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Legge

L.R. Liguria 22/2012

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio

Normativa regionaleL.R. Liguria 22/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 22/2012 sopprime il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, ne disciplina la liquidazione e il trasferimento di personale, risorse e funzioni alla Regione o ad altri enti. Interviene inoltre su organi di enti regionali, sulla legge sul diritto allo studio e adegua la tassa universitaria dal 2012/2013.

Soppressione del C.R.R.I. ligure e adeguamenti su organi regionali e diritto allo studio

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione e disciplina della liquidazione

La legge regionale della Liguria dispone la soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione (C.R.R.I.), istituito dalla l.r. 2/2007, e ne regola la liquidazione. La disciplina ha effetti immediati e, per la parte liquidatoria, è strettamente temporanea, con chiusura comunque entro il 31 ottobre 2012.

Liquidazione, commissario e chiusura della procedura

La Giunta regionale nomina un funzionario regionale quale Commissario liquidatore, definendone compiti e poteri con apposita deliberazione. Il Commissario assume tutte le determinazioni necessarie per la liquidazione, può essere destinatario di ulteriori disposizioni della Giunta e può utilizzare sedi, locali, strumentazioni, arredi e, se necessario, personale trasferito dal C.R.R.I.

Le spese della liquidazione, inclusi i rimborsi del Commissario e il personale impiegato, gravano sulla liquidazione stessa. Entro 30 giorni dalla nomina il Commissario deve:

  • definire un piano delle risorse disponibili;
  • ricostruire il quadro generale della situazione liquidatoria, sulla base di attività, passività, patrimonio, finanza, risorse finanziarie e strumentali;
  • individuare un’ipotesi di liquidazione con l’eventuale residuo di attività o passività.

L’atto di ricognizione e il quadro generale vanno trasmessi subito alla Regione. Alla chiusura della procedura il Commissario approva un conto consuntivo straordinario e lo invia alla Regione. In ogni caso la liquidazione termina entro il 31 ottobre 2012, con trasferimento alla Regione delle risorse residue finanziarie e strumentali mediante deliberazione della Giunta.

Funzioni del C.R.R.I. e continuità amministrativa

Le funzioni già svolte dal C.R.R.I. sono esercitate dalla Regione, anche tramite enti e istituzioni pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, secondo la normativa vigente. Il Commissario trasferisce agli enti individuati dalla Giunta regionale le risorse finanziarie e strumentali e i contratti attivi e passivi necessari per la prosecuzione delle attività del Centro soppresso.

Trasferimento del personale del C.R.R.I.

Il personale a tempo indeterminato del C.R.R.I. in servizio al 1° maggio 2012 è trasferito alla Regione dalla data della soppressione. La dotazione organica della Giunta regionale è rideterminata tenendo conto del personale trasferito.

Al personale trasferito si applica il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto per il personale regionale; cessano gli eventuali incarichi di posizione organizzativa e le altre indennità, salvo nuova attribuzione secondo la disciplina dell’ente di destinazione.

La maggiore spesa di personale collegata al trasferimento non rileva ai fini dei limiti nazionali di contenimento, nei limiti delle risorse già destinate alla copertura della spesa per quei dipendenti. Sono previste specifiche regole anche per le risorse decentrate e per il personale trasferito, nel rispetto del vincolo statale sul tetto di spesa. Il direttore generale del C.R.R.I. deve trasmettere entro 3 giorni dall’entrata in vigore della legge l’elenco del personale interessato; la Giunta approva l’elenco e dispone il trasferimento.

Semplificazione e razionalizzazione degli organi di enti regionali

La legge modifica la disciplina di alcuni enti strumentali regionali e dell’ARPAL, con una serie di interventi puntuali su composizione, durata e funzionamento di organi e incarichi. Per la parte relativa all’ARPAL, è previsto anche che alcune modifiche producano effetto solo dal primo rinnovo dell’incarico di revisore dell’Agenzia.

Adeguamenti nella legge regionale sul diritto all’istruzione e alla formazione

La legge interviene anche sulla l.r. 15/2006 in materia di diritto allo studio e formazione, con modifiche puntuali alla disciplina regionale. Il testo consolidato non dettaglia qui il contenuto delle singole sostituzioni, ma risulta aggiornato per coordinare il sistema regionale del diritto allo studio con le nuove previsioni introdotte dalla legge.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Dal 2012/2013 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è rideterminata sulla base dell’ISEE e delle soglie di accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio:

  • 120 euro per chi non supera il livello minimo ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità;
  • 140 euro per chi supera il livello minimo ISEE ma non oltre la soglia intermedia;
  • 160 euro per chi supera il doppio del livello minimo ISEE.

I requisiti di eleggibilità sono quantificati ogni tre anni con decreto del dirigente della struttura regionale competente, secondo il decreto ministeriale richiamato dal d.lgs. 68/2012. In prima applicazione il decreto deve essere adottato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La tassa è versata all’ente regionale competente, anche tramite convenzione con soggetti terzi, entro il termine di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle istituzioni AFAM. Il pagamento oltre il termine comporta una indennità di mora secondo la disciplina richiamata in materia di sanzioni tributarie.

Abrogazioni finali

Sono abrogati:

  • il Titolo V e l’articolo 34 della l.r. 2/2007, relativi al C.R.R.I.;
  • la lettera i-bis del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 sul Sistema Informativo Regionale Integrato.

Valutazione di attualità

La legge è in larga parte storicizzata: la soppressione del C.R.R.I., la liquidazione e i termini connessi sono ormai esauriti, così come la disciplina transitoria del 2012. Restano rilevanti soprattutto le modifiche permanenti al quadro normativo regionale richiamato, ma il provvedimento nel suo complesso ha oggi utilità pratica limitata.

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