DECRETO 9 febbraio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Fondazioni Bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la redazione dei bilanci 2021 delle fondazioni bancarie e la destinazione dell’avanzo dell’esercizio: accantonamento obbligatorio del 20% alla riserva obbligatoria, possibile accantonamento fino al 15% alla riserva per l’integrità del patrimonio e, in presenza di disavanzi pregressi, destinazione prioritaria del 25% alla loro copertura, incrementabile con atto motivato comunicato all’Autorità di vigilanza. La riserva patrimoniale facoltativa è preclusa finché i disavanzi non siano integralmente coperti.
Accantonamenti e copertura dei disavanzi delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2021
Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2021
Il decreto definisce i criteri per la redazione del bilancio d’esercizio 2021 delle fondazioni bancarie e per la destinazione dell’avanzo, coordinando gli accantonamenti con l’eventuale copertura di disavanzi pregressi.
Regole di bilancio e determinazione dell’avanzo
Per il bilancio dell’esercizio 2021 le fondazioni bancarie applicano le disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001. Ai fini del decreto, l’avanzo dell’esercizio è quello risultante dall’applicazione di tali disposizioni.
Riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio
L’accantonamento alla riserva obbligatoria, previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153/1999, è fissato per il 2021 al 20% dell’avanzo, calcolato al netto delle eventuali destinazioni alla copertura dei disavanzi pregressi previste dal decreto.
Per conservare il valore del patrimonio, le fondazioni possono inoltre deliberare, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio fino al 15% dell’avanzo, anch’esso calcolato al netto delle somme eventualmente destinate ai disavanzi pregressi. Tale accantonamento non è consentito finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.
Copertura dei disavanzi pregressi
Nei casi eccezionali in cui risultino disavanzi pregressi, e ferme le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura. La fondazione può aumentare tale percentuale mediante atto motivato, comunicato all’Autorità di vigilanza, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio e di continuità dell’attività istituzionale.
Ambito temporale
Le percentuali e le regole di destinazione dell’avanzo stabilite dal decreto riguardano esclusivamente l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
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