L.R. Toscana 28/2006
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza l’Agenzia regionale di sanità (ARS) della Toscana, definendone compiti, organi, funzionamento, personale, bilancio e finanziamento, e disciplina l’accesso ai flussi informativi sanitari. Abroga le previgenti norme regionali incompatibili e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURT (12 luglio 2006).
Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana
La legge regionale della Toscana riforma la disciplina dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), inserita nella legge regionale n. 40/2005 come ente strumentale della Regione con funzioni tecnico-scientifiche in ambito sanitario. Il provvedimento ridefinisce compiti, organi, assetto organizzativo, finanziamento e flussi informativi accessibili all’Agenzia.
Natura giuridica e finalità
L’ARS è qualificata come ente strumentale e funzionale della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. La sua missione è svolgere attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica della qualità dei servizi sanitari.
Compiti istituzionali e attività di supporto
L’Agenzia fornisce supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale e alla Giunta regionale nelle materie di competenza. In particolare:
- svolge studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
- contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati del servizio sanitario regionale;
- sviluppa strumenti per l’analisi dei bisogni sanitari e della domanda/offerta, anche sotto il profilo economico;
- contribuisce a strumenti per promozione ed educazione alla salute;
- effettua analisi sulla qualità e sulla rispondenza dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici ai fini della salute dei cittadini, anche in funzione dell’accreditamento delle strutture sanitarie;
- assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività.
L’ARS può inoltre svolgere, previa comunicazione a Consiglio e Giunta regionali e compatibilmente con i compiti principali, attività di consulenza, studio e ricerca anche per aziende sanitarie, società della salute, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.
Strumenti operativi e accesso ai dati
Per l’esercizio delle funzioni l’ARS può:
- effettuare sopralluoghi e acquisire notizie e documentazione, utilizzando anche dati di enti, agenzie e fondazioni regionali;
- raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, anche tramite accesso a banche dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Toscana;
- gestire reti di monitoraggio e altri sistemi di indagine;
- promuovere collaborazioni con analoghi istituti nazionali.
Le strutture tecnico-scientifiche dell’ARS sono autorizzate ad accedere a numerosi flussi informativi regionali in materia di salute e benessere sociale, inclusi ricoveri, prestazioni ambulatoriali, assistenza farmaceutica, anagrafi assistiti, esenzioni, certificati di parto, aborti, dati gestionali ed economici del servizio sanitario e socio-sanitario, archivi di malattie infettive e AIDS, registri di patologie, INAIL e altri flussi analoghi. È consentito anche il trattamento di dati sensibili a livello individuale o nominativo, sotto responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche e d’intesa con i responsabili dei flussi, nei limiti di legge.
Organi dell’ARS
Gli organi dell’Agenzia sono:
- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.
Consiglio di amministrazione: composizione, durata e funzionamento
Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale. Il consiglio è composto da:
- il presidente;
- sette membri designati con voto limitato;
- un membro designato dalla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.
Il mandato dura cinque anni. Il consiglio è convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente; può essere convocato anche su richiesta di tre consiglieri. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e vi partecipano, senza voto, il direttore dell’ARS e il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranza assoluta previsti dalla legge.
Competenze del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo dell’attività dell’ARS e, in particolare:
- elegge il vicepresidente al proprio interno;
- nomina il direttore, su proposta del Presidente della Giunta regionale, e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- adotta, su proposta del direttore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il programma di attività annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
- approva il regolamento dell’ARS a maggioranza assoluta;
- nomina, su proposta del direttore e a maggioranza assoluta, i coordinatori degli osservatori;
- approva la relazione annuale dell’attività dell’Agenzia;
- valuta lo stato di attuazione del programma di attività e formula indirizzi operativi.
Al presidente e ai componenti del consiglio spetta un’indennità di carica definita dalla Giunta regionale.
Presidente e vicepresidente
Il presidente rappresenta legalmente l’ARS, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Consiglio regionale. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e ne esercita le funzioni in caso di vacanza dell’organo fino a nuova elezione.
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio e il suo presidente sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.
La carica è incompatibile con qualunque incarico presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie ed ESTAV. Ai componenti spetta un’indennità annua parametrata a quella prevista per i revisori dell’IRPET; è previsto inoltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori dal comune sede dell’ARS.
Il collegio controlla la regolarità amministrativa e contabile dell’Agenzia, relaziona sulla conformità dei bilanci alle norme di legge e presenta semestralmente al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria.
