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Circolare

Circolare numero 110 del 14-07-2025

Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le aliquote e i criteri per i versamenti volontari dei lavoratori agricoli per l'anno 2025. Per i lavoratori dipendenti agricoli è confermata l'aliquota FPLD al 30,30% (30,19% quota pensione + 0,11% quota base). Sono indicate le classi di reddito e i contributi settimanali per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i criteri per i contributi integrativi ai sensi dell'art. 4 del DPR n.1432/1971 (compresa l'applicazione dell'aliquota IVS), le disposizioni specifiche per piccoli coloni e compartecipanti familiari con i salari medi convenzionali 2025 e le modalità distinte per i coloni/mezzadri reinseriti nell'AGO a seconda della data di autorizzazione (ante/ post 12 luglio 1997). Si rinvia agli Allegati 1 e 2 per tabelle e importi dettagliati e al decreto direttoriale del 10/06/2025 (rep. 91/2025) per i salari medi convenzionali.

Aliquote e contributi volontari per i lavoratori agricoli - decorrenza 1° gennaio 2025

Punti principali

1. Lavoratori agricoli dipendenti

Per il 2025 l'aliquota da applicare ai contributi volontari è quella del FPLD: totale IVS 30,30% ripartita in quota pensione 30,19% e aliquota base 0,11% (coefficienti di riparto 0,996370 e 0,003630). Tale aliquota si applica sia agli autorizzati entro il 30/12/1995 sia a quelli autorizzati dopo il 31/12/1995.

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

I soggetti versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale con decorrenza 1° gennaio 2025. Le classi e i contributi totali settimanali indicati sono: 1° fino a €270 -> €67,17; 2° >€270-€360 -> €77,97; 3° >€360-€450 -> €99,57; 4° oltre €450 -> €121,17.

Minimi obbligatori per contribuzione settimanale

Ai sensi dell'art.10, c.2 legge n.233/1990 il contributo settimanale non può essere inferiore a: €67,27 se l'autorizzazione è anteriore al 31/12/1995; €79,65 se l'autorizzazione è successiva al 31/12/1995.

3. Contributi integrativi volontari (art.4 DPR n.1432/1971) - operai agricoli

I contributi integrativi volontari (fino a 270 giornate annue) sono pari all'importo del contributo obbligatorio vigente per l'anno di riferimento e sono commisurati all'imponibile contributivo sulle retribuzioni percepite, applicando l'aliquota IVS del settore (per il 2025: 30,30%). Si perde l'applicazione delle retribuzioni medie convenzionali nei casi previsti dall'abrogazione dell'art.28 DPR n.488/1968 per gli operai in generale.

3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per questi soggetti resta applicabile l'art.28 del DPR n.488/1968: si utilizzano i salari medi convenzionali provinciali determinati annualmente dal Ministero del Lavoro. Per il 2025 i salari medi convenzionali sono stati fissati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del 10/06/2025 (rep. 91/2025). Le aliquote da applicare sono quelle indicate per i lavoratori dipendenti (vedi par.1) e la retribuzione da usare è riportata nell'Allegato 1.

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO - contribuenti autorizzati ante 12/07/1997

Gli importi dei contributi volontari 2025 per i contribuenti autorizzati prima del 12/07/1997 sono riportati nell'Allegato 2. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12/07/1997, aggiornata all'indice del costo della vita.

4.2 Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO - contribuenti autorizzati dal 12/07/1997

Per le domande con decorrenza nel 2025 il contributo volontario settimanale è somma di: a) contributo integrativo = importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (€22,97) + contribuzione IVS calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente applicando l'aliquota 9,34% (8,84% + 0,50% legge n.297/1982); b) contributo base = contribuzione IVS calcolata sulla stessa media con aliquota 0,11%. Sono indicati i coefficienti di ripartizione per la 18ª classe: base 0,005685 e quota pensione 0,994315.

Riferimenti normativi e allegati

Riferimenti principali: art.10 legge 2/8/1990 n.233; DPR n.1432/1971 art.4; decreto-legge 10/01/2006 n.2 convertito con legge n.81/2006; legge n.296/2006 art.1 c.785; decreto legislativo n.184/1997; allegati 1 e 2 della circolare contengono tabelle dettagliate e importi. Decreto Direttore generale Politiche previdenziali 10/06/2025 rep. 91/2025 per salari medi convenzionali.

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