Risposta n. 153 del 27/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone di emettere una fattura o nota di addebito contenente solo l'importo IVA relativo agli avvisi di accertamento e i riferimenti agli atti, annotandola nel registro IVA del cedente solo per memoria; il committente annoterebbe il documento nel registro acquisti e differirebbe l'esercizio della detrazione al momento del pagamento, entro il termine previsto (dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento).
Interpello art.11, c.1, lett. a) L. 212/2000 - Rivalsa da accertamento ai sensi dell'art.60, ultimo comma, DPR 633/1972
Il quesito
Il Fallimento [ALFA], appaltatore, ha definito avvisi di accertamento IVA per i periodi 2013-2014 e ha assolto la maggiore imposta in parte con compensazione di credito IVA; chiede se e come può recuperare in rivalsa tale maggiore imposta nei confronti del committente [BETA] (partecipata), e quali adempimenti devono essere posti in essere e i termini per la detrazione da parte del committente.
Il parere dell’Agenzia
Condivisibile. L'Agenzia conferma che l'art.60, ultimo comma, consente la rivalsa solo dopo il pagamento definitivo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi; il pagamento tramite compensazione è idoneo a soddisfare tale requisito (cfr. circ. 35/E). Nel caso concreto ricorrono le condizioni per esercitare la rivalsa; il cedente dovrà emettere fattura/nota con gli estremi dell'atto e annotarla nel registro per memoria, il committente potrà detrarre l'IVA dopo averla effettivamente pagata, entro i termini previsti, senza oneri straordinari di verifica oltre la normale diligenza.
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