Direttore: nomina, funzioni e rapporto di lavoro
Il direttore sovrintende all’attuazione dei programmi, assicura la gestione e dirige l’ARS sotto il profilo amministrativo e finanziario. In particolare:
- predispone il regolamento organizzativo;
- formula, con i responsabili degli osservatori, le proposte di programma di attività;
- predispone bilancio di previsione, programma di attività e bilancio di esercizio;
- propone la nomina dei coordinatori degli osservatori;
- dirige la struttura tecnico-amministrativa;
- elabora la relazione annuale sull’attività svolta.
È nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico di dirigente regionale. Il rapporto è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai dirigenti regionali. Se proviene dal settore pubblico, la nomina avviene previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
Programmazione delle attività
L’attività dell’ARS è regolata da un programma pluriennale e annuale, che definisce le linee generali e gli obiettivi da perseguire sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale. Il programma è predisposto dal direttore, tenendo conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori e degli indirizzi di Consiglio e Giunta regionali, entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale possono chiedere all’ARS la messa a disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.
Struttura organizzativa e osservatori
L’ARS è articolata in due osservatori tecnico-scientifici:
- osservatorio di epidemiologia;
- osservatorio per la qualità.
Il Consiglio regionale può istituire ulteriori osservatori, su proposta della Giunta regionale e sentito il consiglio di amministrazione, definendone finalità e funzioni.
A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, mediante avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza e in possesso di laurea. Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile. La struttura interna degli osservatori e la struttura operativa di supporto sono definite dal regolamento generale.
Regolamento generale di organizzazione e approvazione degli atti fondamentali
L’organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da un regolamento generale adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, nel rispetto della legge e della normativa generale su uffici e personale.
La Giunta regionale approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il regolamento generale entro i termini previsti dalla legge, acquisito il parere del Consiglio regionale. Il bilancio trasmesso deve essere corredato dai programmi annuale e pluriennale di attività. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio su proposta della Giunta regionale.
Scioglimento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, per inattività, violazione di legge o gravi inadempienze nell’attuazione del programma di attività. Lo scioglimento è preceduto da formale diffida del Presidente della Giunta regionale, con invito a provvedere o a presentare deduzioni entro il termine stabilito.
La riduzione del numero dei consiglieri a meno della metà comporta lo scioglimento di diritto. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale nomina un commissario e provvede entro novanta giorni alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e all’elezione del presidente.
Personale e rapporti di lavoro
Per organizzazione e personale si applicano, in quanto compatibili, la normativa regionale sull’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa, la legge regionale n. 44/2003 e la legge regionale n. 3/2006 sulla razionalizzazione della finanza regionale.
L’ARS può avvalersi:
- di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;
- di personale con rapporto di lavoro privato per specifici progetti o per professionalità non reperibili tramite mobilità.
Per progetti e ricerche specifici può istituire borse di studio di durata annuale, rinnovabili una sola volta. I dipendenti di Regione, enti o aziende regionali o di aziende sanitarie del territorio regionale chiamati a incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l’ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Bilancio e gestione finanziaria
Il bilancio preventivo annuale e pluriennale è deliberato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione. Il bilancio di esercizio è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Finanziamento dell’ARS
Il finanziamento dell’Agenzia avviene mediante:
- contributo ordinario determinato dal piano sanitario regionale a valere sul fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni istituzionali;
- quote aggiuntive, sempre a valere sul fondo sanitario regionale, per specifici progetti non compresi nel programma di attività;
- ricavi e proventi per prestazioni rese ai soggetti indicati dalla legge.
Norme transitorie e adeguamento organizzativo
Entro novanta giorni dal completo insediamento degli organi, l’ARS deve adeguare il proprio ordinamento e la propria organizzazione alla nuova disciplina. Nel medesimo termine il consiglio di amministrazione adotta il regolamento generale e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione, sentito il parere del Consiglio regionale.
Modifiche e abrogazioni correlate
La legge modifica anche la disciplina generale del servizio sanitario regionale, includendo il riferimento al “consigliere” nel comma modificato dell’articolo 12 della l.r. 40/2005.
Sono abrogate le disposizioni previgenti incompatibili, in particolare gli articoli da 68 a 87 della l.r. 22/2000, l’articolo 139 della l.r. 40/2005 e la parte dell’articolo 144, comma 1, lettera d), della l.r. 40/2005 che richiamava l’esclusione degli articoli 68 e seguenti del capo I del titolo VII.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (12 luglio 2006).
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