Ordinanza ingiunzione o revoca n. 372 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Nepi ha diffuso online, per anni, la graduatoria di una prova preselettiva concorsuale contenente i dati personali della reclamante e di altri candidati, senza un idoneo presupposto normativo. Ha inoltre rilevato che il Comune ha messo a disposizione di un fornitore esterno i dati pubblicati sul sito istituzionale senza aver prima regolamentato il rapporto ai sensi dell’art. 28 GDPR. Le violazioni sono state qualificate come trattamenti illeciti ai sensi degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy; è stata irrogata una sanzione complessiva di 20.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Nepi sanzionato per la pubblicazione online illegittima di una graduatoria concorsuale e per la mancata regolamentazione ex art. 28 GDPR del rapporto con il fornitore del sito web.
Comune di Nepi - diffusione online di graduatoria concorsuale e mancata nomina ex art. 28 GDPR
Il provvedimento riguarda il Comune di Nepi, destinatario di reclamo ex art. 77 GDPR per la pubblicazione online di una graduatoria di prova preselettiva di concorso pubblico e per la gestione del sito istituzionale senza adeguata regolamentazione del rapporto con il fornitore esterno. L’istruttoria ha portato all’accertamento di due distinte violazioni e all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva.
Origine del procedimento e attività istruttoria
La reclamante ha lamentato la reperibilità online, nonostante le richieste di rimozione, della graduatoria formata a seguito della prova preselettiva di un concorso pubblico indetto dal Comune di Nepi, con l’elenco degli ammessi e dei non ammessi. L’Autorità ha anche rilevato che il Comune non aveva inizialmente regolamentato, ai sensi dell’art. 28 GDPR, il rapporto con Grafiche E. Gaspari S.r.l., società incaricata della gestione del sito web istituzionale e dei relativi contenuti.
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha fornito più riscontri, sostenendo inizialmente che il contenuto era stato rimosso e che la pubblicazione era avvenuta in applicazione della normativa sulla trasparenza. Successivamente ha chiarito che la graduatoria era stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dal 28 settembre 2016 al 31 dicembre 2021 e nella sezione "Notizie" dal 3 febbraio 2015 al 18 febbraio 2022, con errore dovuto anche alla migrazione della piattaforma e alla nomenclatura dei link. Solo in data 3 novembre 2022 è stato prodotto un accordo ex art. 28 GDPR con il fornitore.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama i principi generali del GDPR, in particolare:
- art. 5, par. 1, lett. a), principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), basi giuridiche del trattamento;
- art. 6, par. 3, e art. 2-ter del Codice privacy, in tema di base normativa per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- art. 28 GDPR, sul rapporto tra titolare e responsabile del trattamento.
Vengono inoltre richiamate le norme di settore in materia di pubblicità delle procedure concorsuali e trasparenza amministrativa, tra cui l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 15 del d.P.R. 487/1994, nonché le linee guida del Garante del 2014 sulla pubblicità e trasparenza online.
Diffusione illecita della graduatoria concorsuale
L’Autorità ha accertato che il Comune ha pubblicato online la nota con cui era stata approvata la graduatoria della prova preselettiva, contenente i nominativi di 33 candidati ammessi e 178 non ammessi alla prova scritta, tra i quali la reclamante. Il documento è rimasto accessibile per un lungo periodo, sia nella sezione "Notizie" del sito sia nella sezione "Amministrazione trasparente".
Il Garante ha osservato che la normativa invocata dal Comune consente, in generale, la pubblicità delle graduatorie finali dei vincitori, ma non degli esiti intermedi né dei dati dei candidati non vincitori o non ammessi. Ne consegue che la diffusione online dei dati personali in questione non era sorretta da una idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
Mancata regolamentazione del rapporto con la società incaricata del sito
Il provvedimento evidenzia che il Comune si è avvalso per un lungo periodo di un soggetto esterno per la gestione del sito istituzionale, ma il relativo rapporto, sotto il profilo della protezione dei dati, è stato disciplinato solo con accordo sottoscritto il 3 novembre 2022. Prima di tale data mancava un atto conforme all’art. 28 GDPR, con indicazione delle istruzioni documentate, dell’oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, del tipo di dati e delle categorie di interessati.
Il Garante ritiene che, in assenza di tale regolamentazione, il Comune abbia messo a disposizione del fornitore dati personali degli utenti del sito e di altri interessati in violazione del principio di liceità e della disciplina sul responsabile del trattamento. Non sono stati ritenuti sufficienti i documenti prodotti successivamente, perché non sottoscritti, non datati o privi di chiari riferimenti ai rapporti contrattuali in essere.
Valutazione delle difese e aggravanti/attenuanti
Il Comune ha sostenuto di aver agito in buona fede, nell’erronea convinzione che la normativa sulla trasparenza imponesse la pubblicazione della graduatoria, e ha evidenziato la propria ridotta dimensione organizzativa, la carenza di organico e la successiva attività di sensibilizzazione del personale. Ha anche affermato che si trattava di un episodio isolato e che non risultavano danni o azioni giudiziarie da parte degli interessati.
Il Garante ha riconosciuto la buona cooperazione prestata, l’assenza di precedenti specifici e le dimensioni ridotte dell’ente come elementi attenuanti ai fini sanzionatori, ma ha comunque confermato l’illiceità dei trattamenti. Quanto alla pubblicazione della graduatoria, ha valorizzato la lunga durata della diffusione e il numero elevato di interessati coinvolti; quanto alla mancata regolamentazione ex art. 28 GDPR, ha considerato il protrarsi nel tempo della situazione irregolare.
Sanzione amministrativa e misure accessorie
Per la condotta relativa alla diffusione online della graduatoria, il Garante ha quantificato la sanzione in 8.000 euro, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR. Per la violazione connessa alla mancata regolamentazione del rapporto con il fornitore, la sanzione è stata determinata in 12.000 euro. L’importo totale ingiunto al Comune di Nepi è dunque pari a 20.000 euro.
È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, oltre all’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento richiama infine la possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice e l’ordinario rimedio giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una candidata a un concorso pubblico del Comune di Nepi, che lamentava la pubblicazione online e l’indicizzazione sui motori di ricerca della graduatoria della prova preselettiva, comprensiva dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi. L’Autorità ha poi verificato anche la mancata disciplina, ai sensi dell’art. 28 GDPR, del rapporto con la società incaricata della gestione del sito istituzionale.
Diffusione illecita della graduatoria concorsuale
Il Garante ha accertato che la graduatoria è stata pubblicata nella sezione "Notizie" del sito istituzionale dal 3 febbraio 2015 al 18 febbraio 2022 e nella sezione "Amministrazione trasparente" dal 28 settembre 2016 al 31 dicembre 2021. La pubblicazione riguardava dati comuni (nome, cognome, punteggio ed esito) di oltre 200 interessati, inclusa la reclamante. È stato ritenuto che la diffusione online non fosse sorretta da un’idonea base giuridica, poiché la normativa di settore consente la pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitori, non degli esiti intermedi o dei nominativi dei non ammessi.
Mancata regolamentazione del rapporto con il fornitore
L’istruttoria ha evidenziato che il Comune aveva affidato a Grafiche E. Gaspari S.r.l. attività connesse alla gestione del sito web, ma solo il 3 novembre 2022 è stato stipulato un accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR. Prima di tale data il rapporto non risultava adeguatamente disciplinato sotto il profilo della protezione dei dati. Il Garante ha quindi ritenuto che il Comune abbia messo a disposizione del fornitore dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
Valutazione delle difese del Comune
Il Comune ha sostenuto di avere agito in buona fede, ispirandosi ai principi di trasparenza e accessibilità, e ha rappresentato che la diffusione riguardava solo dati comuni, che il numero degli interessati era limitato e che l’episodio era isolato. Ha inoltre richiamato la propria dimensione organizzativa ridotta e la carenza di personale. Il Garante ha però ritenuto tali elementi insufficienti a escludere l’illiceità dei trattamenti, valorizzando comunque la cooperazione prestata e l’assenza di precedenti specifici come attenuanti in sede sanzionatoria.
Sanzione e misure accessorie
Per la diffusione illecita della graduatoria è stata determinata una sanzione di 8.000 euro; per la mancata regolamentazione del rapporto con il fornitore è stata determinata una sanzione di 12.000 euro. L’importo complessivo ingiunto al Comune è pari a 20.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
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