Sentenza n. 270/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del rigetto dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e di equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di gastrite cronica ed ernia iatale e della concessione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l'amministrazione, recependo i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per gastrite cronica ed ernia iatale da scivolamento. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che il giudizio del Comitato fosse generico, immotivato e in contrasto con gli accertamenti della Commissione Medica Ospedaliera, che aveva riconosciuto la gastrite come ascrivibile a tabella e l'ernia ai fini della pensione privilegiata. Quanto alla gastrite, ha prospettato il rapporto tra l'infezione da Helicobacter Pylori e le condizioni di servizio, caratterizzate da turni prolungati, pasti consumati presso mense o esercizi esterni, alimentazione irregolare, pasti freddi o precotti, digiuni e condivisione di ambienti e servizi igienici durante i corsi di formazione. Ha inoltre lamentato il difetto di istruttoria per la mancata acquisizione di documentazione presso le scuole di formazione e ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio. L'amministrazione ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero, rilevando che la Guardia di Finanza è inserita nell'organizzazione ministeriale e che il Comitato di verifica, i cui pareri erano stati impugnati insieme al diniego, è collocato presso il Ministero; pertanto la notificazione al Ministero era corretta ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha affermato che l'accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio appartiene alla discrezionalità tecnica del Comitato di verifica e non è sindacabile nel merito, salvo vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Tali vizi non sono stati ravvisati. Il Comitato aveva esaminato le modalità di servizio, i precedenti di servizio e la documentazione disponibile, ritenendo che le circostanze dedotte non integrassero un rischio specifico idoneo a determinare causalmente o concausalmente le patologie. Per la gastrite, la prospettata correlazione tra Helicobacter Pylori, pasti consumati durante il servizio e condizioni igieniche non dimostrava, neppure in termini probabilistici ancorati a concrete situazioni di fatto, il nesso eziologico, anche considerando l'ampia diffusione dell'infezione nella popolazione. Per l'ernia iatale, il Comitato aveva escluso il nesso con il servizio sulla base della sua natura costituzionale e dell'assenza di specifici traumatismi. Il TAR ha escluso che la perizia di parte o il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera potessero prevalere sulla valutazione del Comitato, poiché la verifica del rapporto eziologico è attribuita dalla normativa al Comitato stesso. Non è stata ritenuta necessaria la consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
La notificazione del ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze è corretta quando sono impugnati anche i pareri del Comitato di verifica collocato nell'ambito del Ministero e la Guardia di Finanza ne è direttamente dipendente.
Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio richiede la sussistenza di un nesso causale o concausale tra il servizio e la patologia.
Attribuisce al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza tecnico-discrezionale alla valutazione del rapporto eziologico tra attività di servizio e infermità.
Massime di principio
- La valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio sul nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice nel merito; essa è sindacabile solo per vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive.
- La dipendenza da causa di servizio non può essere fondata sul solo ordinario e gravoso svolgimento dell'attività lavorativa: occorrono fatti specifici e concreti, riferiti alle mansioni, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
- Quando la patologia ha eziologia multifattoriale e manca un rischio specifico, il nesso causale o concausale non può essere desunto da presunzioni astratte o ipotetiche, ma deve essere dimostrato almeno in termini di probabilità sulla base di concrete circostanze di servizio.
- Il giudizio favorevole della Commissione Medica Ospedaliera sull'esistenza o sull'ascrivibilità della patologia non dimostra la dipendenza da causa di servizio, poiché la valutazione del rapporto eziologico è autonomamente demandata al Comitato di verifica.
- La perizia medico-legale di parte e i referti sanitari non rendono di per sé illegittimo il parere del Comitato di verifica, quando non evidenzino specifici vizi metodologici, travisamenti o omissioni decisive nella valutazione amministrativa.
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