Risoluzione n. 56 del 25/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art.1, comma 44, L. 27/12/2017 n.205 si applica solo se la piattaforma è gestita da soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia (intermediari ex art.106 TUB o istituti di pagamento ex art.114). Nel caso esaminato la piattaforma estera non è autorizzata, quindi la ritenuta non si applica e gli interessi percepiti devono concorrere alla formazione del reddito imponibile IRPEF della persona fisica (da dichiarare nel quadro RL, rigo RL2; eventuali ritenute operate vanno considerate a titolo d'acconto). L'investimento va indicato nel quadro RW (codice 14) per il monitoraggio fiscale. L'IVAFE non è dovuta perché i prestiti P2P, non essendo prodotti finanziari negoziabili, sono assimilati a contratti di mutuo; se invece risultassero negoziabili configurerebbero prodotto finanziario soggetto a IVAFE.
Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
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