L.R. Calabria 62/2023
Norme in materia di spending review.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce, in Calabria, limiti alla spesa di personale e ad alcune spese di funzionamento per enti strumentali e società partecipate del Gruppo Regione Calabria, con esclusioni per attività finanziate da risorse vincolate e alcune tipologie di incarichi. Prevede obblighi annuali e trimestrali di trasmissione dati, controlli, possibili riduzioni dei trasferimenti o decurtazioni dei compensi in caso di inadempienza, e abroga norme regionali previgenti in contrasto.
Misure di spending review per enti strumentali, società partecipate e monitoraggio della spesa regionale
Norme di spending review per il sistema regionale calabrese
La legge disciplina misure di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari e per le società partecipate della Regione Calabria, nell’ambito del “Gruppo Regione Calabria” ai sensi del d.lgs. 118/2011. Introduce obblighi di programmazione, monitoraggio e controllo, con sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti o degli adempimenti previsti.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Per gli enti strumentali e ausiliari rientrano le agenzie, aziende, fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, diversi da quelli del Servizio sanitario regionale. Per le società, la disciplina riguarda le società controllate, direttamente, facenti parte del medesimo Gruppo Regione Calabria; è fatto salvo il controllo analogo per le società in house providing.
Limiti di spesa per enti strumentali e ausiliari
A decorrere dal 2023, tali enti devono rispettare tre nuclei principali di contenimento:
- la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e IRAP, non può superare quella sostenuta nel 2022, oppure quella dell’esercizio successivo all’effettiva operatività se posteriore;
- la spesa per consulenze, studi e incarichi professionali non può superare il medesimo riferimento storico, con esclusioni per incarichi di assistenza legale quando non sia possibile ricorrere al personale interno, nonché per incarichi di progettazione e per incarichi/convenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e pubblica sicurezza;
- l’importo complessivo di specifiche spese di funzionamento non può superare quello sostenuto nel 2022, o quello dell’anno in cui se ne sia resa assolutamente necessaria la spesa se l’ente è diventato operativo dopo il 2022.
Le spese soggette al tetto riguardano relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; missioni; formazione; mobili e arredi; vigilanza dei locali; manutenzione di mobili e di macchine e attrezzature non informatiche; stampati e cancelleria; libri e pubblicazioni; studi, ricerche, manifesti e documenti.
Autorizzazioni, deroghe e casi particolari per gli enti
L’adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite può essere autorizzata preventivamente dalla Giunta regionale solo in ragione di nuove attività. Per l’Arpacal, Ferrovie della Calabria S.r.l. e ATERP 1, la spesa di personale è soggetta a un regime speciale: non può superare quella sostenuta nel 2014. Per l’Organismo pagatore ARCEA continuano ad applicarsi le regole dell’art. 12, comma 1-ter, della l.r. 24/2002. Le regole di contenimento non si applicano alle attività finanziate con risorse vincolate per piani e programmi regionali, nazionali o dell’Unione europea.
Adempimenti annuali e controlli per enti strumentali e ausiliari
Entro il 10 settembre di ogni anno, gli enti interessati trasmettono al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento incaricato del coordinamento strategico un provvedimento con la quantificazione del limite annuale di spesa, corredato dal visto di asseverazione degli organi di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono ai dipartimenti vigilanti e al dipartimento bilancio i dati sulle voci di spesa soggette a limite, anch’essi asseverati. Il mancato o tardivo invio del provvedimento comporta una verifica sull’eventuale responsabilità degli organi di vertice, con possibile riduzione fino al 20% dei benefici economici collegati agli obiettivi individuali. Il mancato svolgimento delle verifiche da parte dei dirigenti generali dei dipartimenti vigilanti comporta una riduzione del 20% dei benefici economici spettanti a tali dirigenti. In caso di mancato rispetto dei limiti, il dipartimento vigilante avvia una verifica e può proporre la riduzione dei trasferimenti regionali fino all’ammontare delle eccedenze di spesa accertate.
Norme per le società partecipate: limiti di costo e programmazione
Dal 2023 le società controllate dalla Regione devono contenere:
- i costi del personale entro il livello del 2022, o dell’esercizio successivo all’effettiva operatività se posteriore;
- le spese per consulenze, studi e incarichi professionali entro il medesimo parametro, con esclusioni analoghe a quelle previste per gli enti;
- l’insieme delle spese per rappresentanza, missioni, formazione, arredi, vigilanza, manutenzione di beni non informatici, cancelleria, libri e pubblicazioni entro il livello del 2022, o dell’anno di assoluta necessità se la società è divenuta operativa dopo il 2022. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale deve essere coerente con il piano delle attività e approvato mediante l’esercizio dei diritti del socio. I limiti possono essere derogati se il piano industriale o il piano delle attività, approvati dal socio, prevede nuove attività o l’incremento di quelle già svolte. SACAL S.p.A. è espressamente esclusa dall’applicazione di queste disposizioni, in coerenza con la disciplina statale sulle concessioni aeroportuali. Anche per le società partecipate, le disposizioni non si applicano alle attività finanziate con risorse vincolate per piani e programmi regionali, nazionali o dell’Unione europea.
Adempimenti trimestrali e controlli sulle società partecipate
Le società devono trasmettere trimestralmente una relazione sull’andamento della gestione, corredata da prospetti contabili sintetici, ai dipartimenti vigilante, bilancio e coordinamento strategico. Se emergono criticità nella coerenza dell’attuazione dei piani di attività, l’organo di vertice deve indicare le misure correttive. La mancata o incompleta trasmissione della relazione determina una verifica sull’eventuale responsabilità e può comportare una decurtazione del compenso dell’organo di vertice fino a una mensilità.
Regime transitorio, abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente
La legge stabilisce che, dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili; in ogni caso, le norme in contrasto non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, tenuto conto degli effetti della crisi pandemica e del conflitto Russia-Ucraina sul mercato di beni e servizi. Con la successiva modifica del 2024 sono state abrogate espressamente numerose disposizioni di leggi regionali previgenti in materia di contenimento della spesa.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 56/2023
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 57/2023
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 58/2023
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 59/2023
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 60/2023
- Legge · 27 dic 2023L.R. Calabria 61/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →