Ordinanza ingiunzione o revoca n. 547 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia ha trattato e comunicato senza idonea base giuridica dati personali del reclamante e della sua coniuge, acquisendo anche online informazioni sulla professione e sul datore di lavoro del reclamante e trasmettendo una nota al Comando Legione dei Carabinieri. È stata inoltre rilevata l’omessa stipula di un accordo di contitolarità con gli altri OPI del Friuli Venezia Giulia, la mancata informativa e il mancato riscontro tempestivo a un’istanza di accesso ai dati personali. L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia: trattamento illecito e comunicazione non autorizzata dei dati personali del reclamante e della coniuge, con omissione di informativa e riscontro all’accesso
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia: trattamento illecito di dati personali, comunicazione al datore di lavoro e omessa informativa
Il provvedimento riguarda l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia, destinatario di un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un militare dell’Arma dei Carabinieri. Il Garante ha esaminato una serie di trattamenti connessi a istanze di accesso civico generalizzato e segnalazioni inviate dall’interessato e dalla sua coniuge, sfociati nella comunicazione di dati personali a più OPI regionali e, in particolare, al Comando Legione presso cui il reclamante presta servizio.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il reclamante ha lamentato che l’Ordine e gli altri OPI del Friuli Venezia Giulia avessero trattato e condiviso dati personali in assenza di base giuridica, includendo informazioni sulla sua professione e sul datore di lavoro, nonché dati relativi alla coniuge. Ha inoltre contestato la mancata informativa sul trattamento dei dati personali e l’assenza di riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali presentata ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR.
L’Autorità ha ricostruito che l’Ordine, anche tramite ricerche online, aveva acquisito informazioni sulla professione del reclamante e le aveva successivamente utilizzate nel contesto delle vicende oggetto di reclamo. Inoltre, una nota congiunta sottoscritta dai Presidenti degli OPI regionali era stata inviata al Comando Legione per rappresentare le condotte del reclamante e alcune informazioni riferite alla coniuge.
Trattamento dei dati relativi alla professione e al datore di lavoro
Il Garante ha precisato che, sebbene i soggetti pubblici possano trattare dati personali quando ciò sia necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, nel caso concreto l’acquisizione di informazioni sulla professione e sul datore di lavoro del reclamante non era necessaria ai fini dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze e segnalazioni.
L’Autorità ha quindi ritenuto che la consultazione di motori di ricerca e di documenti pubblicamente disponibili costituisse un trattamento di dati personali privo di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy.
Comunicazione dei dati agli altri OPI e al Comando Legione
Il Garante ha accertato anche la comunicazione dei dati personali del reclamante e della coniuge agli altri OPI del Friuli Venezia Giulia. Non ha accolto la difesa secondo cui le informazioni sarebbero state comunque pubbliche o reperibili in rete: per l’Autorità, la pubblicazione online di dati relativi a procedimenti di accesso non consente la diffusione nominativa indiscriminata dei medesimi dati, dovendo comunque essere oscurati i dati personali eventualmente presenti nei registri o negli atti pubblicati.
Quanto alla nota indirizzata al Comando Legione, il Garante ha rilevato che essa conteneva non solo riferimenti alle istanze e segnalazioni del reclamante, ma anche informazioni ulteriori, tra cui la professione della coniuge, la sua iscrizione all’Ordine e il rapporto di coniugio. Tale comunicazione è stata considerata non necessaria per obblighi di legge o compiti di interesse pubblico e quindi illecita ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, oltre che dell’art. 2-ter Codice privacy.
Il richiamo al legittimo interesse dell’ente è stato espressamente escluso, poiché l’art. 6, par. 1, lett. f), non si applica ai trattamenti effettuati da autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.
Contitolarità del trattamento e mancato accordo interno
Poiché la nota al Comando Legione risultava sottoscritta congiuntamente dai Presidenti di più OPI, il Garante ha ritenuto che gli enti avessero determinato insieme finalità e mezzi del trattamento e dovessero essere qualificati come contitolari ai sensi dell’art. 4, n. 7, e dell’art. 26 GDPR.
Tuttavia, gli OPI non avevano stipulato un accordo interno che disciplinasse in modo trasparente le rispettive responsabilità, l’esercizio dei diritti dell’interessato e le funzioni informative. È stata quindi accertata la violazione dell’art. 26, parr. 1 e 2, GDPR.
