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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 9 febbraio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A01280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina composizione, nomina, durata, funzionamento, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali presso il MEF. La Commissione, composta da nove membri e in carica quattro anni, supporta le competenze ministeriali sulla tenuta dei registri del tirocinio e dei revisori e sulla vigilanza. Il decreto abroga quello del 24 settembre 2012 e prevede il subentro alla Commissione nominata nel 2021.

Composizione e funzionamento della Commissione centrale per i revisori legali

Commissione centrale per i revisori legali

Il decreto disciplina composizione, nomina, compiti e funzionamento della Commissione centrale per i revisori legali istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), nell’ambito delle competenze ministeriali in materia di revisione legale.

Ambito e compiti

La Commissione opera in relazione alle competenze attribuite al MEF dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dai relativi regolamenti attuativi, con particolare riguardo alla tenuta del registro del tirocinio, alla tenuta del registro dei revisori legali e all’esercizio dei poteri di vigilanza del MEF. Svolge inoltre i compiti previsti dai regolamenti attuativi e può acquisire, anche presso l’interessato, informazioni sui requisiti per l’abilitazione, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate. Delle informazioni dà tempestiva comunicazione all’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell’avvio del procedimento previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Può affidare a un proprio componente la predisposizione di una relazione sui fatti segnalati o acquisiti.

Composizione e nomina

La Commissione è composta da nove membri effettivi:

  • un presidente, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e scelto tra magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo;
  • un dirigente del MEF, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
  • un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;
  • un componente designato dal Presidente della Consob;
  • un rappresentante della Banca d’Italia, designato dal Governatore;
  • quattro revisori legali, designati dal MEF su proposta della Ragioneria generale dello Stato.

Per ciascun componente diverso dal presidente è designato un supplente con le medesime modalità; il supplente partecipa in caso di impedimento dell’effettivo, comunicato con congruo preavviso e in tempo utile per la convocazione. I componenti effettivi e supplenti appartenenti alle categorie indicate devono avere una laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche. La Commissione è nominata con decreto ministeriale, acquisite le designazioni delle amministrazioni interessate; nella prima riunione elegge il vicepresidente tra i componenti effettivi.

I componenti effettivi e supplenti non devono aver riportato, nei cinque anni precedenti la nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultanti dal registro dei revisori legali o da altri albi o registri professionali. All’assunzione delle funzioni presentano una dichiarazione di trasparenza. Se durante il mandato interviene un provvedimento di sospensione o sanzionatorio, il componente decade e l’amministrazione designante procede a una nuova designazione.

Durata e funzionamento

La Commissione dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta per un ulteriore periodo di quattro anni; per la prima Commissione nominata secondo il decreto, il limite del mandato decorre dalla sua costituzione.

Le riunioni sono convocate dal presidente e presiedute da lui o, in sua assenza, dal vicepresidente. Possono svolgersi in presenza o in modalità telematica, garantendo la partecipazione contemporanea del numero minimo necessario. Di ogni seduta è redatto verbale. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di sette componenti, incluso il presidente o il vicepresidente, e assume le proposte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente. Le riunioni non possono tenersi se sono contemporaneamente assenti presidente e vicepresidente: il componente più anziano redige il verbale di rinvio e la convocazione deve essere indetta successivamente dal presidente.

Il componente in conflitto di interessi su uno specifico caso si astiene. Se, a seguito dell’astensione, non rimane il numero di componenti necessario per la valida costituzione, la deliberazione non può essere assunta. Componenti, personale di supporto e altri collaboratori sono tenuti al segreto sulle notizie, gli atti e i documenti conosciuti per ragioni d’ufficio o di servizio.

Segreteria e sottocommissioni

La Commissione si avvale di personale della III area funzionale dell’Ispettorato generale di finanza, per i servizi di segreteria e il supporto alle attività connesse alla vigilanza del MEF, comprese le riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni. Il personale può essere composto da un massimo di sei unità; alle riunioni della Commissione possono partecipare congiuntamente al massimo quattro unità. Il personale è nominato con provvedimento dell’Ispettore generale capo di finanza.

Possono essere istituite sottocommissioni con almeno tre componenti, scelti tra effettivi e supplenti, alle cui riunioni partecipa anche un funzionario di supporto. Sono costituite o soppresse con provvedimento del presidente, che indica i partecipanti e i compiti di esame, approfondimento e supporto istruttorio.

Compensi e copertura

Ai componenti della Commissione e delle sottocommissioni e al personale di supporto spetta, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza, il cui importo è demandato a un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I gettoni e le eventuali altre spese di funzionamento gravano sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti previsto dall’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Abrogazione, transizione ed efficacia

Dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogato il decreto ministeriale 24 settembre 2012. Dalla data del decreto di nomina della nuova Commissione cessano le funzioni della Commissione centrale nominata il 23 giugno 2021. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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