Cassazione Civile, Ordinanza n. 26076/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società resistente aveva impugnato l’intimazione di pagamento per 880.000 euro, emessa nei suoi confronti quale cessionaria dell’azienda già intestata a una società cedente. Nell’azienda era compreso un credito IVA di 823.113 euro, parte di un credito dichiarato inesistente con avviso di accertamento relativo al 2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 5910/2023 depositata il 26 ottobre 2023, aveva invece accolto la posizione della cessionaria, riconoscendo efficacia liberatoria a una certificazione negativa dei carichi tributari ottenuta prima della cessione e ritenendo non provata la mala fede. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997: la certificazione negativa era stata richiesta dalla cedente nel febbraio 2020 e rilasciata il 31 marzo 2020, mentre la cessione era avvenuta il 10 luglio 2020; inoltre, il contratto impegnava la cedente a ottenere, entro due giorni dalla stipula, certificazioni aggiornate alla data della cessione. La seconda certificazione, richiesta il 14 luglio e rilasciata il 13 agosto 2020, dava conto dell’accertamento relativo al credito IVA. L’Agenzia sosteneva quindi che la prima attestazione, non aggiornata alla data del trasferimento, non potesse liberare la cessionaria. Con il secondo motivo, denunciava violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice d’appello non avesse adeguatamente esaminato le allegazioni sulla frode, relative alla cessione di un’azienda asseritamente priva di organizzazione, sede, dipendenti e crediti, salvo quello tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 vada interpretato coordinando i suoi commi: la certificazione negativa prevista dal comma 3 è funzionale a cristallizzare i debiti tributari risultanti alla data del trasferimento e può avere efficacia liberatoria rispetto al cessionario. Nel caso concreto, tuttavia, il certificato rilasciato il 31 marzo 2020 era stato richiesto e ottenuto diversi mesi prima della cessione del 10 luglio 2020 e non poteva rappresentare la situazione debitoria alla data del trasferimento. Inoltre, le parti avevano espressamente previsto nel contratto l’obbligo di richiedere certificazioni aggiornate alla data della stipula; il certificato successivo, rilasciato il 13 agosto 2020, aveva fatto emergere l’accertamento sul credito IVA. La Corte ha quindi escluso che il primo certificato potesse produrre l’effetto liberatorio riconosciutogli dal giudice d’appello. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sulla frode, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La certificazione prevista dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 assolve, quindi, alla funzione di cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell’ipotesi in cui quest’ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta.
La certificazione negativa, o la mancata emissione entro quaranta giorni dalla richiesta, libera il cessionario nei limiti in cui la certificazione fotografa i debiti tributari alla data del trasferimento. Un’attestazione ottenuta mesi prima della cessione non assolve tale funzione se non è aggiornata alla data del trasferimento.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
L’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, infatti, in caso di cessione d’azienda, la responsabilità del cessionario per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La responsabilità tributaria del cessionario riguarda le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due anni precedenti, nonché le violazioni anteriori già contestate nel periodo indicato.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede, infatti, che l’obbligazione del cessionario è limitata, ex lege, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
L’obbligazione del cessionario è limitata ai debiti tributari risultanti dagli atti degli uffici competenti alla data del trasferimento.
art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472/1997
In entrambe le ipotesi, l’attività di accertamento successivamente svolta dall’amministrazione finanziaria in esito al rilascio di tale certificazione (o all’inutile decorso del termine di quaranta giorni dalla richiesta) non è preclusa, in toto, ma è inopponibile al cessionario, sempreché non ricorra l’ipotesi della frode cui fanno riferimento i commi 4 e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.
L’effetto liberatorio non impedisce all’amministrazione di svolgere successivi accertamenti, ma rende tali accertamenti inopponibili al cessionario, salvo che ricorra l’ipotesi di frode prevista dalla legge.
A differenza dell’art. 2560 c.c., dove l’individuazione dell’esposizione debitoria per cui sussiste la responsabilità del cessionario è riferita ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.), nel caso dei debiti tributari al momento della cessione sono necessariamente pendenti i termini per l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria in relazione all’anno d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento e per quelli anteriori per cui non siano spirati i termini di decadenza previsti dalla disciplina contenuta nel d.P.R. n.600 del 1973 e nel d.P.R. n. 633 del 1972.
La disciplina tributaria speciale dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 si distingue dalla regola dell’art. 2560 c.c., che collega la responsabilità del cessionario ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
Massime di principio
- Nella cessione d’azienda, la certificazione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 è diretta a fissare la posizione debitoria tributaria rilevante alla data del trasferimento; la sua efficacia liberatoria presuppone quindi che sia riferibile a tale data.
- Una certificazione negativa richiesta e rilasciata diversi mesi prima della cessione non dimostra, da sola, l’assenza di debiti tributari alla data del trasferimento e non produce l’effetto liberatorio quando le parti abbiano previsto contrattualmente l’acquisizione di una certificazione aggiornata alla stipula.
- La successiva attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria non è preclusa dal rilascio di una certificazione negativa o dal decorso del termine di quaranta giorni, ma è inopponibile al cessionario quando opera l’effetto liberatorio, salvo l’ipotesi di frode prevista dalla legge.
- La disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 2560 c.c. quanto alla responsabilità del cessionario per i debiti tributari dell’azienda ceduta.
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