L.R. Molise 11/2001
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 ad oggetto: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise 16 giugno 2001, n. 11 modifica l’art. 5 della l.r. 27/1979 sui provvedimenti per la zootecnia, elevando fino al 90% il contributo alle Associazioni Provinciali degli Allevatori per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali. La norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURM ed è legata a una disciplina ormai datata.
Modifica dei contributi alle Associazioni Provinciali degli Allevatori per libri genealogici e controlli funzionali
Modifica dei contributi per la zootecnia in Molise
La legge regionale del Molise n. 11 del 2001 interviene in modo puntuale sulla disciplina già prevista dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 in materia di potenziamento e sviluppo della zootecnia. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise e aggiorna il regime di sostegno economico alle associazioni degli allevatori.
Ambito e soggetti destinatari
La modifica si riferisce alle Associazioni Provinciali degli Allevatori che operano per il miglioramento del settore zootecnico. Il beneficio è collegato alle attività di tenuta dei libri genealogici e di controlli funzionali, cioè alle funzioni tecniche e organizzative connesse al miglioramento genetico e produttivo del patrimonio zootecnico.
Misura del contributo e modalità di erogazione
La legge stabilisce che alle associazioni interessate possono essere concessi contributi fino al 90% delle spese riconosciute. Le spese devono essere:
- preventivamente approvate dalla Giunta regionale;
- liquidate dalla Giunta regionale;
- anticipate con cadenza semestrale;
- rendicontate semestralmente a consuntivo.
Il testo non disciplina ulteriori criteri di riparto o limiti di spesa, ma conferma un modello di finanziamento pubblico molto elevato, subordinato a controllo preventivo e successiva rendicontazione periodica.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 38 dello Statuto regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Valutazione di attualità
Si tratta di una modifica normativa molto risalente, inserita in una disciplina del 1979. Pur non essendo espressamente indicata come abrogata nel testo fornito, il contenuto ha oggi rilevanza soprattutto storica e risulta in pratica poco utile per l’applicazione corrente, essendo riferito a una specifica misura di finanziamento settoriale del passato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 giu 2001L.R. Molise 10/2001
- Legge · 16 giu 2001L.R. Molise 12/2001
- Legge · 16 giu 2001L.R. Molise 14/2001
- Legge · 26 giu 2001L.R. Molise 17/2001
- Legge · 17 lug 2001L.R. Molise 20/2001
- Legge · 17 lug 2001L.R. Molise 19/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →