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Regolamento

R.R. TAA 15/2002

Modifica del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (B.U. 12 novembre 2002, n. 47)

Normativa regionaleR.R. TAA 15/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto regionale del 4 novembre 2002, n. 15/L, abroga l’art. 3 del DPGR 28 dicembre 1999, n. 10/L, che disciplinava la graduale applicazione dal 2003 delle prescrizioni contabili per gli enti locali. La modifica coordina la disciplina dei tempi di attuazione con la soppressione dell’obbligo di iscrivere l’ammortamento finanziario dei beni in bilancio, rafforzando l’autonomia dei comuni nella scelta di importi ed esercizio di decorrenza.

Abrogazione dell’art. 3 del regolamento regionale sui tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali

Abrogazione della disciplina sui tempi di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali

Il decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 4 novembre 2002, n. 15/L interviene sul regolamento regionale relativo alla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali. L’atto opera nel solo ambito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modifica la disciplina transitoria collegata all’ammortamento finanziario dei beni.

Contesto e finalità dell’intervento

Il provvedimento prende le mosse dal regolamento del 1999 sulla tempistica di applicazione del nuovo sistema contabile e dalla successiva modifica, adottata con lo stesso giorno, dell’art. 8 del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Poiché quest’ultima modifica ha soppresso l’obbligo per i comuni di iscrivere nel bilancio di previsione l’ammortamento finanziario dei beni, si è reso necessario coordinare la disciplina dei tempi di applicazione.

Effetti normativi della modifica

La conseguenza concreta del decreto è l’abrogazione integrale dell’art. 3 del DPGR 28 dicembre 1999, n. 10/L. Viene così eliminata la previsione che rinviava al 2003 l’avvio graduale dell’applicazione delle prescrizioni richiamate dal regolamento di attuazione.

Implicazioni per gli enti locali

La ratio dichiarata è quella di rafforzare l’autonomia degli enti locali, consentendo ai comuni di determinare in concreto:

  • la quota dell’ammortamento dei beni da iscrivere in bilancio;
  • l’esercizio finanziario dal quale attivare l’ammortamento.

In questo modo la disciplina regionale lascia maggiore margine di valutazione alla situazione finanziaria del singolo ente, senza imporre un modello uniforme di decorrenza.

Decorrenza e applicabilità

Il testo non prevede un regime transitorio autonomo né scadenze ulteriori: l’unico effetto espresso è l’abrogazione dell’art. 3 del regolamento del 1999. L’atto è quindi rilevante solo per gli aspetti residui della disciplina contabile degli enti locali nella Regione Trentino-Alto Adige, nei limiti in cui il regolamento originario continui ad avere applicazione.

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