Risposta n. 147 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente propone di ottenere la partita IVA italiana con effetto retroattivo, presentare le dichiarazioni IVA ultra‑tardive per gli anni interessati (dal 2017 in poi) riportare i crediti IVA a credito e infine presentare istanza di rimborso delle eccedenze IVA risultanti
IVA – soggetto non residente – rimborso IVA sugli acquisti – apertura partita IVA con effetto retroattivo – art. 38‑bis2 DPR n. 633/1972
Il quesito
Società tedesca identificata in Italia con codice fiscale (ma senza partita IVA italiana) che ha ricevuto fatture con IVA italiana negli anni 2017‑2019 e non ha presentato dichiarazioni chiede quale procedura seguire per ottenere il rimborso dell'eccedenza di IVA, proponendo l'apertura retroattiva della partita IVA e la presentazione di dichiarazioni IVA retroattive per poi richiedere il rimborso
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che i non residenti devono usare la procedura 'portale elettronico' ex art. 38‑bis2 per i rimborsi e che tale procedura è soggetta a termini perentori (30 settembre dell'anno successivo). Se sussistono le condizioni l'istante avrebbe potuto chiedere il rimborso via portale, ma i termini sono ormai decaduti. Il rimedio del 'rimborso anomalo' (art. 30‑ter) è possibile solo entro due anni e in casi specifici e non può essere ottenuto presentando una partita IVA attribuita retroattivamente a distanza di anni; l'assegnazione retroattiva è ammessa solo entro un 'termine ragionevole'. Pertanto l'istante è decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA secondo le modalità prospettate
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