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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30638/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente decisione passata in giudicato che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria eseguita sui terreni del ricorrente per un debito fiscale di modesto importo. Successivamente il medesimo soggetto ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da quella iscrizione. Per il danno patrimoniale ha dedotto, in particolare, di aver visto respinta una richiesta di mutuo ipotecario di euro 90.000, producendo la lettera dell'istituto finanziario che motivava il diniego richiamando l'iscrizione pregiudizievole. Il giudice di primo grado ha liquidato equitativamente un importo a titolo risarcitorio, mentre il tribunale d'appello ha riformato la decisione ritenendo non provate le conseguenze dannose né patrimoniali né non patrimoniali e affermando che il danno non era in re ipsa. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha censurato la sentenza di appello per: omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal documento di diniego del mutuo; vizio di motivazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e, quanto al danno non patrimoniale, per avere illegittimamente escluso la lesione di diritti costituzionalmente protetti quali buon nome, riservatezza, immagine e disponibilità della proprietà.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al danno non patrimoniale, perché investiva un apprezzamento di merito sorretto da corrette premesse di diritto circa la necessità della prova della lesione di interessi costituzionalmente tutelati. Ha invece respinto le censure di vizio motivazionale e di violazione dell'art. 116 c.p.c. relative al danno patrimoniale, ma ha accolto il motivo nella parte in cui denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo: il tribunale non aveva considerato il documento prodotto che attestava il diniego di mutuo motivato dall'iscrizione ipotecaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sul danno patrimoniale e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame di quel solo profilo e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la partecipazione dell'intimato mediante atto di costituzione ai soli fini dell'eventuale discussione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro di censura, ma ritenuto non violato

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice valuta secondo prudente apprezzamento prove soggette a diverso regime o disattende la libera valutazione della prova in assenza di deroga normativa

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali gravi indicate dalle Sezioni Unite, non essendo sufficiente la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Il danno patrimoniale conseguente a un'iscrizione ipotecaria illegittima non può dirsi in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare specifiche conseguenze pregiudizievoli riconducibili causalmente all'illecito.
  • Tra le conseguenze dannose risarcibili dell'illegittima iscrizione ipotecaria rientrano, oltre alla difficoltà di negoziazione del bene, anche la difficoltà o impossibilità di accesso al credito.
  • Quando il danneggiato produca un documento che rappresenti un fatto storico decisivo, il giudice di merito deve esaminarlo e motivare sull'idoneità o meno di esso a dimostrare il pregiudizio dedotto; non può limitarsi ad affermare apoditticamente la mancanza di prova.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale; non è invece consentita una nuova valutazione del merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto o disconosce il principio della libera valutazione fuori dai casi previsti dalla legge.
  • Il danno non patrimoniale derivante da illegittima iscrizione ipotecaria è risarcibile solo se sia dimostrata la lesione di interessi costituzionalmente protetti, non essendo sufficienti meri disagi o fastidi.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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