Cassazione Penale, Sentenza n. 34738/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo 13/11/2021 - 13/11/2022, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva illegittimamente valutato denunce e fatti non definitivi penalmente (due episodi del 10/12/2021 e 16/07/2022) in assenza di sentenza irrevocabile di condanna. Per uno degli episodi la Fondi era stata poi assolta per mera connivenza, secondo la ricorrente inidonea a giustificare il rigetto del beneficio. La doglianza principale era quindi l'erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e l'uso di circostanze non definitivamente accertate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato che il Tribunale di sorveglianza può valutare, ai fini della liberazione anticipata, anche fatti non definitivamente accertati penalmente e denunce pendenti, purché valuti la pertinenza di tali fatti rispetto all'opera di rieducazione e motivi adeguatamente la decisione. La Corte ha ribadito che il criterio decisivo per il beneficio è la partecipazione dell'interessato all'opera rieducativa; è quindi legittimo considerare comportamenti indicativi di mancata partecipazione anche se non integranti un reato o comunque anche se sia intervenuta sentenza di assoluzione per connivenza. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La normativa sul riconoscimento della liberazione anticipata richiede la valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa; la Corte interpreta che il Tribunale di sorveglianza possa considerare anche fatti non definitivamente accertati, senza che la pendenza di un procedimento penale sia automaticamente preclusiva, purché sia valutata la pertinenza dei fatti rispetto alla rieducazione.
Corte Costituzionale, n. 352 del 1991
L'istituto della liberazione anticipata ha finalità di reinserimento sociale e richiede la prova della partecipazione alla rieducazione; tale partecipazione è l'elemento chiave per concedere il beneficio.
Corte Costituzionale, n. 276 del 1990
Distinzione tra la partecipazione richiesta per la liberazione anticipata e il ravvedimento richiesto per misure extramurarie piu incisive: per la liberazione anticipata è sufficiente la partecipazione, non la dimostrazione di ravvedimento probabile o sicuro.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. Sez.1, n.33848/2019 De Bello; Sez.1, n.12669/2019 De Marco; Sez.1, n.32203/2015 Carlesco)
Orientamento consolidato secondo cui il giudice di sorveglianza puo valutare fatti anche se costituiscono mere ipotesi di reato o sono oggetto di procedimenti penali pendenti; tuttavia il giudice ha l'obbligo di motivare e di valutare la pertinenza di tali fatti rispetto all'opera di rieducazione del detenuto.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può considerare anche denunce e fatti non definitivamente accertati penalmente quando decide sulla liberazione anticipata, purché valuti la loro pertinenza rispetto all'opera di rieducazione.
- La valutazione si concentra sulla partecipazione del detenuto all'attività rieducativa: la presenza o meno di condotte indicative di mancata partecipazione è decisiva anche se tali comportamenti non integrano un reato o sono stati oggetto di assoluzione per connivenza.
- La semplice pendenza di un procedimento penale non è, di per sé, ostativa al riconoscimento del beneficio; viceversa, la sussistenza di fatti rilevanti per la rieducazione può giustificare il rigetto anche senza condanna definitiva.
- In caso di impugnazione, è efficace contestare non la considerazione di fatti pendenti in astratto, ma l'insufficiente motivazione del Tribunale circa la pertinenza di quei fatti rispetto alla rieducazione o l'irragionevolezza del giudizio di meritevolezza.
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