R.R. Puglia 2/2002
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’ordinamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro: organi, nomina e durata del Direttore generale e del Collegio dei revisori, principi organizzativi, articolazione interna, assistenza tecnica a terzi e dotazione organica iniziale. Si applica dal 12 febbraio 2002 ed è collegato alla L.R. 19/1999.
Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Puglia
Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
Il regolamento disciplina l’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Puglia, istituita dalla legge regionale n. 19 del 1999 come articolazione del sistema regionale per l’impiego. L’Agenzia opera con personalità giuridica e autonomia patrimoniale e contabile, svolgendo funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle politiche attive del lavoro trasferite alla Regione.
Oggetto e funzioni dell’Agenzia
L’Agenzia è configurata come struttura tecnica del sistema regionale per l’impiego. Il regolamento ne disciplina l’ordinamento e il funzionamento in coerenza con la disciplina regionale di settore. Le attività dell’ente sono orientate al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale istitutiva e delle ulteriori funzioni tecniche e strumentali eventualmente attribuite dalla Giunta regionale tramite rapporti convenzionali.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’Agenzia sono due: il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, secondo la normativa vigente, scegliendo tra:
- personale della pubblica amministrazione con elevata professionalità e pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro;
- personale esterno all’amministrazione in possesso di requisiti analoghi.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile.
Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ed è nominato dalla Giunta regionale. I revisori restano in carica cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura; possono essere confermati una sola volta.
Funzionamento del Collegio dei revisori
Il regolamento prevede cause di decadenza dall’incarico dei revisori:
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- altra causa ostativa allo svolgimento del mandato.
In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le modalità previste per la nomina. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente.
Principi organizzativi e articolazione interna
L’Agenzia persegue i risultati connessi agli obiettivi della legge regionale n. 19/1999 e alle ulteriori funzioni tecniche e strumentali affidate dalla Giunta regionale.
La struttura dipartimentale è articolata in aree funzionali riferite a:
- politiche e servizi per il lavoro;
- qualità e certificazione dei servizi per il lavoro, monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- sistema informativo SILP e attività connesse;
- servizi per lo sviluppo della nuova imprenditoria e sostegno alle PMI;
- servizi generali di direzione e amministrazione.
Il Direttore generale, nell’esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo, assegna le risorse umane della dotazione organica alle singole aree.
Attività verso privati e oneri
L’Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di soggetti privati a titolo oneroso, purché ciò non comprometta il prioritario svolgimento delle funzioni istituzionali. Il relativo onere è determinato secondo le modalità previste dal regolamento.
Personale e dotazione organica iniziale
La prima dotazione organica dell’Agenzia è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l’impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997, come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 sul trasferimento delle risorse alla Regione. Essa comprende:
- 1 Direttore generale;
- 12 esperti;
- 15 unità di personale amministrativo articolate per livelli secondo la tabella allegata al decreto richiamato.
In attesa della completa attuazione delle procedure previste dalla legge regionale n. 19/1999, la Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina le retribuzioni del personale contrattualizzato.
Le variazioni della dotazione organica sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali e acquisito il parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro. Le variazioni possono riguardare anche personale trasferito dal Ministero del lavoro e risorse umane esperte impiegate per specifiche funzioni a tempo o per progetti speciali.
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