Cassazione Penale, Sentenza n. 762/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano per plurimi vizi: (i) violazione di legge e vizio della motivazione sulla sussistenza dei reati di truffa contestati al capo A) (si deduce cooperazione/autoresponsabilità della vittima, assenza di artifizi e raggiri, e contestazione dell'attendibilità della parte civile e dei testi); (ii) vizio della motivazione e interpretazione errata dell'aggravante del "timore di un pericolo immaginario" (si censura che la prospettazione del rischio di perdita delle somme versate rientrerebbe negli artifizi e non nell'aggravante); (iii) vizio della motivazione anche in relazione al capo B) (contestazione della sussistenza della truffa e richiesta di rilevanza civilistica); (iv) errore nel valutare il grado di gravità del danno, in particolare per la pluralità delle persone offese e dei contratti; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.; (vi) mancata derubricazione in appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen.; (vii) errata quantificazione della pena e incoerenza tra pene applicate ai diversi capi; (viii) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti ai capi A) e B) nonostante la presunta unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le statuizioni della Corte d'Appello di Milano che: ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi in data 15/10/2012, 25/1/2013, 22/2/2013 e 19/4/2013; ha rideterminato la pena per il residuo addebito sub A) in anni due di reclusione e euro 1.100,00 di multa; ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto sub B) nonché le statuizioni civili rese in primo grado. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive, con motivazioni dettagliate sui punti contestati (sussistenza degli artifizi e del nesso causale, attendibilità delle parti civili e dei testi, configurabilità dell'aggravante del pericolo immaginario, non sussistenza dei presupposti per derubricazione in appropriazione indebita, correttezza della quantificazione della pena e del diniego della continuazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Lanterni Angela Giovanna è liquidata in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori; la parte civile Di Cristo Laura è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la Corte d'Appello di Milano provvederà per quella posizione.
Norme richiamate
La Corte interpreta la truffa come reato che richiede artifizi e raggiri idonei a determinare la vittima in errore e la conseguente dazione; tale idoneità va valutata ex post e la scarsa diligenza o l'esperienza della vittima non escludono l'offensività se sussiste il nesso causale.
art. 640, cpv., n. 2 cod. pen. (aggravante per pericolo immaginario)
L'aggravante sussiste quando l'agente rappresenta alla vittima un pericolo inesistente (ma creduto reale dalla vittima) e ciò ingenera timore tale da indurla a pagare; la rappresentazione di un pericolo oggettivamente non esistente rientra nella categoria della cosiddetta 'truffa vessatoria'.
La derubricazione in appropriazione indebita viene esclusa se gli artifizi e raggiri risultano causa efficiente della dazione di denaro: se il raggiro è funzionale all'atto dispositivo si configura la truffa (art. 640) e non l'art. 646.
L'aggravante è stata applicata quando il fatto è stato ritenuto unitario e il depauperamento delle vittime riconducibile a un'unica condotta decettiva che ha prodotto un danno complessivo.
La recidiva personale è stata considerata ai fini della determinazione della pena, contribuendo alla congrua motivazione sulla quantificazione sanzionatoria.
Richiamato in relazione alla critica difensiva sul presunto 'disegno criminoso' e alla possibile rilevanza di una programmazione ex art. 81; la Corte territoriale ha ritenuto infondati gli elementi probatori idonei a dimostrare la pianificazione estesa nel tempo.
Richiamata dalla difesa come possibile prevalente circostanza attenuante; la Corte ha ritenuto invece non sussistenti i presupposti per vincolare il riconoscimento delle attenuanti generiche o per riformulare il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti.
Cita la giurisprudenza che distingue la rappresentazione di un pericolo reale (che può integrare reati diversi come l'estorsione) dalla rappresentazione di un pericolo immaginario rilevante per la truffa vessatoria.
Massime di principio
- La truffa (art. 640) richiede la presenza di artifizi o raggiri con un nesso causale tra la condotta ingannevole e l'atto dispositivo della vittima: la valutazione è ex post e la diligenza o l'esperienza della vittima non escludono automaticamente il reato.
- L'aggravante del pericolo immaginario scatta quando l'autore prospetta alla vittima un pericolo inesistente ma creduto reale, inducendola a versare denaro; non tutto ciò che attiene al rischio contrattuale rientra automaticamente in tale aggravante, ma la rappresentazione deve avere natura artificiosa e accreditata.
- Per distinguere truffa e appropriazione indebita (art. 646) occorre verificare se l'artificio ha avuto efficacia causale nella consequenziale dazione del bene: se sì, prevale la truffa; altrimenti può configurarsi appropriazione indebita.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche, la quantificazione della pena e la valutazione della recidiva dipendono dalla valutazione globale dell'intensità del dolo, dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto; la mera restituzione delle somme non obbliga al riconoscimento delle attenuanti.
- Il vincolo della continuazione richiede coerenza temporale e un progetto criminoso unitario dimostrabile: un rilevante intervallo temporale e l'assenza di elementi probatori sulla progettualità possono giustificare il rifiuto della continuazione.
- L'attendibilità delle parti offese e dei testimoni va valutata nel suo complesso e può essere corroborata da riscontri documentali e dichiarazioni di terzi; critiche generiche alla credibilità senza contestazioni puntuali delle evidenze documentali sono difficilmente determinanti in sede di legittimità.
- In caso di prescrizione parziale, la decisione di merito può rideterminare la pena per i residui addebiti e confermare le statuizioni civili quando correttamente motivate.
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