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Legge

L.R. Toscana 56/2015

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Normativa regionaleL.R. Toscana 56/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge statutaria modifica l’articolo 16 dello Statuto regionale, chiarendo che il gruppo consiliare può comprendere anche l’unico componente rimasto di un gruppo originariamente formato da più eletti della stessa lista, a seguito di successive riduzioni. Si tratta di una disposizione organizzativa interna ai gruppi consiliari della Regione, priva di limiti temporali espressi.

Modifica dello Statuto regionale sui gruppi consiliari

Modifiche allo Statuto regionale sui gruppi consiliari

La legge statutaria interviene sullo Statuto regionale della Regione, limitatamente alla disciplina dei gruppi consiliari. L’obiettivo è precisare una ulteriore ipotesi di composizione del gruppo quando, a seguito di riduzioni successive, rimanga un solo consigliere proveniente da una lista originariamente rappresentata da più eletti.

Disciplina introdotta

La modifica aggiunge, alla fine del comma 2 dell’articolo 16 dello Statuto, una previsione espressa secondo cui il gruppo consiliare può essere costituito anche:

  • dall’unico componente rimasto, per effetto di successive riduzioni di componenti;
  • purché il gruppo fosse in origine formato da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali.

La disposizione chiarisce quindi che la permanenza di un solo consigliere non impedisce, di per sé, la prosecuzione del gruppo consiliare, se quel gruppo discende da una lista elettorale inizialmente plurieleta.

Ambito applicativo e rilievo pratico

La norma ha portata organizzativa interna all’assemblea regionale e riguarda la disciplina statutaria dei gruppi consiliari. Non prevede contributi, sanzioni, procedure ulteriori o termini di applicazione, né contiene un regime transitorio.

Rilievo temporale

La legge è stata promulgata nel 2015 e non contiene limiti temporali di efficacia. La disciplina introdotta si applica stabilmente allo Statuto regionale finché non venga successivamente modificata o abrogata.

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