LEGGE 5 ottobre 1991, n. 341
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo Italia–Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma, 30 apr. 1990) e ne dispone l'esecuzione dalla data di entrata in vigore (art.13). L'Accordo garantisce trattamento equo e non discriminatorio, protezione contro nazionalizzazione/esproprio con indennizzo pieno, libera trasferibilità dei capitali e procedure di risoluzione delle controversie (anche arbitrato). Durata: 10 anni dall'entrata in vigore con proroga tacita di 5 anni; denuncia almeno 1 anno prima della scadenza. Per gli investimenti effettuati prima della scadenza le tutele restano in vigore per ulteriori 5 anni.
Ratifica accordo Italia–Bolivia promozione e protezione degli investimenti (1990)
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