LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48
Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConsente ai figli legittimi e ai figli naturali riconosciuti, ai quali fu aggiunto il cognome dell'affiliante (ai sensi del previgente art. 408, comma 2 c.c.), di dismettere il cognome aggiunto e riprendere l'originario cognome di famiglia mediante domanda al procuratore generale presso la corte d'appello competente. Per i minori la domanda è sottoscritta dai genitori esercenti la potestà; i maggiorenni possono chiedere personalmente. Il procuratore generale, acquisiti gli atti di affiliazione e di nascita, decide con decreto senza ulteriori formalità.
Reintegrazione del cognome di famiglia per figli con cognome aggiunto dall'affiliante
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