quadro VG della dichiarazione IVA 2022 presentata entro 90 giorni; in subordine chiede conferma della possibilita di remissione in bonis per sanare il mancato adempimento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia riconosce che un soggetto non residente puo avere soggettivita IVA in Italia tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta e ricorda che la procedura di IVA di gruppo e applicabile anche a societa comunitarie identificate in Italia. Tuttavia conclude che per aderire come controllante con efficacia dal 1/1/2022 era necessario essere identificati in Italia a quella data: ALFA non risultava identificata al 1/1/2022, quindi non puo retroagire l'opzione per il 2022. La dichiarazione IVA 2022 presentata tardivamente non sanifica la situazione e la remissione in bonis non e ammessa poiche manca il presupposto sostanziale (l'esistenza ai fini IVA in Italia) e non si tratta di una mera omissione formale.
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