R.R. TAA 15/2002
Modifica del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (B.U. 12 novembre 2002, n. 47)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto regionale del 4 novembre 2002, n. 15/L, abroga l’art. 3 del DPGR 28 dicembre 1999, n. 10/L, che disciplinava la graduale applicazione dal 2003 delle prescrizioni contabili per gli enti locali. La modifica coordina la disciplina dei tempi di attuazione con la soppressione dell’obbligo di iscrivere l’ammortamento finanziario dei beni in bilancio, rafforzando l’autonomia dei comuni nella scelta di importi ed esercizio di decorrenza.
Abrogazione dell’art. 3 del regolamento regionale sui tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali
Abrogazione della disciplina sui tempi di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali
Il decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 4 novembre 2002, n. 15/L interviene sul regolamento regionale relativo alla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali. L’atto opera nel solo ambito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e modifica la disciplina transitoria collegata all’ammortamento finanziario dei beni.
Contesto e finalità dell’intervento
Il provvedimento prende le mosse dal regolamento del 1999 sulla tempistica di applicazione del nuovo sistema contabile e dalla successiva modifica, adottata con lo stesso giorno, dell’art. 8 del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Poiché quest’ultima modifica ha soppresso l’obbligo per i comuni di iscrivere nel bilancio di previsione l’ammortamento finanziario dei beni, si è reso necessario coordinare la disciplina dei tempi di applicazione.
Effetti normativi della modifica
La conseguenza concreta del decreto è l’abrogazione integrale dell’art. 3 del DPGR 28 dicembre 1999, n. 10/L. Viene così eliminata la previsione che rinviava al 2003 l’avvio graduale dell’applicazione delle prescrizioni richiamate dal regolamento di attuazione.
Implicazioni per gli enti locali
La ratio dichiarata è quella di rafforzare l’autonomia degli enti locali, consentendo ai comuni di determinare in concreto:
- la quota dell’ammortamento dei beni da iscrivere in bilancio;
- l’esercizio finanziario dal quale attivare l’ammortamento.
In questo modo la disciplina regionale lascia maggiore margine di valutazione alla situazione finanziaria del singolo ente, senza imporre un modello uniforme di decorrenza.
Decorrenza e applicabilità
Il testo non prevede un regime transitorio autonomo né scadenze ulteriori: l’unico effetto espresso è l’abrogazione dell’art. 3 del regolamento del 1999. L’atto è quindi rilevante solo per gli aspetti residui della disciplina contabile degli enti locali nella Regione Trentino-Alto Adige, nei limiti in cui il regolamento originario continui ad avere applicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 4 nov 2002R.R. TAA 16/2002
- Regolamento · 4 nov 2002R.R. TAA 14/2002
- Regolamento · 12 nov 2002R.R. TAA 17/2002
- Regolamento · 15 ott 2002R.R. TAA 13/2002
- Regolamento · 25 nov 2002R.R. TAA 18/2002
- Legge · 1 ott 2002L.R. TAA 3/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →