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Regolamento

R.R. Puglia 1/2002

Tagli boschivi (•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 1/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia che disciplinava, dal 18 gennaio 2002 fino alle successive abrogazioni, le domande e le relazioni tecniche per ottenere l’autorizzazione ai tagli boschivi, il registro dei tagli e le esclusioni dall’obbligo autorizzatorio. Oggi è obsoleto perché abrogato (prima nel 2009 e poi nuovamente nel 2017).

Procedura per l’autorizzazione dei tagli boschivi in Puglia

Procedura per i tagli boschivi in Regione Puglia

Il regolamento disciplinava le modalità tecnico-amministrative per richiedere e rilasciare le autorizzazioni ai tagli boschivi nel territorio della Regione Puglia. È un testo oggi privo di utilità applicativa, perché abrogato prima nel 2009 e poi nuovamente nel 2017.

Ambito di applicazione e soggetti competenti

La disciplina riguardava tutti i complessi boscati ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio di qualsiasi natura. La competenza era attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia, salvo i boschi di proprietà regionale, per i quali provvedeva l’Ispettorato regionale delle foreste.

Il regolamento escludeva dall’autorizzazione:

  • i tagli in giardini pubblici e privati;
  • le alberature stradali;
  • i castagneti da frutto;
  • gli impianti di frutticoltura;
  • gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati alla sola produzione di biomassa, se realizzati in terreni agricoli.

Interventi soggetti a domanda di taglio

Chi intendeva effettuare utilizzazioni di fine turno, tagli colturali principali o intercalari, tagli fitosanitari e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea doveva presentare domanda di taglio in carta semplice all’Ispettorato ripartimentale competente.

L’obbligo si estendeva anche a interventi di qualsiasi natura, compresi quelli di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, quando comportassero il taglio di piante.

Contenuto della domanda e relazione tecnica

La domanda doveva riportare i dati identificativi del richiedente e indicare almeno:

  • dati anagrafici del proprietario o conduttore del bosco;
  • comune, località, foglio e particella del bosco;
  • estremi catastali della superficie interessata;
  • forma di governo e di trattamento del bosco;
  • data dell’ultima utilizzazione;
  • età del popolamento.

Alla domanda andava allegata una relazione tecnica, firmata da un dottore forestale abilitato o da un dottore agronomo, con contenuti differenziati in base alla tipologia di bosco e all’estensione del taglio.

Prescrizioni tecniche per boschi cedui

Per i boschi cedui, la relazione doveva indicare, per superfici inferiori a 1 ettaro e massa asportabile inferiore a 100 quintali:

  • compatibilità del bosco con il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
  • specie presenti e prevalenti;
  • numero delle ceppaie e delle piante da seme;
  • numero medio dei polloni per ceppaia;
  • diametro medio e altezza media del popolamento;
  • stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o quintali.

Per superfici superiori a 1 ettaro e massa asportabile superiore a 100 quintali, occorrevano anche:

  • aree di saggio di 400 m² rappresentative della situazione media del popolamento, una ogni 5 ettari, con piedilista di cavallettamento a partire da diametro di 5 cm a 1,30 m di altezza;
  • planimetria in scala 1:2.000–4.000 e corografia 1:25.000;
  • individuazione delle linee di esbosco.

Il tecnico doveva inoltre proporre all’I.Ri.F. le matricine da rilasciare secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Le matricine e gli allievi dovevano essere scelti tra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, evitando quelli adugiati, filati o con chioma scarsa; a parità di condizioni era preferibile il rilascio di piante da seme. Dovevano essere rilasciate anche le specie secondarie di particolare interesse. Il taglio a fine turno non era autorizzato nei cedui fortemente degradati.

Prescrizioni tecniche per fustaie, cedui composti e macchia mediterranea

Per fustaie e cedui composti, la relazione prevedeva per tagli inferiori a 5.000 m²:

  • descrizione dello stato del popolamento e compatibilità con il taglio;
  • specie presenti e prevalenti;
  • numero delle piante da seme;
  • stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o quintali.

Per tagli superiori a 5.000 m² erano richieste anche:

  • aree di saggio di 1.000 m², una ogni 3 ettari, con piedilista di cavallettamento a partire da diametro di 7,5 cm a 1,30 m di altezza;
  • planimetria 1:2.000–4.000 e corografia 1:25.000;
  • individuazione delle linee di esbosco.

Per la macchia mediterranea, normalmente non soggetta a utilizzazioni forestali periodiche, era richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento; le operazioni dovevano rispettare le prescrizioni impartite dall’I.Ri.F. competente.

Piante isolate, filari e gruppi di piante non classificabili come bosco

Il taglio di piante di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché dei filari di piante lungo muri di confine e quindi non classificabili come bosco, era soggetto a semplice domanda di taglio in carta semplice da parte del proprietario o conduttore.

Registro dei tagli e monitoraggio

Presso ogni I.Ri.F. provinciale era istituito il registro dei tagli, destinato a raccogliere i dati necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale secondo lo schema predisposto dall’Ispettorato regionale delle foreste. Gli I.Ri.F. trasmettevano all’I.Re.F. copia del registro con cadenza semestrale.

Regime di efficacia e stato dell’atto

Il regolamento è stato successivamente abrogato. La disciplina non risulta quindi utilizzabile come base vigente per nuove autorizzazioni o adempimenti in materia di tagli boschivi.

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