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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 425 del 15/12/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria provinciale di Catania - 15 dicembre 2022

Garante Privacy425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ingiunto all’Azienda Sanitaria provinciale di Catania il pagamento di una sanzione di 5.000 euro per aver diffuso online, tramite l’albo pretorio, una deliberazione contenente dati personali del reclamante relativi al rapporto di lavoro, a un procedimento disciplinare e a un procedimento penale. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione integrale non fosse sorretta da un’idonea base giuridica e violasse i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché le regole sul trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Azienda Sanitaria provinciale di Catania: sanzione per pubblicazione integrale all’albo pretorio online di dati del dipendente, inclusi dati relativi a procedimento disciplinare e penale

Azienda Sanitaria provinciale di Catania: diffusione illecita di dati del dipendente nell’albo pretorio online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’Azienda Sanitaria provinciale di Catania per la pubblicazione integrale, nell’albo pretorio online, di una deliberazione contenente dati personali del reclamante. L’atto riguardava il rapporto di lavoro e riportava anche informazioni su un procedimento disciplinare e su un procedimento penale a carico dell’interessato.

Origine del reclamo e contenuto dell’atto pubblicato

Il procedimento trae origine dal reclamo dell’interessato, che lamentava la diffusione online della deliberazione con cui l’Azienda aveva conferito incarico a un libero professionista per l’assistenza tecnica in un giudizio collegato all’impugnazione di un provvedimento disciplinare.

Secondo quanto emerso, il documento pubblicato conteneva:

  • informazioni sul rapporto di lavoro tra l’Azienda e il reclamante;
  • riferimenti al procedimento disciplinare;
  • dati relativi a un procedimento penale, compresi numero di registro generale e anno.

Attività istruttoria e difese del titolare

Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha dichiarato che la deliberazione era stata pubblicata per 15 giorni nell’albo pretorio online e che l’episodio costituiva un caso isolato, attribuibile a un mero disguido organizzativo e alle contingenze connesse all’emergenza sanitaria.

La difesa ha richiamato il proprio regolamento sulla gestione dell’albo pretorio, sostenendo che gli atti siano pubblicati per quindici giorni e poi archiviati, con sola visibilità degli elementi identificativi. Ha inoltre riferito di aver richiamato i direttori di struttura al rispetto del GDPR e del regolamento aziendale dopo la trasmissione del reclamo.

Quadro normativo richiamato dal Garante

L’Autorità ha richiamato la disciplina applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici in ambito lavorativo e per l’esercizio di funzioni pubbliche, evidenziando in particolare che:

  • il trattamento deve essere necessario per obblighi di legge o per compiti di interesse pubblico;
  • la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento;
  • il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito solo sotto il controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri con garanzie adeguate.

Sono stati richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 10 e 25 del GDPR, oltre agli artt. 2-ter e 2-octies del Codice privacy, nella formulazione precedente alle modifiche del d.l. n. 139/2021.

Valutazione dell’illiceità della pubblicazione

Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione integrale della deliberazione non fosse giustificata da un’idonea base giuridica. Il mero richiamo al regolamento interno sull’albo pretorio non è stato considerato sufficiente, perché non equivale a una previsione legislativa idonea ad autorizzare la diffusione.

L’Autorità ha osservato che, anche in presenza di regimi di pubblicità amministrativa, non vi è automatismo nella diffusione online di dati personali e restano fermi i principi del GDPR, in particolare quelli di liceità e minimizzazione. In un atto del genere, secondo il Garante, non avrebbero dovuto essere riportati dati personali del reclamante; se necessario, si sarebbe dovuto ricorrere a omissis o ad altre tecniche di anonimizzazione.

La diffusione è stata quindi qualificata come illecita perché ha riguardato anche dati relativi a un procedimento penale, senza base giuridica adeguata e in violazione dei principi di protezione dei dati.

Esito del procedimento e misure adottate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ritenuto che, poiché la diffusione era già cessata, non vi fossero i presupposti per ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

Ha quindi adottato un’ordinanza ingiunzione con cui:

  • ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro;
  • ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
  • ha ordinato l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Criteri per la determinazione della sanzione

Nella quantificazione della sanzione, il Garante ha valorizzato:

  • la particolare delicatezza dei dati illecitamente diffusi, inclusi dati giudiziari;
  • il fatto che la violazione abbia riguardato un solo interessato;
  • la durata limitata della pubblicazione, pari a 15 giorni;
  • l’assenza di indicizzazione sui siti generalisti;
  • il contesto emergenziale in cui operava l’Azienda;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

La sanzione è stata ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Pagamento, definizione agevolata e tutela giurisdizionale

L’Azienda Sanitaria, in qualità di destinataria dell’ingiunzione, deve pagare la somma di 5.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo le modalità indicate in allegato. È stata richiamata la facoltà di definire la controversia, entro 30 giorni, mediante pagamento di un importo pari alla metà della sanzione.

Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessato, che lamentava la pubblicazione nell’albo pretorio online dell’Azienda Sanitaria di una delibera relativa al conferimento di un incarico difensivo in un giudizio conseguente all’impugnazione di un provvedimento disciplinare. Nell’atto erano presenti anche informazioni sul rapporto di lavoro, sul procedimento disciplinare e su un procedimento penale a carico del reclamante, compresi numero di registro generale e anno.

Valutazioni sull’istruttoria e sulla base giuridica

L’Azienda ha sostenuto che la pubblicazione fosse avvenuta per 15 giorni e in conformità al proprio regolamento interno sull’albo pretorio, definendo l’episodio un caso isolato. Il Garante ha però rilevato che il regolamento interno non integra una valida base giuridica ai sensi dell’art. 2-ter del Codice e che non risultava una specifica norma di legge idonea a legittimare la diffusione integrale dell’atto.

Violazioni accertate

L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 10 del GDPR, nonché degli artt. 2-ter e 2-octies del Codice privacy. In particolare, ha ritenuto illecita la diffusione online di dati non necessari, compresi dati riferiti a un procedimento penale, in assenza di base normativa e in contrasto con i principi di minimizzazione e liceità.

Sanzione e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato l’art. 83, par. 5, GDPR e ha determinato la sanzione pecuniaria in 5.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la delicatezza dei dati diffusi, ma anche il fatto che la violazione ha riguardato un solo interessato, la durata limitata della pubblicazione, l’assenza di indicizzazione sui motori generalisti, il contesto emergenziale e l’assenza di precedenti pertinenti.

Ulteriori determinazioni

Poiché la diffusione era già cessata, non sono state adottate ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. È stata invece disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È stato inoltre indicato il termine di 30 giorni per il pagamento e la possibilità di definire la controversia pagando metà della sanzione entro 30 giorni ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Come è indicizzato

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