Ordinanza del 17/01/2025 n. 1148 - Corte di Cassazione
IVA - Onere della prova - Sentenza Gip
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione (depositata 17/01/2025) stabilisce che la sentenza di assoluzione del GIP "perché il fatto non sussiste" non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario ai sensi dell'art.21‑bis D.Lgs.74/2000 (introdotto dal D.Lgs.87/2024), applicabile solo alle sentenze dibattimentali. Il giudice tributario deve valutare autonomamente le risultanze penali e rispettare il corretto riparto dell'onere della prova: se l'Amministrazione dimostra l'inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe sul contribuente provare la loro effettiva esistenza. Per questi motivi la Corte ha cassato in parte la decisione della CTR Piemonte (accogliendo i motivi primo, terzo e quarto), rinviando la controversia per nuovo esame e liquidazione delle spese.
IVA - onere della prova e efficacia del giudicato penale (sentenza GIP)
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