Determinazione AGID n. 650/2021 del 28/12/2021
Determinazione n.650/2021 del 28 dicembre 2021 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.611/2021 Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato con Determinazione n. 611 del 29 novembre 2021 - Rettifica per errori materiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di una determinazione di natura regolatoria, non sostanzialmente innovativa, con cui AgID rettifica per errori materiali il Regolamento adottato il 29 novembre 2021 sulle procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e sull’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 18-bis del CAD. Le correzioni riguardano numerosi rinvii normativi, denominazioni, numerazioni interne degli articoli e alcuni passaggi testuali del procedimento, mentre il resto del Regolamento resta confermato. È inoltre disposta la pubblicazione del testo corretto sul sito istituzionale.
Rettifica per errori materiali del Regolamento AgID sulle procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e sanzione in materia di transizione digitale
Rettifica del Regolamento AgID sulle procedure sanzionatorie in materia di transizione digitale
La determinazione è un atto di natura regolatoria e correttiva: interviene sul Regolamento già adottato da AgID il 29 novembre 2021 in materia di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni e esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 18-bis del CAD. L’atto non modifica la disciplina sostanziale, ma corregge numerosi errori materiali presenti nel testo.
Oggetto e finalità della rettifica
L’oggetto consiste nella rettifica del Regolamento approvato con determinazione n. 611/2021. La finalità è eliminare refusi, errori di riferimento normativo e incongruenze terminologiche o numeriche, così da rendere coerente il testo regolamentare con la disciplina vigente e con la struttura interna del procedimento.
Quadro normativo richiamato
La determinazione richiama le fonti istitutive e organizzative di AgID, lo Statuto dell’Agenzia, il conferimento dell’incarico direttoriale, il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, nonché i decreti-legge in materia di semplificazione, innovazione digitale e PNRR. In particolare, il riferimento centrale è l’art. 18-bis del CAD, insieme all’art. 17, comma 1-quater, relativo al Difensore civico per il digitale.
Correzioni ai riferimenti normativi e definizioni
Una prima serie di rettifiche riguarda i richiami normativi e le definizioni iniziali del Regolamento. Vengono corretti:
- il riferimento al CAD, riportando correttamente il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la denominazione da "Difensore civico digitale" a "Difensore civico per il digitale";
- il richiamo al decreto-legge n. 83/2012 e alla legge di conversione;
- la dicitura "Struttura operativa", con correzione di un mero refuso.
Correzioni alle fasi del procedimento di accertamento
La determinazione rettifica varie disposizioni che disciplinano l’avvio e lo svolgimento dell’accertamento delle violazioni. In particolare, vengono corrette le formule relative:
- agli accertamenti preliminari che AgID può svolgere prima dell’avvio del procedimento;
- alla comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, specificando che è trasmessa al soggetto vigilato;
- alla documentazione e alle informazioni richieste al soggetto vigilato;
- alla sospensione dei termini in relazione ad alcune fasi procedimentali;
- ai rinvii agli articoli corretti per audizioni, richieste motivante e diffida.
Correzioni sulla segnalazione del Difensore civico per il digitale
È corretto il titolo della rubrica dell’articolo 8, che passa alla formulazione esatta "Segnalazioni del Difensore civico per il digitale". Viene inoltre rettificato il richiamo al soggetto che riceve la documentazione e avvia il procedimento, con rinvio corretto all’articolo pertinente.
Correzioni su non conformità, diffida e archiviazione
La rettifica interviene anche sulle disposizioni che regolano l’esito dell’istruttoria. In particolare:
- viene precisato che l’atto di accertamento informa il soggetto vigilato della "non conformità" e della facoltà di presentare scritti difensivi e di essere sentito;
- si corregge la disciplina della richiesta di integrazioni documentali;
- si chiarisce che la diffida opera con riferimento all’art. 15 e non ad altri articoli;
- si specifica che la trasmissione della diffida agli uffici disciplinari e agli organismi indipendenti di valutazione avviene ai sensi dell’art. 18, comma 3;
- si corregge la base documentale per l’archiviazione del procedimento, che avviene all’esito della notifica dell’atto di accertamento.
Correzioni relative al procedimento sanzionatorio
La parte più rilevante della rettifica riguarda le fasi finali del procedimento sanzionatorio. Vengono corretti:
- il rinvio alla parte del Regolamento che disciplina l’avvio del procedimento sanzionatorio;
- la sospensione del termine per il provvedimento finale su richiesta motivata della parte;
- la denominazione del responsabile del procedimento sanzionatorio;
- i criteri di determinazione della sanzione pecuniaria, con correzioni meramente redazionali;
- la formula di notifica dell’atto di contestazione;
- l’informativa sulla trasmissione agli uffici disciplinari e agli organismi di valutazione.
Correzione della numerazione dei commi e del termine di efficacia
L’articolo 22 viene corretto anche sotto il profilo della numerazione interna: un comma numerato erroneamente come 4 viene rinumerato come 5, e il comma successivo come 6. Viene inoltre corretta la disposizione finale sull’entrata in vigore del Regolamento, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anziché il giorno successivo all’avviso della pubblicazione.
Dispositivo finale e effetti
La determinazione:
- rettifica puntualmente il testo del Regolamento secondo le correzioni indicate;
- conferma per il resto integralmente il contenuto del Regolamento originario;
- dispone la pubblicazione del testo corretto sul sito istituzionale di AgID.
Per gli operatori, l’effetto è principalmente interpretativo e di allineamento formale del testo, senza innovazioni sostanziali del quadro regolatorio già adottato.
Punti principali
Natura dell’atto
La determinazione non adotta un nuovo regolamento, ma corregge un regolamento già approvato con determinazione n. 611/2021. L’intervento è qualificato espressamente come rettifica di errori materiali, senza modifiche di merito al contenuto complessivo dell’atto.
Ambito delle correzioni
Le rettifiche incidono su varie disposizioni del Regolamento: correzione di riferimenti al CAD e ad altre norme, aggiornamento della denominazione del "Difensore civico per il digitale", correzione di rinvii tra articoli e commi, precisazioni terminologiche sulle fasi procedimentali e correzione della numerazione di alcuni commi dell’articolo 22.
Effetti sul procedimento sanzionatorio
Le correzioni interessano anche la sequenza procedimentale disciplinata dal Regolamento: avvio dell’accertamento, comunicazioni al soggetto vigilato, integrazione istruttoria, diffida, archiviazione, attivazione del procedimento sanzionatorio, contenuto dell’atto di contestazione e segnalazioni finali. Vengono chiariti i richiami agli articoli corretti e la denominazione degli atti procedimentali.
Conferma del testo e pubblicazione
La determinazione conferma integralmente il contenuto del Regolamento per tutto quanto non rettificato e dispone la pubblicazione del testo corretto sul sito istituzionale di AgID.
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