DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 26
Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina per il 1975 l’adeguamento dei tassi agevolati del credito agrario, i limiti di impegno e gli stanziamenti per mutui e prestiti, e alcune misure per zootecnia, meccanizzazione e forestazione nel Mezzogiorno. Prevede regole transitorie per le operazioni già avviate prima dell’entrata in vigore e la delega alle regioni per parte della gestione dei contributi sugli interessi.
Misure 1975 per il credito agrario agevolato
Misure per il credito agrario agevolato nel 1975
Il provvedimento interviene in modo organico sul credito agrario, aggiornando i tassi agevolati, fissando stanziamenti e limiti di impegno per l’esercizio 1975 e prevedendo misure specifiche per zootecnia, meccanizzazione e forestazione. Rilevano inoltre disposizioni transitorie per le operazioni già perfezionate e regole di coordinamento con regioni ed enti pubblici.
Tassi agevolati e condizioni economiche
Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario e di esercizio assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi a carico degli operatori agricoli sono innalzati:
- al 5% per i mutui di miglioramento fondiario;
- al 7% per i prestiti di esercizio.
Per le aziende situate nei territori del Mezzogiorno e nei territori montani, i tassi sono ridotti:
- al 3,50% per i mutui di miglioramento fondiario;
- al 5% per i prestiti di esercizio.
Per i prestiti di esercizio previsti dalla legge n. 364 del 1970, i tassi vigenti sono aumentati di due punti, con limite massimo del 5%.
Per le operazioni effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, escluso il fondo di rotazione della legge n. 590 del 1965, l’interesse a carico degli operatori è fissato al 3,50% per i mutui di miglioramento fondiario e al 5% per i prestiti di esercizio.
Per i mutui destinati all’acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, assistiti da concorso negli interessi o erogati con il fondo di rotazione della legge n. 590 del 1965, i tassi agevolati sono fissati al 3%.
Limiti minimi e massimi dei tassi
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l’agricoltura e le foreste, può modificare i tassi agevolati. In ogni caso l’onere per i beneficiari non può essere:
- inferiore al 3%, riducibile al 2% per Mezzogiorno e territori montani;
- superiore al 5% per le operazioni di miglioramento fondiario;
- superiore al 7% per le operazioni di esercizio.
Regime transitorio e salvaguardia delle operazioni già avviate
Gli aumenti dei tassi non si applicano ai mutui per i quali, prima dell’entrata in vigore del decreto:
- siano stati stipulati contratti condizionati;
- siano stati concessi i nulla osta o le autorizzazioni all’esecuzione delle opere;
- siano stati emessi decreti di impegno.
Per tali mutui si applicano i tassi indicati nei documenti già formati. L’aumento non si applica neppure quando le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto. Sono inefficaci le convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore in contrasto con tale disciplina.
Stanziamenti e limiti di spesa per il 1975
Per il 1975 sono fissati:
- un limite di impegno di lire 25 miliardi per i mutui di miglioramento fondiario;
- uno stanziamento di lire 30 miliardi per i prestiti di conduzione.
L’onere complessivo derivante dal decreto per il 1975 è quantificato in lire 75 miliardi.
Riparto e attuazione regionale
Il riparto tra Regioni a statuto speciale, Regioni a statuto ordinario e Province autonome di Trento e Bolzano delle somme relative al limite di impegno è affidato al CIPE, su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste e sentita la commissione interregionale.
Le Regioni e le Province autonome, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, devono adottare i provvedimenti applicativi, definendo in particolare i criteri di concessione delle provvidenze creditizie con priorità per coltivatori diretti e cooperative agricole.
Misure per zootecnia e meccanizzazione
Per il Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia è disposta per il 1975 un’ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi. Nei finanziamenti del fondo è data precedenza alle iniziative di imprenditori agricoli, singoli o associati, e di enti pubblici per allevamenti in collina o montagna destinati alla produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.
Per il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è disposto per il 1975 un incremento di lire 10 miliardi.
Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti di credito agrario, e sulle somme versate in ritardo rispetto alle scadenze, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
Obbligazioni agrarie e disciplina finanziaria
Gli istituti e le sezioni speciali abilitati al credito agrario di miglioramento possono emettere obbligazioni nominative o al portatore, alle condizioni e ai tassi approvati secondo la disciplina bancaria richiamata dal decreto.
Per le nuove emissioni successive all’entrata in vigore del decreto, gli istituti già autorizzati devono attenersi alle nuove regole. Alle obbligazioni agrarie si applica la legge n. 627 del 1964. Il CICR stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistare da parte delle aziende di credito.
Estensione di tutele e privilegi
Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai mutui fondiari, agrari e delle sezioni autonome di opere pubbliche, con particolare riferimento ai privilegi procedurali per la riscossione dei crediti.
I prestiti per anticipazioni ai soci di enti e associazioni agrarie possono durare fino a dodici mesi e godono dei privilegi sui prodotti conferiti previsti dalla legge n. 1760 del 1928.
Delega alle Regioni sui contributi in conto interessi
Per i prestiti previsti dalla legge n. 364 del 1970, relativi a eventi verificatisi dal 1 gennaio 1975, le funzioni amministrative di concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sono delegate alle Regioni, secondo importi, modalità e procedure della legge richiamata.
Interventi speciali per il Mezzogiorno e forestazione
Nell’ambito dei progetti speciali in agricoltura previsti dalla legge n. 853 del 1971, alle imprese agricole singole o associate possono essere concessi, nei casi non già previsti dal testo unico per il Mezzogiorno:
- prestiti di esercizio a tasso agevolato;
- anticipazioni finanziarie;
- anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o comunitari.
I tassi sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il CICR. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere il concorso negli interessi o a costituire fondi di rotazione. I prestiti sono assistibili, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia. La trattenuta dello 0,20% è ridotta allo 0,10% per le operazioni di prestito di esercizio e non si ripete in caso di proroga o rinnovo.
Per opere private di rimboschimento, miglioramento, ricostruzione e trasformazione boschiva necessarie ai progetti speciali di forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale pari al 75% della spesa ammissibile. Il residuo può essere coperto da mutui a tasso agevolato e, per i titolari dei contributi, da anticipazioni a tasso agevolato secondo criteri fissati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 16 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 24 feb 1975DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 25
- Decreto legge · 20 feb 1975DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1975, n. 19
- Decreto legge · 17 mar 1975DECRETO-LEGGE 17 marzo 1975, n. 50
- Decreto legge · 18 mar 1975DECRETO-LEGGE 18 marzo 1975, n. 51
- Decreto legge · 28 mar 1975DECRETO-LEGGE 28 marzo 1975, n. 63
- Decreto legge · 22 gen 1975DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1975, n. 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →