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Circolare

Circolare Inail n. 21 del 27 marzo 2014

Determinazione per l'anno 2014 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per il 2014 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi Inail, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e premi speciali unitari. Vengono aggiornati i valori per effetto della variazione Istat 2013, chiariti i rapporti tra minimale contrattuale, minimale giornaliero e minimale/massimale di rendita, e indicati i criteri applicabili a specifiche categorie di lavoratori. La seconda parte riepiloga i premi speciali unitari per artigiani, facchini, frantoiani, pescatori, alunni/studenti e operatori radiologici; la terza parte chiarisce gli effetti della rivalutazione sul profilo risarcitorio per inabilità temporanea e rendite dal 1° luglio 2013.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2014

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2014

La circolare definisce i criteri di determinazione della retribuzione imponibile ai fini Inail per l'anno 2014, aggiornando i valori minimi in base alla variazione Istat 2013 e coordinandoli con il minimale contrattuale, il minimale contributivo e il minimale/massimale di rendita. Il documento si articola in tre sezioni: premi ordinari, premi speciali unitari e profilo risarcitorio.

Premessa generale sui premi ordinari

Il premio assicurativo ordinario deriva dalla combinazione di due elementi: il tasso di premio previsto dalla tariffa in relazione alla lavorazione assicurata e l'ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile può essere:

  • retribuzione effettiva,
  • retribuzione convenzionale,
  • retribuzione di ragguaglio.

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione effettiva deve essere adeguata ai minimi stabiliti dalla legge, confrontando il minimale contrattuale e il minimale di retribuzione giornaliera; va assunto l'importo più elevato tra i due.

Retribuzione effettiva e minimale giornaliero

Per la generalità dei lavoratori dipendenti la retribuzione imponibile non può essere inferiore:

  • al minimale contrattuale derivante da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  • al minimale di retribuzione giornaliera, annualmente rivalutato in relazione al costo della vita.

Per il 2014, in base alla variazione Istat dell'1,1%, il minimale giornaliero è fissato in 47,58 euro, con corrispondente limite mensile di 1.237,08 euro calcolato su 26 giornate lavorative. La circolare precisa che tale minimale non deve essere confrontato con il minimale contributivo e con il minimale di rendita, poiché i relativi criteri operano autonomamente.

Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero:

  • gli operai agricoli, per i quali il minimo 2014 è 42,33 euro giornalieri;
  • le erogazioni speciali previste dalla legge o dal contratto a carico del datore di lavoro, come trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, che costituiscono base imponibile per le somme effettivamente dovute;
  • l'assegno o l'indennità ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sulla base degli importi fissati dalla disciplina regionale;
  • le indennità di disponibilità del contratto di lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per l'effettivo ammontare, con misura pari al 20% della retribuzione prevista dal ccnl applicato.

Retribuzioni convenzionali: regole generali e limiti 2014

Le retribuzioni convenzionali costituiscono un'eccezione rispetto alla regola della retribuzione effettiva e sono stabilite da decreti ministeriali o da legge. Sono rivalutate con l'indice Istat dal secondo anno successivo all'entrata in vigore e devono comunque essere confrontate con il relativo limite minimo giornaliero.

Per il 2014:

  • il limite minimo di retribuzione giornaliera è 47,58 euro per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite giornaliero;
  • è 26,44 euro per quelle che hanno un limite specifico.

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico minimo di 26,44 euro, ma se inferiore va adeguato al minimo generale di 47,58 euro.

Categorie con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale

La circolare distingue le categorie a seconda del criterio applicabile:

  • retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, con importo giornaliero moltiplicato per i giorni di effettiva presenza fino a 25 mensili e 300 annui;
  • retribuzione convenzionale giornaliera, sempre moltiplicata per i giorni di effettiva presenza entro i medesimi limiti;
  • retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dalle presenze effettive.

Sono richiamate, tra le altre, le seguenti categorie:

  • detenuti ed internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale: 53,28 euro giornalieri e 1.331,93 euro mensili dal 1° luglio 2013;
  • familiari partecipanti all'impresa familiare: 53,51 euro giornalieri e 1.337,71 euro mensili dal 1° luglio 2013;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative: importo mensile di 1.191,84 euro;
  • addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: 47,58 euro giornalieri e 1.189,50 euro mensili per lavoratori diversi dai soci di cooperative; 26,44 euro giornalieri e 661 euro mensili per i soci di cooperative;
  • soci volontari delle cooperative sociali: 47,58 euro giornalieri.

Retribuzioni convenzionali provinciali

Per alcune province sono in vigore decreti ministeriali con importi convenzionali giornalieri validi ai fini contributivi e risarcitivi Inail. Tali valori, se non collegati alla rivalutazione delle rendite, si aggiornano dal secondo anno successivo all'entrata in vigore e devono comunque essere confrontati con il limite minimo giornaliero applicabile. La circolare precisa che questi valori non si applicano laddove esista già una retribuzione convenzionale nazionale o un premio speciale.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge: part-time, lavoro ripartito e dirigenti

Per i lavoratori con contratto part-time la base imponibile è oraria: si confrontano retribuzione oraria minimale e retribuzione oraria tabellare e si applica l'importo più elevato, moltiplicandolo per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale si ricava dal minimale giornaliero generale moltiplicato per 6 e diviso per le ore settimanali normali; con orario normale di 40 ore settimanali, il valore 2014 è 7,14 euro l'ora.

Il lavoro ripartito è assimilato al part-time e segue il medesimo criterio orario. Per i lavoratori dell'area dirigenziale la base imponibile è pari al massimale di rendita: dal 1° luglio 2013 l'imponibile è di 98,94 euro giornalieri e 2.473,58 euro mensili; per il part-time dirigenziale si calcola il valore orario del massimale di rendita.

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si applica solo in via residuale, in assenza di retribuzione effettiva e di retribuzione convenzionale. Dal 1° luglio 2013 corrisponde a 53,28 euro giornalieri e 1.331,93 euro mensili.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti ai sensi dell'art. 51 del Tuir, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto non è a tempo, i limiti di rendita si rapportano a mese anziché a giorno: dal 1° luglio 2013 il minimo e massimo mensile sono 1.331,93 euro e 2.473,58 euro.

Per le prestazioni occasionali, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni annui, o entro 240 ore nei servizi di cura e assistenza alla persona con compenso non superiore a 5.000 euro annui, la base imponibile resta costituita dai compensi percepiti nel rispetto dei limiti di rendita. Se la durata è contrattualmente predeterminata, il confronto si effettua sui giorni di effettiva durata; in caso contrario, sul mese. I limiti 2013/2014 sono 53,28-98,94 euro giornalieri e 1.331,93-2.473,58 euro mensili.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, sempre nel rispetto del minimale e massimale di rendita. La circolare ricorda che occorre prima applicare il criterio delle retribuzioni effettive minime e poi confrontare il risultato annuo con i limiti di rendita. Dal 1° luglio 2013 il minimo e il massimo annuale sono pari a 15.983,10 euro e 29.682,90 euro.

Premi speciali unitari: disciplina generale

Nei casi in cui la lavorazione o le modalità di esecuzione rendano difficile accertare retribuzione, numero degli occupati o ore di presenza, si applicano premi speciali unitari in sostituzione del tasso ordinario. Il premio viene determinato con criteri diversi dalla retribuzione imponibile e deve comunque assicurare la copertura degli oneri della lavorazione. I premi speciali sono generalmente rapportati a una retribuzione minima giornaliera.

Titolari e soci artigiani, facchini, frantoi, pescatori e categorie assimilate

Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all'imprenditore artigiano sono previsti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale annuo generale, e alla classe di rischio della lavorazione. Per il 2014 la retribuzione minima giornaliera è 47,58 euro e quella annuale 14.274 euro; i premi minimi annuali variano da 80,90 euro in classe 1 a 1.733,50 euro in classe 9.

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto il premio è trimestrale e calcolato sulla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore a 47,58 euro. I premi minimi trimestrali 2014 sono pari a 103 euro per i facchini del I settore, 206 euro per il II settore e 185,70 euro per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori. Il premio va aumentato proporzionalmente se la retribuzione effettiva è superiore.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive il premio si determina per frantoio, in base alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, al tipo di frantoio e alla durata della campagna. Per la campagna olearia 2014/2015, con minimo giornaliero di 47,58 euro, i premi sono:

  • frantoio di tipo A: 181,70 euro per durata non superiore a 30 giorni e 572,10 euro per l'intera campagna;
  • frantoio di tipo B: 250,40 euro per durata non superiore a 30 giorni e 698,70 euro per l'intera campagna.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il premio è mensile, con minimo giornaliero specifico di 26,44 euro e premio minimo mensile 31,60 euro per il 2014. Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare si applica invece il regime ordinario della generalità dei familiari.

Alunni, studenti e operatori radiologici

Per gli insegnanti non statali delle scuole e istituti di ogni ordine e grado addetti a macchine elettriche o ad esperienze tecnico-scientifiche, la circolare ricorda che dal 1° novembre 2012 è stato disposto il passaggio dal premio speciale unitario annuale al premio assicurativo ordinario, con classificazione alla voce tariffaria 0611 del terziario.

Per alunni e studenti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o lavoro è previsto un premio annuale a persona, non collegato a retribuzione, con periodo assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre. Per l'anno scolastico 2013/2014 l'anticipo è pari a 2,55 euro per persona.

Per i candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio è confermato un premio fisso di 3,10 euro per prova, non soggetto a variazioni. Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi sono previsti premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso, distinti in base al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza; gli importi sono riportati negli allegati.

Profilo risarcitorio

La circolare precisa gli effetti della rivalutazione del minimale e massimale di rendita sul profilo risarcitorio. L'indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2013 e per quelli ancora in corso alla stessa data.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, per gli eventi dal 1° luglio 2013, il minimale e il massimale di rendita sono rispettivamente:

  • minimale annuo 15.983,10 euro e giornaliero 53,28 euro;
  • massimale annuo 29.682,90 euro e giornaliero 98,94 euro.

