Prescrizioni del Garante del 08/02/2024
Provvedimento dell'8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo proposto nei confronti di Google LLC e ordina la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, di un URL che rinvia a un articolo di stampa del 2017 relativo a una vicenda giudiziaria e disciplinare poi conclusasi senza condanna e con reintegrazione nel ministero sacerdotale. L’Autorità ritiene che, decorso un lungo periodo e cessata l’attualità della notizia, la persistente reperibilità dell’informazione arrechi un pregiudizio all’interessato non più giustificato dall’interesse pubblico. Viene disposto l’ordine di rimozione entro 20 giorni e la comunicazione dell’avvenuta esecuzione entro 30 giorni; è inoltre prevista l’annotazione interna della misura, senza valore di precedente per futuri casi.
Google LLC: accolta la richiesta di deindicizzazione di un URL associato al nominativo dell’interessato per notizia di stampa non più giustificata da interesse pubblico
Google LLC – deindicizzazione di un risultato di ricerca associato al nome dell’interessato
Il Garante per la protezione dei dati personali accoglie un reclamo proposto nei confronti di Google LLC riguardante la deindicizzazione di un URL associato al nominativo dell’interessato. La vicenda riguarda una notizia di stampa del 2017 su una sospensione dall’ufficio di parroco e su un procedimento connesso a un’asserita estorsione, notizia che l’interessato ritiene non più attuale e pregiudizievole.
Origine del reclamo e contenuto della notizia contestata
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, aveva a oggetto la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al nome dell’interessato, di un URL rinviante a un articolo giornalistico diffuso nel 2017. L’articolo riportava la notizia della sospensione del reclamante da parte della diocesi e del sequestro del suo cellulare da parte degli inquirenti, in relazione a una vicenda di presunta estorsione da parte di due giovani che avrebbero minacciato la diffusione di un video intimo.
L’interessato ha rappresentato che:
- l’articolo conterrebbe informazioni non veritiere, in particolare circa asserite ulteriori indagini su contatti con minorenni;
- la vicenda penale si è conclusa il 4 luglio 2019 con condanna dei responsabili per estorsione ai suoi danni;
- il video minacciato non sarebbe mai stato prodotto in giudizio o pubblicato;
- le accuse nel procedimento ecclesiastico sono state giudicate infondate.
Posizione di Google LLC
A seguito dell’interlocuzione istruttoria, Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione. La società ha richiamato:
- l’interesse generale alla reperibilità della notizia, ritenendo non significativo il decorso del tempo perché l’articolo era stato pubblicato nel 2017;
- la persistente attualità delle informazioni in ragione del ruolo ricoperto dall’interessato;
- la natura giornalistica del contenuto.
Accertamenti ulteriori e documentazione acquisita
Nel corso dell’istruttoria, il reclamante ha prodotto una attestazione della Curia di data 15 dicembre 2023, dalla quale risulta che egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento canonico si è concluso con decreto extragiudiziale e con la revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali, disposta con decreto vescovile del 28 luglio 2022. È stato inoltre precisato che non sussistono procedimenti penali canonici o disciplinari a suo carico.
Valutazioni del Garante sul diritto all’oblio
Il Garante richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri indicati nelle Linee guida WP29 del 2014 e nelle Linee guida EDPB n. 5/2019, adottate il 7 luglio 2020, in tema di applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca. Viene valorizzato anche il criterio del pregiudizio derivante dal dato, secondo cui la disponibilità del risultato di ricerca può orientare fortemente verso la deindicizzazione senza necessità che l’interessato dimostri specificamente tale pregiudizio.
Nel caso concreto, l’Autorità osserva che:
- l’URL rinvia a notizie di stampa diffuse nel 2017;
- la vicenda giudiziaria si è conclusa senza alcuna condanna in capo all’interessato;
- il reclamante sarebbe anzi la vittima del reato di estorsione;
- egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale nel luglio 2022;
- sono trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione dell’articolo.
Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene che la persistente associazione della notizia al nome dell’interessato comporti un pregiudizio per la sua vita e attività, non più giustificato da ragioni di interesse pubblico.
Decisione e ordine impartito a Google LLC
Il reclamo è dichiarato fondato limitatamente alla richiesta di deindicizzazione dell’URL. In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere il risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Annotazione interna e limiti del precedente
L’Autorità dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno delle misure adottate ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Precisa però che tale annotazione non avrà valore di precedente nei futuri procedimenti contro il medesimo titolare del trattamento ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, in ragione della specificità del caso concreto.
Adempimenti successivi e rimedi
Google LLC è invitata, ai sensi dell’art. 157 del Codice, a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento. Il Garante ricorda che il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice. È inoltre indicato che, in caso di inosservanza dell’ordine impartito, può applicarsi la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC. L’interessato chiedeva la rimozione, dai risultati di ricerca associati al proprio nome e cognome, di un URL che rinviava a un articolo di stampa pubblicato nel 2017, relativo alla sospensione dall’ufficio di parroco e a un sequestro del cellulare nell’ambito di una vicenda di presunta estorsione. L’interessato contestava la veridicità di alcuni passaggi e rappresentava che il procedimento penale si era concluso con condanna dei responsabili dell’estorsione ai suoi danni, mentre le accuse nel procedimento ecclesiastico erano state ritenute infondate.
Difese di Google LLC
Google LLC si è opposta alla deindicizzazione sostenendo, in sintesi, l’interesse generale alla reperibilità della notizia per la recente data di pubblicazione, la persistente attualità delle informazioni in ragione del ruolo ricoperto dall’interessato e la natura giornalistica del contenuto. La società ha quindi ritenuto di non poter accogliere l’istanza di rimozione del risultato di ricerca.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
Il Garante richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri delle Linee guida WP29 2014 nonché delle Linee guida EDPB n. 5/2019. Nel valutare la richiesta di deindicizzazione considera non solo il decorso del tempo, ma anche il pregiudizio derivante dalla persistente disponibilità del risultato di ricerca. L’Autorità rileva che l’URL rinvia a notizie del 2017 su una vicenda giudiziaria conclusasi senza condanna per l’interessato, che anzi sarebbe stato vittima del reato, e che egli è stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto vescovile del luglio 2022. Poiché sono trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione e la notizia non appare più giustificata da ragioni di interesse pubblico, il reclamo è ritenuto fondato.
Provvedimenti adottati e adempimenti richiesti
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone inoltre, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno delle misure adottate, precisando che tale annotazione non può essere considerata precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti. Google LLC deve comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese; in caso di inosservanza può applicarsi la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR e il mancato riscontro all’invito ex art. 157 Codice è punito ai sensi dell’art. 166 Codice.
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