Cassazione Civile, Ordinanza n. 01385/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa fiscale relativa alla deducibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile, di investimenti in beni strumentali effettuati nel 2001 nell'ambito della c.d. Tremonti-bis. La società sosteneva di aver commesso un errore materiale nella compilazione della dichiarazione originaria e di aver indicato un importo inferiore a quello spettante, comprensivo anche di una quota del costo del terreno destinato all'investimento industriale. Resasi conto dell'errore solo in una dichiarazione successiva, presentava nel 2008 dichiarazioni integrative per più annualità pregresse e continuava a riportare le maggiori perdite nelle dichiarazioni successive. In questa causa impugnava una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) riferita all'anno d'imposta 2014. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione perché rivolta contro un atto ritenuto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. La ricorrente ha quindi dedotto, tra gli altri, omessa pronuncia, violazione del giudicato, violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza, violazione delle norme sulle dichiarazioni integrative e ultrapetizione, sostenendo che l'avviso bonario fosse impugnabile e che la dichiarazione fosse emendabile anche in sede contenziosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva comunque esaminato la questione di merito e non vi era omessa pronuncia, anche alla luce della figura del rigetto implicito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la comunicazione di irregolarità era autonomamente e facoltativamente impugnabile, poiché l'elencazione degli atti impugnabili dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, pur tassativa, comprende anche gli atti con cui l'Amministrazione rende nota una specifica pretesa tributaria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche-Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 2909 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di giudicato; la Corte esclude la formazione di un giudicato interno sulla questione trattata in appello.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma deve essere interpretata in modo da consentire l'impugnazione di ogni atto che comunichi una specifica pretesa tributaria, compresa la comunicazione di irregolarità/avviso bonario.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza di merito.
art. 161 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con il motivo di nullità della sentenza.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
richiamato con riferimento alla dichiarazione integrativa; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la dichiarazione è emendabile se errata.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
il limite temporale è riferito all'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla rettifica, non alla possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa.
art. 4 l. n. 383/2001
norma agevolativa richiamata dalla contribuente per la deducibilità degli investimenti in beni strumentali.
art. 5 l. n. 383/2001
norma agevolativa richiamata dalla contribuente per la deducibilità degli investimenti in beni strumentali.
art. 53 Cost.
richiamato nell'orientamento giurisprudenziale sulla emendabilità della dichiarazione, per evitare l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
richiamato solo per chiarire che il limite di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 attiene alla compensazione del credito risultante dalla rettifica.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ultrapetizione.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
la comunicazione di irregolarità emessa in esito al controllo automatizzato è ritenuta impugnabile davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non esclude l'impugnabilità di ogni atto dell'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita e motivata, anche se non rivestito di forma autoritativa.
- La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è immediatamente impugnabile dal contribuente quando contenga una specifica pretesa tributaria.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito comporti un implicito rigetto dell'eccezione o domanda non espressamente trattata, purché la soluzione adottata sia incompatibile con l'accoglimento della pretesa non esaminata.
- Se il giudice dichiara inammissibile un gravame o un motivo, le ulteriori argomentazioni svolte sul merito restano prive di autonoma rilevanza decisoria e non possono costituire la vera ratio decidendi.
- La dichiarazione dei redditi, se viziata da errori di fatto o di diritto che determinino un prelievo maggiore del dovuto, è emendabile anche in sede contenziosa; il limite temporale previsto per le dichiarazioni integrative incide solo sull'utilizzabilità del credito in compensazione, non sulla rettifica in sé.
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