Risoluzione n. 9 del 8/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1065 per il versamento con F24 delle ritenute del 5% su rendite AVS e LPP e ridenomina il codice 1025 per includere anche i proventi da prestiti tramite piattaforme di Peer to Peer Lending. Sono indicati modalità di compilazione, decorrenza e riferimenti normativi.
Istituzione del codice tributo 1065 e ridenominazione del codice 1025
Istituzione e ridenominazione di codici tributo per ritenute su rendite estere e proventi da prestiti
La risoluzione interviene su due distinti profili di versamento tramite modello F24: da un lato, introduce un nuovo codice tributo per le ritenute applicate sulle rendite AVS e LPP corrisposte in Italia; dall’altro, ridenomina il codice tributo già esistente "1025" per includervi anche i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di Peer to Peer Lending. Il documento ha natura operativa e mira a distinguere correttamente i versamenti in sede fiscale.
Rendite AVS e LPP: base normativa e necessità del nuovo codice
Viene richiamato l’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede per le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS), maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, una ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani quali sostituti d’imposta.
È inoltre richiamato l’articolo 76, comma 1-bis, della medesima legge, introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che estende l’applicazione della ritenuta anche alle somme corrisposte in Italia dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), comprese le prestazioni erogate da enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sempre se maturate anche su contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
Nuovo codice tributo 1065
Per distinguere tali versamenti da quelli effettuati con il codice "1001", già utilizzato anche per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, viene istituito il codice tributo:
- "1065" denominato "Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991".
Il codice deve essere utilizzato in sede di compilazione del modello F24 nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati". Nei campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e "Anno di riferimento" devono essere indicati rispettivamente il mese e l’anno d’imposta cui la ritenuta si riferisce, secondo i formati "00MM" e "AAAA".
La decorrenza operativa è fissata dal versamento delle ritenute di competenza dell’anno d’imposta 2019, da esporre nella dichiarazione modello 770/2020.
Ridenominazione del codice tributo 1025 per il Peer to Peer Lending
La seconda parte del documento riguarda i gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, definite piattaforme di Peer to Peer Lending, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Viene richiamato l’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che impone a tali gestori di operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, applicando l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se i redditi derivano da prestiti destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, la ritenuta si applica con l’aliquota prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, vale a dire quella prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Per il versamento di tali ritenute continua a essere utilizzato il codice tributo "1025", che viene però ridenominato come segue:
- "1025" denominato "Ritenute su interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, nonché su proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme utilizzate da soggetti finanziatori non professionali".
Effetti operativi
Il provvedimento consente quindi di separare contabilmente e dichiarativamente:
- le ritenute del 5% su rendite AVS e LPP, tramite il nuovo codice 1065;
- le ritenute sui proventi da obbligazioni, titoli similari e prestiti tramite piattaforme di Peer to Peer Lending, tramite il codice 1025 ridenominato.
Il documento non contiene ulteriori istruzioni procedurali o sanzionatorie, limitandosi alle indicazioni di classificazione e utilizzo dei codici tributo.
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