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Legge

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48

Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile

Normativa italiana094G0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Consente ai figli legittimi e ai figli naturali riconosciuti, ai quali fu aggiunto il cognome dell'affiliante (ai sensi del previgente art. 408, comma 2 c.c.), di dismettere il cognome aggiunto e riprendere l'originario cognome di famiglia mediante domanda al procuratore generale presso la corte d'appello competente. Per i minori la domanda è sottoscritta dai genitori esercenti la potestà; i maggiorenni possono chiedere personalmente. Il procuratore generale, acquisiti gli atti di affiliazione e di nascita, decide con decreto senza ulteriori formalità.

Reintegrazione del cognome di famiglia per figli con cognome aggiunto dall'affiliante

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