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Interpello

Risposta n. 87 del 5/03/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che il tardivo invio dell'ANR/3 e l'errata indicazione del rappresentante siano violazioni meramente formali e non punibili ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, perché non hanno inciso sull'attività di controllo né sulla determinazione dell'imposta; evidenzia poi che le liquidazioni 2017 sono corrette eccetto il nome del rappresentante e che le comunicazioni 2018 sono state ripresentate con la correzione.

Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Tardivo invio del modello ANR/3

Il quesito

Il contribuente segnala la nomina di un nuovo rappresentante legale il 1/5/2017 ma la comunicazione ANR/3 è stata trasmessa il 29/4/2019 (oltre i 30 giorni). Nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA 2017/2018 e nella dichiarazione IVA 2017 è stato indicato il precedente rappresentante. Chiede quale sia la natura delle violazioni e il regime sanzionatorio applicabile.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che le violazioni sono sanzionate: omissione/variazione tardiva ANR/3 o indicazioni incomplete (sanzione da €500 a €2.000, art.5 comma 6 d.lgs.471/1997, con possibili riduzioni o ravvedimento nei termini); omissione/infedeltà nelle comunicazioni periodiche IVA (€500-€2.000, art.11 comma 2-ter); omissione/indicazioni inesatte dei dati del rappresentante nelle dichiarazioni (€250-€2.000, art.8 comma 1). Pur essendo formali, non si ritiene applicabile automaticamente la causa di non punibilità dell'art.6 comma 5-bis, che vale solo per violazioni che non incidono su base imponibile, imposta o controllo; la valutazione concreta del pregiudizio è rimessa agli uffici in sede di accertamento. L'istante può comunque regolarizzare mediante ravvedimento quando ammesso. Infine, la dichiarazione annuale IVA 2018 relativa al 2017, presentata il 30/4/2019, è considerata omessa e soggetta alla sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (minimo €200, art.5 comma 1), sanzione non sanabile con ravvedimento.

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