Messaggio numero 2937 del 20-07-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le prime istruzioni operative sul riesame delle domande di Reddito di Inclusione, chiarendo chi verifica i diversi requisiti tra Comuni e INPS, le modalità e i termini per l’istanza di riesame, nonché i criteri per il riesame d’ufficio e nei casi di revoca, decadenza e sanzioni.
Riesame delle domande di ReI e ripartizione delle competenze tra Comuni e INPS
Riesame delle domande di ReI e riparto di competenze
Il documento fornisce le prime istruzioni amministrative per la gestione dei riesami delle domande di Reddito di Inclusione (ReI), alla luce delle numerose richieste provenienti dalle Strutture territoriali INPS e dai Comuni. L’obiettivo è chiarire la ripartizione delle competenze nella fase istruttoria e nelle successive fasi di riesame.
Quadro normativo e requisiti del ReI
Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, possiedano congiuntamente specifici requisiti relativi a:
- residenza;
- soggiorno;
- composizione del nucleo familiare, solo per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- condizione economica del nucleo.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Competenze dei Comuni e dell’INPS nella verifica dei requisiti
La verifica di alcuni requisiti è ripartita tra Comune e INPS in modo distinto.
Ai Comuni compete la verifica dei requisiti relativi a:
- residenza;
- cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017;
- stato di gravidanza, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018, mediante riscontro della documentazione medica;
- presenza nel nucleo di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018, ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto;
- veridicità della composizione del nucleo familiare autodichiarata in DSU, in base all’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, poiché il nucleo ISEE deriva dalla dichiarazione ai fini ISEE del cittadino e i Comuni sono tenutari delle anagrafi dei residenti.
Il documento precisa inoltre che, nella definizione di tutore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 147/2017, rientrano anche:
- amministratore di sostegno;
- curatore.
Per la sussistenza del requisito familiare, tali figure devono essere componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente dal grado di parentela del disabile.
All’INPS competono invece i controlli relativi a:
- restanti requisiti familiari;
- condizioni economiche del nucleo familiare;
- incompatibilità.
Modificabilità dei dati in procedura
Il documento chiarisce che, finché la domanda resta nello stato di “bozza” e non passa allo stato di “completata”, i dati inseriti in procedura, comprese le risultanze dei controlli, rimangono modificabili.
Riesame su istanza di parte
Il richiedente che intenda contestare l’esito della domanda può presentare istanza di riesame solo dopo l’emanazione del provvedimento conclusivo. Le istanze presentate prima della definizione del procedimento devono essere considerate come semplici solleciti.
L’istanza di riesame deve essere presentata alla Struttura INPS che ha emesso il provvedimento, non oltre 30 giorni dalla ricezione dello stesso, tramite:
- consegna cartacea allo sportello;
- PEC indicata sul sito INPS;
- posta ordinaria.
A seguito del riesame, la Struttura territoriale INPS procede in autotutela:
- confermando il provvedimento già emanato, oppure
- riformandolo, se ne ricorrono i presupposti.
In entrambi i casi, l’esito è notificato al richiedente.
Riesame di competenza dei Comuni su istanza di parte
Quando l’istanza di riesame riguarda requisiti la cui verifica spetta ai Comuni, la Struttura INPS coinvolge il Comune competente. Quest’ultimo valuta la fondatezza delle ragioni esposte nell’istanza e comunica l’esito all’Istituto, che provvede poi a notificarlo al richiedente.
Riesame d’ufficio
Il riesame d’ufficio si attiva quando, a seguito di una nuova verifica dei controlli istruttori o di controlli effettuati oltre i termini ordinatori di:
- 15 giorni lavorativi per il Comune;
- 5 giorni lavorativi per l’INPS,
emerga una difformità rispetto all’esito della prima istanza. In tali casi, l’INPS riforma in autotutela il provvedimento già emanato e notifica l’esito al richiedente.
Il riesame d’ufficio è previsto anche in presenza di mero errore materiale, quando il Comune o l’INPS abbiano inserito un esito non conforme alle risultanze documentali.
Riesami in caso di revoca, decadenza e sanzioni
Le regole sul riesame degli esiti istruttori si applicano anche quando una domanda inizialmente accolta venga successivamente:
- revocata;
- posta in decadenza.
In questi casi, la competenza sul riesame segue il soggetto competente alla verifica del requisito venuto meno, cioè Comune o INPS, secondo le regole già indicate.
Per i casi di competenza comunale, la procedura consente la gestione delle seguenti motivazioni di revoca, che operano ex tunc e comportano il recupero di quanto indebitamente percepito:
- mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 3 del d.lgs. n. 147/2017;
- mancanza del requisito di residenza ex art. 3 del d.lgs. n. 147/2017;
- assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art. 3 del d.lgs. n. 147/2017, per domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo ex art. 3 del d.lgs. n. 147/2017, per domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- assenza nella DSU/ISEE, alla richiesta di ReI, di persona disabile e di almeno un suo genitore/tutore ex art. 3 del d.lgs. n. 147/2017, per domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- composizione del nucleo familiare autodichiarata in DSU non veritiera, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Per i requisiti di competenza INPS, l’Istituto procede in autotutela alla conferma o alla riforma del provvedimento, notificando sempre l’esito al richiedente.
Sanzioni e successivi sviluppi operativi
Il documento anticipa che la disciplina delle sanzioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 147/2017 sarà oggetto di un successivo messaggio. Viene inoltre chiarito che l’istituto del riesame si applica nei casi in cui la legge non preveda il ricorso amministrativo.
Infine, si annuncia che con successivo messaggio sarà comunicato anche il rilascio della funzione informatica con le relative indicazioni operative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 20 lug 2018Messaggio numero 2916 del 20-07-2018
- Messaggio · 20 lug 2018Messaggio numero 2918 del 20-07-2018
- Messaggio · 20 lug 2018Messaggio numero 2933 del 20-07-2018
- Messaggio · 17 lug 2018Messaggio numero 2862 del 17-07-2018
- Messaggio · 17 lug 2018Messaggio numero 2876 del 17-07-2018
- Messaggio · 24 lug 2018Messaggio numero 2977 del 24-07-2018
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →