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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26055/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cassa la sentenza della CTR Marche e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Viene dichiarata dovuta anche la parte sanzionatoria dell’atto impositivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta, mentre la società intimata è condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi all’imposta unica su concorsi e pronostici emessi per operazioni di raccolta scommesse svolte negli anni 2013 e 2014 nei confronti di una società estera e del gestore di una ricevitoria/CTD che raccoglieva scommesse per conto del bookmaker. In primo grado la domanda della contribuente era stata accolta solo in parte: le sanzioni erano state annullate per obiettiva incertezza normativa, mentre l’imposta e il resto dell’accertamento erano stati confermati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello incidentale con cui aveva censurato proprio la statuizione di annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. La Corte rileva che il motivo di impugnazione incidentale non era stato esaminato dal giudice d’appello; tuttavia, applicando il principio di economia processuale, decide nel merito senza rinvio, ritenendo che per gli anni 2013 e 2014 non sussistesse alcuna obiettiva incertezza normativa, essendo già vigente la legge interpretativa n. 220 del 2010 che aveva chiarito la disciplina. Ne consegue che le sanzioni dovevano essere confermate insieme all’atto impositivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva che l’onere di specifica indicazione del motivo di appello è stato assolto.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b)

    La norma interpretativa è ritenuta applicabile anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore e idonea a escludere l’obiettiva incertezza normativa per le annualità successive al 2011.

  • sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2018

    Richiamata per escludere l’assoggettamento a imposta delle sole ricevitorie per annualità antecedenti al 2011.

  • sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    Richiamata nel quadro della ricostruzione del sistema dell’imposta unica sulle scommesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice d’appello omette di pronunciare su un motivo di gravame e la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire la causa nel merito, senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • In materia di imposta unica sui concorsi e pronostici, la disciplina interpretata autenticamente dalla legge n. 220 del 2010 esclude, per le annualità successive al 2011, la configurabilità di un’obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare l’esonero dalle sanzioni.
  • La società estera bookmaker e il gestore della ricevitoria che raccoglie scommesse nel territorio nazionale possono essere destinatari dell’obbligazione tributaria in rapporto di solidarietà paritetica.
  • L’imposta unica sulle scommesse non ha natura sanzionatoria e si applica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano a prescindere dal luogo di stabilimento, senza che ciò integri una restrizione discriminatoria o una lesione dell’affidamento.
  • L’esistenza di una precedente incertezza interpretativa può rilevare solo per il periodo anteriore al chiarimento legislativo o giurisprudenziale; quando la norma interpretativa è già vigente nel periodo d’imposizione, non può essere invocata l’obiettiva incertezza normativa per evitare le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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