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Legge

L.R. TAA 4/2013

Modifica delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonchè di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano (Previdenza-Camere di Commercio) (B.U. 9 luglio 2013, n. 28 suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Trentino-Alto Adige 8 luglio 2013, n. 4 aggiorna la disciplina della previdenza integrativa e dell’assegno regionale al nucleo familiare, con decorrenze dal 1° gennaio 2013 o dall’entrata in vigore per alcune domande. Per il triennio 2013-2015 riduce inoltre di 3 milioni annui il finanziamento alle Camere di commercio di Trento e Bolzano e abroga una norma del 2012 con reviviscenza della disciplina previgente.

Modifiche alla previdenza integrativa e al finanziamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano

Modifiche alla previdenza integrativa e al sostegno familiare

La legge regionale 8 luglio 2013, n. 4 interviene nell’ordinamento del Trentino-Alto Adige, modificando la disciplina della previdenza integrativa e dell’assegno regionale al nucleo familiare, nonché il sistema di finanziamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano. Il testo consolida la disciplina risultante dalle modifiche apportate alle leggi regionali n. 7/1992 e n. 1/2005.

Interventi di previdenza integrativa

La legge modifica la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 sugli interventi di previdenza integrativa a favore di persone casalinghe, lavoratori stagionali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni. In base alla norma transitoria, la Provincia autonoma di Trento può introdurre ulteriori requisiti di accesso agli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 7/1992, anche di natura reddituale e patrimoniale, e può prevedere ulteriori o diverse modalità di intervento.

Per la Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento all’articolo 4 della medesima legge, possono essere individuati ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, e modalità di intervento diverse o aggiuntive. In entrambi i casi resta fermo che le risorse devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone in difficoltà.

Assegno regionale al nucleo familiare

La legge modifica in più punti la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”), incidendo sulla disciplina dell’assegno regionale al nucleo familiare e sulle relative tabelle degli importi. Le tabelle A, B e C sono sostituite con quelle allegate alla legge del 2013, che aggiornano gli importi mensili in base alla condizione economica del nucleo e al numero dei figli, distinguendo tra nuclei con entrambi i genitori, con un solo genitore e con presenza di figli o equiparati disabili.

La legge prevede inoltre che, per la Provincia autonoma di Trento e per la Provincia autonoma di Bolzano, possano essere introdotti ulteriori requisiti di accesso e modalità di intervento con riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 1/2005, fermo restando l’obiettivo di destinare le risorse alla copertura previdenziale di persone in difficoltà.

Decorrenza delle nuove regole

Le nuove disposizioni sulla previdenza integrativa si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013.

Le modifiche in materia di assegno regionale al nucleo familiare si applicano:

  • per alcune modifiche relative ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge n. 1/2005, alle domande riferite a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013;
  • per le lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2, alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge;
  • per le lettere c) e per il comma 6 dell’articolo 2, a decorrere dall’esercizio 2014;
  • per la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2, alle domande relative agli anni 2014 e seguenti.

Camere di commercio di Trento e Bolzano

In materia di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, la legge abroga l’articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, con reviviscenza dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5. Per il triennio 2013-2015 il finanziamento alle Camere di commercio è ridotto di 3 milioni di euro annui.

Disposizioni finanziarie

La copertura dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche in materia di previdenza integrativa è quantificata in 1,2 milioni di euro annui per l’esercizio 2014 e per il triennio 2014-2016, mediante prelevamento dal fondo speciale per provvedimenti legislativi.

La legge precisa che dalle modifiche alla legge n. 1/2005 non derivano nuove o maggiori spese rispetto alle autorizzazioni di bilancio già esistenti per gli interventi in materia di pacchetto famiglia, previdenza sociale e complementare. Analogamente, la riduzione del finanziamento alle Camere di commercio non comporta nuove o maggiori spese rispetto agli stanziamenti già autorizzati per le funzioni delegate alle Province autonome.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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