LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320
Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 159 c.p.: dispone che la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere opera dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta; in caso di autorizzazione a procedere il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. Entrata in vigore: 5/10/1991. Nessuna limitazione temporale espressa.
Sospensione della prescrizione in caso di autorizzazione a procedere
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