R.R. Puglia 1/2002
Tagli boschivi (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che disciplinava, dal 18 gennaio 2002 fino alle successive abrogazioni, le domande e le relazioni tecniche per ottenere l’autorizzazione ai tagli boschivi, il registro dei tagli e le esclusioni dall’obbligo autorizzatorio. Oggi è obsoleto perché abrogato (prima nel 2009 e poi nuovamente nel 2017).
Procedura per l’autorizzazione dei tagli boschivi in Puglia
Procedura per i tagli boschivi in Regione Puglia
Il regolamento disciplinava le modalità tecnico-amministrative per richiedere e rilasciare le autorizzazioni ai tagli boschivi nel territorio della Regione Puglia. È un testo oggi privo di utilità applicativa, perché abrogato prima nel 2009 e poi nuovamente nel 2017.
Ambito di applicazione e soggetti competenti
La disciplina riguardava tutti i complessi boscati ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio di qualsiasi natura. La competenza era attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia, salvo i boschi di proprietà regionale, per i quali provvedeva l’Ispettorato regionale delle foreste.
Il regolamento escludeva dall’autorizzazione:
- i tagli in giardini pubblici e privati;
- le alberature stradali;
- i castagneti da frutto;
- gli impianti di frutticoltura;
- gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla sola produzione di biomassa, se realizzati in terreni agricoli.
Interventi soggetti a domanda di taglio
Chi intendeva effettuare utilizzazioni di fine turno, tagli colturali principali o intercalari, tagli fitosanitari e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea doveva presentare domanda di taglio in carta semplice all’Ispettorato ripartimentale competente.
L’obbligo si estendeva anche a interventi di qualsiasi natura, compresi quelli di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, quando comportassero il taglio di piante.
Contenuto della domanda e relazione tecnica
La domanda doveva riportare i dati identificativi del richiedente e indicare almeno:
- dati anagrafici del proprietario o conduttore del bosco;
- comune, località, foglio e particella del bosco;
- estremi catastali della superficie interessata;
- forma di governo e di trattamento del bosco;
- data dell’ultima utilizzazione;
- età del popolamento.
Alla domanda andava allegata una relazione tecnica, firmata da un dottore forestale abilitato o da un dottore agronomo, con contenuti differenziati in base alla tipologia di bosco e all’estensione del taglio.
Prescrizioni tecniche per boschi cedui
Per i boschi cedui, la relazione doveva indicare, per superfici inferiori a 1 ettaro e massa asportabile inferiore a 100 quintali:
- compatibilità del bosco con il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- specie presenti e prevalenti;
- numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- numero medio dei polloni per ceppaia;
- diametro medio e altezza media del popolamento;
- stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o quintali.
Per superfici superiori a 1 ettaro e massa asportabile superiore a 100 quintali, occorrevano anche:
- aree di saggio di 400 m² rappresentative della situazione media del popolamento, una ogni 5 ettari, con piedilista di cavallettamento a partire da diametro di 5 cm a 1,30 m di altezza;
- planimetria in scala 1:2.000–4.000 e corografia 1:25.000;
- individuazione delle linee di esbosco.
Il tecnico doveva inoltre proporre all’I.Ri.F. le matricine da rilasciare secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Le matricine e gli allievi dovevano essere scelti tra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, evitando quelli adugiati, filati o con chioma scarsa; a parità di condizioni era preferibile il rilascio di piante da seme. Dovevano essere rilasciate anche le specie secondarie di particolare interesse. Il taglio a fine turno non era autorizzato nei cedui fortemente degradati.
Prescrizioni tecniche per fustaie, cedui composti e macchia mediterranea
Per fustaie e cedui composti, la relazione prevedeva per tagli inferiori a 5.000 m²:
- descrizione dello stato del popolamento e compatibilità con il taglio;
- specie presenti e prevalenti;
- numero delle piante da seme;
- stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o quintali.
Per tagli superiori a 5.000 m² erano richieste anche:
- aree di saggio di 1.000 m², una ogni 3 ettari, con piedilista di cavallettamento a partire da diametro di 7,5 cm a 1,30 m di altezza;
- planimetria 1:2.000–4.000 e corografia 1:25.000;
- individuazione delle linee di esbosco.
Per la macchia mediterranea, normalmente non soggetta a utilizzazioni forestali periodiche, era richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento; le operazioni dovevano rispettare le prescrizioni impartite dall’I.Ri.F. competente.
Piante isolate, filari e gruppi di piante non classificabili come bosco
Il taglio di piante di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché dei filari di piante lungo muri di confine e quindi non classificabili come bosco, era soggetto a semplice domanda di taglio in carta semplice da parte del proprietario o conduttore.
Registro dei tagli e monitoraggio
Presso ogni I.Ri.F. provinciale era istituito il registro dei tagli, destinato a raccogliere i dati necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale secondo lo schema predisposto dall’Ispettorato regionale delle foreste. Gli I.Ri.F. trasmettevano all’I.Re.F. copia del registro con cadenza semestrale.
Regime di efficacia e stato dell’atto
Il regolamento è stato successivamente abrogato. La disciplina non risulta quindi utilizzabile come base vigente per nuove autorizzazioni o adempimenti in materia di tagli boschivi.
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