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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 26 del 26/01/2023

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda ULSS n.5 Polesana - 26 gennaio 2023

Garante Privacy26

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Azienda ULSS n.5 Polesana ha comunicato dati relativi alla salute di un paziente a un diverso interessato non autorizzato, inserendo documentazione sanitaria altrui nella cartella clinica consegnata. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità e minimizzazione/riservatezza, nonché gli obblighi di sicurezza, e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. Non sono stati adottati provvedimenti prescrittivi o inibitori, valorizzando la pronta cooperazione dell’Azienda, la restituzione della documentazione e l’aggiornamento delle procedure interne e della formazione.

Azienda ULSS n.5 Polesana sanzionata per invio di documentazione sanitaria di un paziente a un altro soggetto non autorizzato

Azienda ULSS n.5 Polesana - comunicazione indebita di dati sanitari nella consegna di una cartella clinica

Il Garante ha accertato nei confronti dell’Azienda ULSS n.5 Polesana una comunicazione illecita di dati personali relativi alla salute, verificatasi in occasione del rilascio di copia di una cartella clinica. Il procedimento è stato avviato a seguito della notifica di una violazione di dati personali ex art. 33 GDPR e si è concluso con un’ordinanza ingiunzione di sanzione pecuniaria e con la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità.

Fatti e origine della violazione

L’Azienda ha segnalato che, nella consegna della cartella clinica a un paziente, era stata inserita documentazione sanitaria appartenente a un soggetto terzo. A seguito della segnalazione del destinatario, la Direzione Medica dell’Ospedale di Rovigo ha verificato la presenza di 30 pagine di documentazione non riferibili al paziente interessato, tra cui parti di diario clinico, terapie prescritte ed eseguite e storico delle diarie mediche e delle terapie.

L’episodio è stato ricondotto dall’Azienda a un errore materiale verificatosi nel contesto organizzativo dell’Ospedale di Trecenta, all’epoca Covid Hospital, nel quale la gestione della cartella clinica seguiva una prassi straordinaria di separazione temporanea di alcune sezioni della documentazione. Dopo la segnalazione, il paziente ha restituito l’intero plico ricevuto e ha dichiarato di non aver trattenuto copie ulteriori.

Trattamento esaminato e qualificazione dei dati

L’Autorità ha qualificato la documentazione oggetto dell’episodio come contenente dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR. La comunicazione a un soggetto diverso dall’interessato ha dunque riguardato dati appartenenti alla categoria particolare di cui all’art. 9 GDPR, con conseguente applicazione di un regime di particolare tutela.

Violazioni contestate e norme richiamate

Il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse illecito per violazione dei principi di base del trattamento e degli obblighi di sicurezza, in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR, per carenza di liceità e di adeguata integrità/riservatezza;
  • art. 9 GDPR, per la comunicazione di dati sulla salute in assenza di idoneo presupposto giuridico;
  • art. 32 GDPR, per insufficiente adeguatezza delle misure tecniche e organizzative rispetto al rischio.

È stato richiamato anche l’art. 84 del Codice privacy, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018, in tema di comunicazione di informazioni sanitarie a terzi.

Valutazioni del Garante

Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha sostenuto che si trattasse di un caso isolato, riconducibile a errore umano, e ha rappresentato di aver già aggiornato la procedura interna di verifica della completezza delle cartelle cliniche e di aver organizzato momenti formativi per il personale.

Il Garante ha preso atto della collaborazione e delle misure adottate, ma ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati. Ha quindi confermato l’illiceità del trattamento, escludendo tuttavia la necessità di misure prescrittive o inibitorie, anche in considerazione della cessazione degli effetti della violazione e dell’intervento correttivo già posto in essere dall’Azienda.

Sanzione amministrativa pecuniaria

La violazione è stata sanzionata ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice privacy. L’importo è stato determinato in euro 5.000, sulla base dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività e tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti elementi:

  • limitazione dell’evento a un solo interessato;
  • assenza di condotte dolose;
  • primo episodio di questo tipo per l’Azienda;
  • collaborazione con l’Autorità;
  • tempestiva notifica autonoma della violazione;
  • immediata attivazione di misure correttive;
  • contesto emergenziale Covid-19 in cui la violazione si è verificata.

È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy.

Misure correttive interne riferite dall’Azienda

L’Azienda ha dichiarato di aver:

  • richiesto e ottenuto la restituzione della documentazione consegnata per errore;
  • aggiornato la procedura di rilascio e verifica della completezza della cartella clinica;
  • introdotto una check-list e un controllo incrociato tra Direttore/Responsabile e Coordinatore Infermieristico dell’unità operativa;
  • previsto un ulteriore controllo a campione da parte dell’Archivio Cartelle Cliniche;
  • avviato attività formative specifiche sulla corretta gestione della documentazione sanitaria.

Esito finale

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato all’Azienda ULSS n.5 Polesana il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. È stata altresì richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e notifica del data breach

L’Azienda ULSS n.5 Polesana ha notificato al Garante, ai sensi dell’art. 33 GDPR, una violazione di dati personali consistente nella consegna di una cartella clinica contenente documentazione sanitaria riferibile a un soggetto terzo. La vicenda è emersa dalla segnalazione del paziente che aveva ricevuto la cartella e riscontrato la presenza di atti non suoi.

Natura dei dati coinvolti e dinamica dell’errore

La documentazione erroneamente inserita riguardava dati relativi alla salute e comprendeva 30 pagine di cartella clinica riferibili a un altro paziente, tra cui diario clinico, terapie prescritte ed eseguite e storico delle diarie mediche. Il Garante ha qualificato tali informazioni come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15 GDPR.

Valutazione dell’illiceità del trattamento

L’Autorità ha ritenuto che la comunicazione dei dati sanitari a un soggetto terzo non autorizzato fosse avvenuta in assenza di idoneo presupposto giuridico, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 9 e 32 GDPR. In ambito sanitario, i dati sulla salute possono essere comunicati solo all’interessato o a terzi sulla base di specifico titolo legittimante o delega scritta.

Misure adottate dall’Azienda e valutazione difensiva

L’Azienda ha rappresentato che l’evento era riconducibile a un errore umano avvenuto in un contesto organizzativo straordinario legato all’emergenza Covid-19, e ha dichiarato di aver subito richiesto la restituzione della documentazione al terzo destinatario, ottenendola integralmente, nonché di aver aggiornato la procedura interna e avviato attività formative specifiche.

Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione

Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 4 e 5 GDPR e dell’art. 166 Codice privacy, determinandola in 5.000 euro. Nella quantificazione sono stati valorizzati il numero limitato di interessati coinvolti, l’assenza di dolo, la collaborazione con l’Autorità, la pronta attivazione di misure correttive e la tempestiva notifica del data breach. È stata inoltre disposta la pubblicazione per intero del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiedati sanitariviolazioni gdprsanzioni gdprmisure di sicurezzapubblica amministrazione

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