Mancata informativa e mancato riscontro all’istanza di accesso
Il Garante ha ritenuto che l’Ordine avesse omesso di fornire al reclamante e alla coniuge le informative dovute ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. L’informativa pubblicata sul sito istituzionale è stata giudicata riferita al solo trattamento dei dati degli utenti del sito e quindi non pertinente rispetto ai trattamenti oggetto di reclamo.
Parimenti, l’Ordine non ha fornito un adeguato riscontro all’istanza di accesso ai dati personali presentata dal reclamante. La nota evocata dall’Ordine riguardava infatti un diverso procedimento di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e non rispondeva ai requisiti degli artt. 12 e 15 GDPR. È stata quindi accertata anche la violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, oltre che dell’art. 15, par. 1, GDPR.
Valutazione finale, sanzione e misure accessorie
Il Garante ha concluso che le dichiarazioni difensive del titolare, pur tenendo conto del contesto organizzativo e dell’emergenza pandemica, non erano sufficienti a superare i rilievi contestati. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, parr. 3 e 4, 13, 14, 15, par. 1, e 26, parr. 1 e 2, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy.
Ai fini sanzionatori, l’Autorità ha considerato:
- la gravità della comunicazione al datore di lavoro del reclamante, per le possibili ripercussioni lavorative;
- il fatto che il trattamento fosse stato posto in essere da un soggetto pubblico, ma al di fuori delle proprie competenze istituzionali;
- l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR e di dati relativi a reati ex art. 10 GDPR;
- la buona cooperazione del titolare;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- le ridotte dimensioni e le limitate risorse economiche e organizzative dell’Ordine.
Ha ritenuto il livello di gravità medio e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy. Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti.
Punti principali
Origine del reclamo
Il procedimento trae origine dal reclamo del militare dell’Arma dei Carabinieri che lamentava la comunicazione al proprio Comando di dati personali contenuti in una nota congiunta degli OPI regionali, oltre all’uso e allo scambio di informazioni sulla sua professione, sul datore di lavoro e sulla coniuge, senza base giuridica e senza adeguata informativa.
Trattamento dei dati sulla professione e sul datore di lavoro
Il Garante ha ritenuto illecito l’acquisizione, tramite motore di ricerca e documenti online, di informazioni sulla professione svolta dal reclamante e sul relativo datore di lavoro. Tali dati, pur reperibili in rete, non erano necessari per i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico e alle segnalazioni, con conseguente violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 GDPR e 2-ter Codice privacy.
Comunicazione agli altri OPI e al Comando Legione
È stato accertato che l’Ordine ha condiviso con gli altri OPI del Friuli Venezia Giulia i dati relativi alle istanze e segnalazioni del reclamante e della coniuge e ha poi comunicato al Comando Legione ulteriori informazioni, incluse quelle sulla professione della coniuge e sul rapporto di coniugio. Il Garante ha escluso che tali trattamenti fossero necessari per obblighi di legge o compiti di interesse pubblico, rigettando anche il richiamo al legittimo interesse dell’ente pubblico.
Contitolarità e mancanza di accordo interno
Poiché gli OPI avevano determinato congiuntamente finalità e mezzi del trattamento in vista dell’invio della nota al Comando, il Garante ha qualificato i soggetti coinvolti come contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR. Tuttavia, non risultava stipulato alcun accordo interno che disciplinasse responsabilità, funzioni e informative verso gli interessati, con violazione dell’art. 26, parr. 1 e 2.
Informativa e accesso ai dati personali
L’Ordine non aveva fornito al reclamante e alla coniuge l’informativa dovuta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. Inoltre, non aveva riscontrato l’istanza di accesso ai dati personali formulata dal reclamante ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR, né lo aveva informato nei termini di legge dei motivi dell’eventuale mancato riscontro e dei rimedi esperibili.
Sanzione e misure accessorie
Il Garante ha ritenuto la violazione di gravità media, valorizzando la natura del trattamento, l’assenza di categorie particolari di dati o dati relativi a reati, la cooperazione del titolare e la mancanza di precedenti. Ha quindi applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, senza ulteriori misure correttive poiché la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti.
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