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Ordinanza

Ordinanza del 21/01/2025 n. 1466 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta la censura di motivazione apparente, accoglie il motivo relativo all’onere della prova e dichiara assorbito quello sull’omesso esame. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.

Ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità di costi e detraibilità dell’IVA relativi a prestazioni fatturate nel 2007.

Deducibilità di costi e detraibilità dell’IVA per l’anno 2007

La controversia riguarda il recupero fiscale di costi dichiarati da CEDAC Srl per prestazioni rese dalla ditta Petruccioli Mario. La Corte di cassazione ha stabilito che la prova del diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell’IVA spetta al contribuente e ha cassato la sentenza di appello, rinviando la causa per un nuovo esame.

Accertamento e precedenti di merito

Con avviso di accertamento relativo al 2007, la Direzione provinciale di Isernia contestò alla società l’indebita deduzione di costi per imponibile complessivo di 19.988,00 euro, oltre a IVA pari a 3.998,00 euro. Furono richieste maggiori imposte per 26.244,00 euro e sanzioni per 14.602,00 euro, oltre agli interessi. I costi riguardavano prestazioni della ditta Petruccioli Mario e furono ritenuti privi del requisito dell’inerenza; tra gli elementi evidenziati figurava il pagamento in contanti di gran parte delle somme.

La CTP accolse il ricorso della società e riconobbe l’integrale deduzione dei costi. L’Agenzia delle Entrate propose appello, sostenendo che la decisione non avesse considerato le proprie deduzioni e gli elementi relativi alle posizioni fiscali della società e del fornitore. La CTR respinse l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avesse contestato l’effettiva esistenza delle prestazioni e non avesse specificato le ragioni per cui i costi sarebbero stati non inerenti.

Motivi del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi:

  • nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
  • omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento agli elementi indiziari indicati in appello, tra cui la posizione fiscale delle parti e la capacità della società, pur in perdita, di pagare alla ditta Petruccioli una fattura di 19.988,00 euro oltre IVA di 3.998,00 euro;
  • violazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per mancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere di provare inerenza, certezza e determinabilità dei costi.

La società è rimasta intimata.

Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il primo motivo. La motivazione apparente è configurabile quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione, oppure presenta un’anomalia radicale, quale l’assenza materiale di motivi, l’inconciliabilità delle affermazioni o una motivazione obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto, benché succinta, la motivazione della CTR risultava chiara nel proprio percorso argomentativo.

La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo assorbito il secondo. In base ai principi richiamati, l’onere di provare il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell’IVA grava sul contribuente che invoca tali benefici, anche in ragione della vicinanza della prova. La documentazione e gli elementi necessari a dimostrare l’esistenza delle operazioni, l’effettività dei servizi, il pagamento dell’IVA e la riferibilità delle operazioni all’attività d’impresa devono essere forniti dal contribuente.

La Corte ha inoltre precisato che, una volta prodotte le fatture a sostegno del diritto, l’Amministrazione finanziaria può contestarne l’attendibilità anche mediante presunzioni. Il giudice di merito deve quindi valutare il quadro probatorio complessivo, compresi i fatti secondari indicati dall’Ufficio. In caso di perdita delle fatture originali per forza maggiore, spetta comunque al contribuente provare tale circostanza e ricostruire i documenti, anche avvalendosi dei fornitori.

A sostegno dei principi sull’onere probatorio sono richiamate Cass. sez. trib. n. 13943 del 2011, n. 4554 del 2010 e n. 13605 del 2003; per i limiti del vizio di motivazione sono citate Cass. n. 6758 del 2022, n. 13977 del 2019 e n. 4166 del 2024.

Esito e rinvio

La Corte ha rilevato che la CTR aveva riconosciuto la deducibilità dei costi sulla base della contestazione dell’operato dell’Ufficio, senza valutare adeguatamente gli elementi offerti dall’Agenzia né verificare l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla contribuente. Ha pertanto rigettato il primo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata.

La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Molise, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta il 6 novembre 2024 e depositata in cancelleria il 21 gennaio 2025.

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