La circolare si conclude con il richiamo agli allegati, che contengono tabelle riepilogative e gli importi dei diversi premi e limiti applicabili per il 2014.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare definisce per l'anno 2014 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi Inail, con aggiornamento dei valori in base all'indice Istat e coordinamento con minimale contrattuale, minimale contributivo e minimale/massimale di rendita.

Premi ordinari: criteri generali di calcolo

Il premio ordinario dipende dal tasso tariffario e dall'ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile può essere effettiva, convenzionale o di ragguaglio. Per la generalità dei lavoratori la retribuzione effettiva non può essere inferiore al più elevato tra minimale contrattuale e minimale giornaliero, fissato per il 2014 in 47,58 euro giornalieri e 1.237,08 euro mensili (26 giorni).

Esclusioni e casistiche particolari nella retribuzione effettiva

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite 2014 è 42,33 euro. Sono inoltre disciplinate le erogazioni speciali a carico del datore di lavoro, gli assegni per cantieri scuola/lavoro e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, assoggettate alla sola misura effettiva e, per l'indennità di disponibilità, in misura pari al 20% della retribuzione del ccnl applicato.

Retribuzioni convenzionali e relativi limiti 2014

Le retribuzioni convenzionali, stabilite per legge o decreto, sono adeguate dall'indice Istat dal secondo anno successivo all'entrata in vigore e vanno comunque confrontate con il relativo limite minimo giornaliero. Per il 2014 il limite minimo è 47,58 euro per le convenzionali senza specifico limite e 26,44 euro per quelle con limite specifico. Per i lavoratori a domicilio il minimo specifico è 26,44 euro ma viene adeguato a 47,58 euro se inferiore.

Categorie con retribuzione convenzionale nazionale

Sono indicati i criteri e gli importi per detenuti, allievi di corsi professionali, lavoratori socialmente utili, tirocinanti e lavoratori sospesi in formazione (53,28 euro giornalieri e 1.331,93 mensili dal 1° luglio 2013), per familiari nell'impresa familiare (53,51 euro giornalieri e 1.337,71 mensili), per lavoratori portuali non cooperative (1.191,84 euro mensili) e per addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e soci volontari di cooperative sociali.

Categorie con retribuzioni convenzionali provinciali

La circolare richiama le categorie per le quali esistono decreti provinciali con importi convenzionali giornalieri ai fini contributivi e risarcitivi Inail. Tali importi, se non correlati alla variazione delle rendite, si aggiornano dal secondo anno successivo all'entrata in vigore e, se inferiori, devono essere adeguati al limite minimo giornaliero applicabile.

Lavoro part-time, ripartito e area dirigenziale

Per il part-time la base imponibile è oraria e si calcola scegliendo tra retribuzione oraria minimale e tabellare, moltiplicata per le ore da retribuire; per un orario normale di 40 ore settimanali il minimale orario 2014 è 7,14 euro. Il lavoro ripartito segue le stesse regole del part-time. Per i dirigenti la base imponibile coincide con il massimale di rendita, pari dal 1° luglio 2013 a 98,94 euro giornalieri e 2.473,58 euro mensili.

Lavoratori parasubordinati, prestazioni occasionali e sportivi professionisti

Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto di minimale e massimale di rendita, calcolati su base mensile; per le prestazioni occasionali valgono i limiti minimo e massimo giornaliero e mensile indicati. Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita annui.

Premi speciali unitari

Quando il calcolo ordinario è difficoltoso per natura della lavorazione o per mancanza di dati, si applicano premi speciali unitari. La circolare dettaglia gli importi 2014 per artigiani, facchini e categorie assimilate, frangitori e spremitori di olive, pescatori della piccola pesca, alunni/studenti non statali e operatori radiologici, indicando criteri di calcolo, periodicità e adeguamenti.

Artigiani, facchini, frantoi, pescatori e altre categorie speciali

Per titolari e soci artigiani sono previsti premi annuali per classe di rischio, con retribuzione minima annua pari a 14.274 euro; per facchini e categorie portuali i premi sono trimestrali e rapportati alla retribuzione minima giornaliera di 47,58 euro; per i frantoi si distinguono tipo A e B e durata dei lavori; per i pescatori della piccola pesca il premio è mensile con minimo giornaliero di 26,44 euro; per gli alunni/studenti non statali è previsto un premio annuale provvisorio di 2,55 euro per l'anno scolastico 2013/2014.

Profilo risarcitorio

Dal 1° luglio 2013 l'indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure nei casi verificatisi o ancora in corso da tale data. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti, gli eventi dal 1° luglio 2013 si liquidano con minimale di rendita annuo di 15.983,10 euro e massimale annuo di 29.682,90 euro, corrispondenti rispettivamente a 53,28 euro e 98,94 euro giornalieri.

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