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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13797 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 30 giugno 2016, n. 4209, che aveva escluso l’ICI per gli anni 2010 e 2011 su aree appartenenti pro quota alla S.r.l. M. e gravate da una servitù perpetua di uso pubblico costituita a favore della collettività. Con tre motivi, il Comune lamentava la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 504/1992 e degli artt. 825 e 1021 c.c., nonché l’omessa individuazione della ratio del prelievo. Sosteneva, in particolare, che la servitù di uso pubblico non rientra tra i diritti reali indicati dall’art. 4 del decreto, che consentono l’esclusione dall’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune e cassato la sentenza regionale. Ha stabilito che la servitù di uso pubblico è un diritto reale parziario autonomo, distinto dai diritti elencati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 504/1992: il titolare è l’ente pubblico quale rappresentante della collettività, ma il proprietario conserva il possesso del bene. Poiché l’art. 4 non esenta gli immobili gravati da tale servitù, il soggetto passivo dell’ICI resta il proprietario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e rigettato il ricorso originario della S.r.l. M. Le spese del merito sono state compensate; la S.r.l. M. è stata condannata a rifondere al Comune le spese di Cassazione, liquidate in 2.700 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 3

    stante la autonomia del diritto reale parziario in questione rispetto ai diritti reali indicati dall'articolo [...] soggetto passivo dell'imposta per immobili la cui proprietà sia limitata in funzione dell'interesse collettivo non può che essere, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, il proprietario.

    Anche se l’immobile è gravato da una servitù di uso pubblico che ne limita l’utilizzazione esclusiva, il proprietario rimane soggetto passivo dell’ICI.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 4

    Atteso il (già ricordato) disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 e stante la autonomia del diritto reale parziario in questione rispetto ai diritti reali indicati dall'articolo [...], soggetto passivo dell'imposta per immobili la cui proprietà sia limitata in funzione dell'interesse collettivo non può che essere, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, il proprietario.

    L’esclusione dall’imposta prevista per gli immobili comunali o gravati da determinati diritti reali non si estende agli immobili privati soggetti a servitù di uso pubblico, perché tale servitù è autonoma e distinta dai diritti elencati nell’art. 4.

  • Codice civile, art. 825

    Un diritto diverso dalla servitù come definita dall'art. 1027 c.c. ("peso imposto su un fondo a vantaggio di altro fondo appartenente a diverso proprietario") per l'assorbente ragione che manca un fondo dominante, e invece uno ius in re aliena di natura reale e pubblicistica, determinativo dell'impossibilità per il proprietario del fondo asservito di opporsi al relativo uso da parte dei componenti la collettività, riconducibile ad una autonoma categoria di diritti reali parziari, con base normativa rinvenibile nella seconda parte dell'art. 825 c.c.

    La servitù di uso pubblico è un diritto reale parziario di natura pubblicistica, costituito per l’utilità della collettività e riconducibile all’art. 825 c.c.; non coincide con la servitù prediale ordinaria, poiché non vi è un fondo dominante.

  • Codice civile, art. 1021

    in primo luogo perchè il diritto d'uso ha per contenuto la facoltà, spettante all'usuario, di godimento diretto del bene altrui laddove, nel caso di servitù di uso pubblico, tale facoltà non spetta all'ente titolare del diritto ma alla collettività di riferimento e in secondo luogo perchè il diritto d'uso è necessariamente a tempo [...] laddove la servitù di uso pubblico, essendo correlata ad un bisogno duraturo della collettività di riferimento, è tendenzialmente perpetua

    La servitù di uso pubblico non va assimilata al diritto d’uso civilistico: il godimento spetta alla collettività, non direttamente all’ente titolare, e la servitù è tendenzialmente perpetua, mentre il diritto d’uso è necessariamente temporaneo.

  • Codice civile, art. 384

    Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art. 384 c.c.): il ricorso originario va dichiarato infondato e va rigettato.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La costituzione di una servitù di uso pubblico su un immobile privato, anche se perpetua e destinata alla fruizione collettiva, non trasferisce la soggettività passiva dell’ICI all’ente pubblico: resta obbligato il proprietario.
  • Le esenzioni riferite a specifici diritti reali non si estendono automaticamente a figure giuridiche diverse, anche quando producono una limitazione dell’uso esclusivo del bene.
  • La servitù di uso pubblico è distinta dal diritto d’uso: il godimento è attribuito alla collettività e non direttamente all’ente, e il vincolo è correlato a un bisogno collettivo duraturo.
  • Se in Cassazione non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito della controversia.

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