Prescrizioni del Garante n. 172 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di due soggetti che contestavano un servizio televisivo di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. andato in onda nell'ambito di "Mi manda Rai Tre", ritenendo che le riprese, l'intervista e il montaggio li avessero resi identificabili e avessero associato la loro attività a un contesto illecito. L’Autorità ha ricondotto il trattamento nell’alveo della libertà di espressione e delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica, rilevando l’assenza di dati direttamente identificativi, l’oscuramento dei volti e l’alterazione delle voci. Ha quindi ritenuto il reclamo infondato, escludendo la violazione dei principi di liceità, correttezza ed essenzialità dell’informazione.
Rai – servizio televisivo "Mi manda Rai Tre" sui c.d. "diplomifici": reclamo di due interessati per presunta identificabilità e trattamento illecito, dichiarato infondato dal Garante
Rai – servizio televisivo sui c.d. "diplomifici": reclamo dichiarato infondato
Il Garante ha esaminato un reclamo presentato da due interessati nei confronti di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. per un servizio andato in onda nella trasmissione "Mi manda Rai Tre", dedicato a una presunta rete di scuole paritarie che rilascerebbero diplomi con modalità agevolate. Gli interessati lamentavano un trattamento illecito dei propri dati personali, la loro riconoscibilità nonostante l’oscuramento dei volti e la manipolazione delle dichiarazioni rese nel corso dell’inchiesta.
Fatti contestati e posizione dei reclamanti
I reclamanti hanno riferito che il giornalista avrebbe ripreso la loro attività e intervistato uno di loro in contesti tali da rendere agevolmente riconoscibili sia la persona sia il luogo di lavoro. Hanno sostenuto che, pur non essendo stati menzionati per nome, elementi come abbigliamento, mani, ambiente interno e contesto di ripresa avrebbero consentito l’identificazione da parte di chi frequentava o conosceva il luogo. Hanno inoltre affermato che il giornalista si sarebbe presentato telefonicamente come un genitore interessato, senza rivelare la propria qualità di inviato e senza informare della registrazione delle conversazioni e delle immagini. Secondo i reclamanti, il montaggio del servizio avrebbe inoltre alterato il significato delle loro dichiarazioni, inducendo il pubblico ad associare la loro attività a un contesto illecito.
Difese del titolare del trattamento
Rai ha replicato che il servizio faceva parte di un’inchiesta pluriennale sul fenomeno dei c.d. "diplomifici", già oggetto di riscontri investigativi e ispettivi. Ha sostenuto che gli interessati non fossero identificabili, poiché i volti erano stati oscurati, le voci camuffate e non erano stati diffusi dati anagrafici, indirizzi o elementi diretti di localizzazione. Ha inoltre negato che il servizio avesse mostrato elementi esterni o comunque idonei a rendere individuabile la struttura, e ha giustificato l’approccio dell’inviato come funzionale a ottenere dichiarazioni spontanee e attendibili in un contesto in cui una qualificazione immediata come giornalista non avrebbe consentito di raccogliere informazioni utili.
Inquadramento normativo
Il Garante ha precisato che il trattamento oggetto del reclamo rientra tra quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e, come tale, è soggetto agli artt. 136-139 del Codice privacy e alle Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica. È stato richiamato il principio per cui il trattamento giornalistico può avvenire anche senza consenso, ma deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone coinvolte, la loro dignità, nonché il principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che nel servizio non fossero presenti dati direttamente identificativi dei reclamanti e che le misure adottate — oscuramento dei volti e alterazione delle voci — fossero idonee a impedire la riconducibilità delle persone a una platea indistinta di destinatari. Ha considerato che le informazioni raccolte fossero funzionali alla rappresentazione del sistema oggetto dell’inchiesta e che l’espediente giornalistico utilizzato avesse consentito di ottenere dichiarazioni spontanee, in mancanza delle quali i reclamanti non le avrebbero verosimilmente rese. Le doglianze sulla presunta distorsione del montaggio sono state ritenute generiche e non dimostrate con elementi specifici.
Esito del procedimento
Alla luce di tali elementi, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento. È stato inoltre ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 del Regolamento, dagli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Oggetto del reclamo e contestazioni degli interessati
I reclamanti hanno contestato un servizio della trasmissione "Mi manda Rai Tre" dedicato al fenomeno dei c.d. "diplomifici". Hanno sostenuto che il giornalista avesse ripreso la loro attività rendendola facilmente riconoscibile, pur oscurando il volto del soggetto intervistato, e che avesse agito con modalità ingannevoli, fingendosi un genitore interessato, senza qualificarsi come giornalista né informare della registrazione. Hanno inoltre lamentato un montaggio distorto delle dichiarazioni, idoneo a far apparire la loro attività come collegata a un contesto criminale o comunque illecito.
Difese di Rai
Rai ha sostenuto che il servizio si inseriva in una lunga inchiesta giornalistica sul fenomeno dei diplomifici, oggetto di indagini e ispezioni, e che i reclamanti non fossero riconoscibili perché volti e voci erano stati celati e non erano stati diffusi nomi, cognomi o riferimenti diretti agli interessati. Ha inoltre negato che il servizio avesse mostrato esterni o indicazioni utili a individuare la struttura, ribadendo che l’inviato avesse utilizzato un espediente giornalistico per ottenere dichiarazioni spontanee e attendibili.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ha ricondotto il trattamento nell’ambito dei trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, richiamando gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica. Ha ricordato che tali trattamenti sono leciti anche senza consenso, purché rispettino i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e il principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Valutazione su identifiabilità e essenzialità dell’informazione
L’Autorità ha ritenuto che nel servizio non fossero presenti dati direttamente identificativi dei reclamanti e che fossero state adottate misure idonee a oscurare volti e alterare voci, tali da non rendere le persone riconoscibili da una massa indistinta di persone. Ha considerato le informazioni raccolte funzionali a far emergere l’esistenza del sistema descritto nel servizio e ha ritenuto che, in assenza dell’espediente utilizzato dal giornalista, i reclamanti non avrebbero fornito le stesse dichiarazioni. Ha inoltre osservato che le contestazioni sulla presunta manipolazione del montaggio erano generiche e non supportate da elementi specifici.
Decisione finale e rimedi
Il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento. È stata richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.
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