L.R. Molise 19/2001
Modifica all'articolo 10, comma quinto della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise 17 luglio 2001, n. 19 modifica l’art. 10, comma 5, della l.r. 19/1993 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, stabilendo che la deliberazione che definisce il perimetro delle zone da vincolare sia notificata ai proprietari/conduttori interessati oppure pubblicata all’albo pretorio dei Comuni interessati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della notifica delle deliberazioni sui perimetri delle zone vincolate in materia faunistico-venatoria
Modifica alla disciplina di notifica delle deliberazioni sui perimetri delle zone vincolate
La legge regionale del Molise 17 luglio 2001, n. 19 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio. La modifica riguarda le modalità di conoscenza delle deliberazioni che individuano il perimetro delle zone da vincolare.
Contenuto della modifica
La norma sostituisce il testo dell’articolo 10, comma 5, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, prevedendo che la deliberazione con cui si determina il perimetro delle zone da vincolare, indicate al comma 3, lettere a), b), c) ed e), debba essere:
- notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati; oppure
- pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
La disposizione rafforza quindi la pubblicità dell’atto amministrativo e individua due modalità alternative di comunicazione verso i soggetti coinvolti e verso la collettività locale interessata.
Ambito applicativo
La modifica opera esclusivamente nell’ambito della normativa regionale molisana sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria, incidendo sul procedimento di vincolo di determinate zone del territorio regionale. Non contiene ulteriori disposizioni sostanziali su caccia, indennizzi, controlli o sanzioni.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 38 dello Statuto regionale del Molise. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Valutazione di attualità
Il testo ha natura modificativa e si inserisce nella disciplina regionale vigente sulla materia; non risulta riferito a un’esaurita annualità finanziaria o a un evento ormai concluso. Pertanto non è da considerare obsoleto sulla sola base del contenuto fornito.
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