Accordo 13203 del 29/04/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 11 alla Serie 06 di Emendamenti al Regolamento n.49 " Disposizioni uniformi relative alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa amministrazioni e stakeholder del settore automotive che il 4 giugno 2026 entrerà in vigore il supplemento 11 alla serie 06 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 49. Il testo riguarda le disposizioni uniformi sulle misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori destinati alla propulsione dei veicoli. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Entrata in vigore del supplemento 11 alla serie 06 del Regolamento UNECE n. 49 sulle emissioni dei motori per veicoli
Entrata in vigore del supplemento 11 alla serie 06 del Regolamento UNECE n. 49
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’imminente entrata in vigore del supplemento 11 alla serie 06 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 49, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle omologazioni di veicoli e componenti. La nota è indirizzata alle strutture della motorizzazione, alle amministrazioni territoriali competenti e agli operatori del settore, con finalità di aggiornamento regolatorio.
Base normativa e contenuto dell’aggiornamento
L’atto si riferisce al Regolamento n. 49, relativo alle disposizioni uniformi sulle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli. L’emendamento richiamato è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/93 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione dedicata a riunioni e documenti.
Decorrenza dell’entrata in vigore
Il MIT informa che il supplemento 11 alla serie 06 entrerà in vigore il 4 giugno 2026. La comunicazione richiama un precedente prot. n. 24338 del 3 settembre 2025, configurandosi come aggiornamento di quanto già reso noto agli uffici competenti.
Effetti sulle omologazioni
Viene espressamente precisato che, trattandosi di un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Per gli operatori del settore ciò significa che la variazione regolatoria opera sul contenuto tecnico del regolamento, senza incidere sul formato identificativo dell’omologazione.
Soggetti destinatari e quadro applicativo
La nota è inviata alle Direzioni generali territoriali, alle unità periferiche della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e a numerose associazioni dell’automotive e dei combustibili/gas. È inoltre riportato l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 49, utile per il riconoscimento reciproco delle omologazioni nel quadro internazionale.
Punti principali
Oggetto e ambito regolatorio
L'atto riguarda l'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull'adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento n. 49. Il supplemento 11 alla serie 06 di emendamenti concerne le misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata per la propulsione dei veicoli.
Decorrenza dell'emendamento
Il MIT comunica che il supplemento 11 entrerà in vigore il 4 giugno 2026. Il testo dell'emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/93 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE indicato nella nota.
Effetti sulle omologazioni
L'amministrazione precisa che, essendo un supplemento, l'entrata in vigore non comporta l'aggiornamento dell'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un aggiornamento regolatorio che non incide sulla struttura formale del numero di omologazione già rilasciato.
Destinatari e aggiornamento dei Paesi aderenti
La comunicazione è trasmessa alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici competenti della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome, all'Ufficio Registro Automezzi di San Marino e a una serie di associazioni di settore. Viene inoltre aggiornato l'elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 49, includendo gli Stati elencati nel provvedimento, tra cui Italia, Germania, Francia, Unione Europea, San Marino e altri Paesi aderenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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