Ordinanza del 17/02/2026 n. 3588 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel corso del giudizio - Compensazione delle spese processuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della contribuente: la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, che non possono fondarsi su un generico contrasto giurisprudenziale o sul solo annullamento in autotutela intervenuto durante il giudizio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Compensazione delle spese nel processo tributario dopo l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Compensazione delle spese processuali nel processo tributario
La pronuncia riguarda i presupposti per compensare le spese di giudizio quando l’atto impugnato sia annullato in autotutela nel corso del processo. La Corte accoglie il ricorso della contribuente contro la compensazione disposta nei precedenti gradi e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Vicenda processuale e pretesa tributaria
La contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma gli estratti di ruolo e quattro cartelle di pagamento, per complessivi 6.009,20 euro, relativi all’IRPEF 2005 e alla tassa automobilistica per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011. Aveva dedotto la nullità delle notifiche e delle cartelle per decadenza dei termini di riscossione, oltre alla prescrizione della pretesa.
La Regione Umbria aveva annullato in autotutela le cartelle di propria competenza. La CTP dichiarava quindi cessata la materia del contendere per tali iscrizioni e accoglieva nel resto il ricorso, rilevando che ADER, rimasta contumace, non aveva provato la notificazione delle cartelle. Le spese venivano compensate. La CTR del Lazio respingeva l’appello della contribuente, volto a contestare tale compensazione.
Motivi del ricorso per cassazione
La contribuente denunciava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 24 Cost. e 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione era stata confermata in assenza di soccombenza reciproca e senza l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni.
Con il secondo motivo lamentava una motivazione apparente, contraddittoria e illogica, incentrata su una generica incertezza circa le regole applicabili alla notifica del ricorso e su un’altrettanto generica valutazione complessiva della lite. La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo.
Regola applicabile alla compensazione
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nella formulazione modificata dall’art. 9, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 156/2015, le spese possono essere compensate, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare nella motivazione.
La motivazione deve essere concreta e coerente: ragioni illogiche o erronee determinano un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. La Corte richiama, tra le altre, Cass. 8 aprile 2024, n. 9312; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; e Cass. 9 marzo 2017, n. 6059.
Inidoneità delle ragioni addotte nel caso concreto
La CTR aveva giustificato la compensazione richiamando sia un’incertezza sul modello legale applicabile alla notifica del ricorso, superata da successive pronunce di legittimità, sia la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela.
La Corte esclude che tali argomenti fossero sufficienti. La contribuente era risultata integralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, sicché non sussisteva soccombenza reciproca. Inoltre, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per la modalità di notificazione non giustificava la compensazione: la notifica via PEC del 12 ottobre 2017 era successiva all’entrata in vigore del processo tributario telematico, applicabile agli atti notificati dal 15 aprile 2017, e la costituzione della parte resistente avrebbe comunque sanato l’eventuale nullità della notifica.
Anche il riferimento a un non precisato contrasto giurisprudenziale è stato ritenuto vago e inidoneo a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. La Corte richiama Cass. 27 gennaio 2016, n. 1521, e Cass. 26 maggio 2016, n. 10917, secondo cui l’indicazione generica di precedenti discordanti non basta a giustificare la compensazione.
Quanto all’annullamento in autotutela delle cartelle di competenza della Regione Umbria, il solo fatto che l’Amministrazione abbia ritirato l’atto durante il giudizio non giustifica la compensazione, in assenza di ulteriori elementi: l’annullamento ha comunque reso necessaria l’attività difensiva della contribuente. È richiamata Cass. 15 aprile 2025, n. 9878.
Decisione e rinvio
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 22 gennaio 2026 e depositata il 17 febbraio 2026.
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