Risposta n. 243 del 7/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa SGR propone che la verifica del rispetto del limite debba essere effettuata con riferimento allo status delle società al momento del perfezionamento di ciascun investimento, escludendo le modifiche intervenute successivamente tra acquisto e chiusura del periodo di investimento.
Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13-bis, comma 2-bis, d.l. 26/10/2019, n.124
Il quesito
La SGR, gestore di un FIA chiuso di private equity che intende adeguare il Fondo ai PIR Alternativi, chiede se il limite (max 30% in società incluse negli indici FTSE MIB/FTSE Mid Cap o equivalenti) debba essere valutato al momento dell'investimento (perfezionamento/acquisto) ovvero al termine del periodo di investimento (5 anni), considerati possibili successivi eventi quali quotazione o delisting delle società investite.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che non può valutare fatti verificabili, ma chiarisce il principio normativo: per i PIR (inclusi i PIR Alternativi e gli OICR PIR compliant) le caratteristiche rilevanti (residenza, inclusione negli indici, ecc.) devono essere verificate alla data di acquisto/sottoscrizione; mutamenti successivi, indipendenti e non prevedibili alla data d'investimento non incidono sulla qualificazione del piano/fondo. Per gli OICR PIR compliant i vincoli possono essere raggiunti entro la data prevista nel regolamento/documenti costitutivi; il periodo di detenzione rilevante per l'investitore decorre dalla sottoscrizione e il regime PIR si applica sin dall'avvio del fondo, con le eccezioni e sospensioni previste dalla normativa.
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